Lexipedia

AS 2018 2535

AS 2018 2535

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 25 giugno 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2018 alle ore 18.004.

25 giugno 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.176.72 4 Pubblicazione urgente del 26 giu. 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2018-1931 2535

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2018 in relazione alla situazione in Ucraina. O

AS 2018 2535 | Lexipedia | Lexipedia