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AS 2018 2691

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Modifica del 20 giugno 2018

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 3 giugno 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. d 1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si confor- mino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza: d. l’applicazione di un approccio basato sul rischio, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle relazioni d’affari e delle transazioni in base al rischio;

Art. 6 cpv. 1 e 2 1 L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere determina, limita e controlla in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare, esso provvede affinché: a. il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipen- dente dell’intermediario finanziario svolga periodicamente un’analisi dei ri- schi su base consolidata; b. disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenen- te sufficienti dati sia quantitativi che qualitativi sulle succursali e le società

1 RS 955.033.0

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del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione; c. le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tem- pestivamente in merito all’avvio e al proseguimento delle relazioni d’affari maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, in merito alle transazioni maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, nonché in merito ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se esse riguardano valori patrimo- niali importanti o persone politicamente esposte; d. la funzione di compliance del gruppo svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio presso le succursali e le società del gruppo, compresi con- trolli a campione in loco di singole relazioni d’affari.

2 Esso assicura che:

a. gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la funzione di compliance e l’organo di revisione interno, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbli- gatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso cen- tralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati lo- cali; b. su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a di- sposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie al- la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Inserire dopo il titolo del capitolo 4

Art. 9a Chiarimenti in caso di società di sede L’intermediario finanziario chiarisce i motivi dell’utilizzo di società di sede.

Art. 10, rubrica, cpv. 1 1 Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo dell’ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferi- mento relativo alla transazione. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d’identificazione come cliente o dal numero d’identità nazionale dell’ordinante. L’intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull’ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.

2bis In caso di rinuncia a richiedere un’attestazione di autenticità, l’emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d’identificazione contengono

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indizi dell’utilizzo di un documento d’identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 13 cpv. 2, 2bis, 3 lett. d e 5, frase introduttiva 2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario vengono considerati segna- tamente i criteri seguenti: a. la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o del- l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della contro- parte o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali; b. il tipo e il luogo dell’attività della controparte o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l’attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo; c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente econo- micamente diritto; d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati; f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo; h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l’utilizzo di più socie- tà di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all’interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibi- le o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio; i. transazioni frequenti che comportano rischi superiori. 2bis Sulla base della sua analisi dei rischi, l’intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d’affari a rischio superiore.

3 Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d’affari con:

d. persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare mag- giore diligenza. 5 Le relazioni d’affari ai sensi del capoverso 3 lettere a, b e d e del capoverso 4 sono considerate relazioni d’affari a rischio superiore indipendentemente dal fatto che le persone interessate intervengano a titolo di:

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Art. 14 cpv. 2 lett. d e 3 2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: d. il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di paga- menti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.

3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:

a. le transazioni mediante le quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a

100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;

b. i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti Se in una relazione d’affari constata rischi superiori, l’intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.

Art. 20 cpv. 4 4 Le banche e i commercianti di valori mobiliari con un numero ristretto di contro- parti e di aventi economicamente diritto o con un numero limitato di transazioni possono rinunciare a un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni.

Art. 25a Competenza decisionale in caso di comunicazioni La direzione generale decide in merito alle comunicazioni secondo l’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP2. Può delegare questo compito a uno o più membri non direttamente responsabili della relazione d’affari, al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o a un altro servizio a maggioranza indipendente.

Art. 31 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione Se, in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimo- niali, non esercita il suo diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capo- verso 2 CP3, l’intermediario finanziario ne documenta i motivi.

Art. 32 cpv. 3

3 Se le condizioni per la comunicazione secondo l’articolo 9 LRD all’Ufficio di

comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono adempiute o l’intermediario finanziario si avvale del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305 ter capo-

2 RS 311.0 3 RS 311.0

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verso 2 CP4, questi non può interrompere di sua iniziativa la relazione d’affari con la controparte.

Art. 35 Obbligo dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali della Convenzione del 13 giugno 20185 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) sono applicabili a banche e commercianti di valori mobiliari.

Art. 37 cpv. 4 4 L’intermediario finanziario assicura la completezza e la trasmissione di tutte le informazioni ottenute necessarie all’esecuzione di ordini di pagamento. Esso regola la procedura da seguire nel caso in cui riceva ripetutamente ordini di bonifico conte- nenti informazioni manifestamente incomplete. In tal caso, procede secondo un approccio basato sul rischio.

Art. 40 cpv. 1 e 4 1 Le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LRD e le società d’investimento ai sensi della LICol identificano il sottoscrivente al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa e procedono all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economica- mente diritto dei valori patrimoniali quando il valore della sottoscrizione supera

15 000 franchi.

4 Per i metodi di identificazione della controparte e per l’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, come pure per eventuali altre attività della direzione del fondo rilevanti ai fini della LRD fa stato la CDB 206.

Art. 41 cpv. 1 lett. c e 3 1 I gestori patrimoniali ai sensi della LICol di investimenti collettivi di capitali esteri non quotati in borsa identificano il sottoscrivente e procedono all’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali dell’investimento collettivo di capitale estero, se: c. l’importo investito supera 15 000 franchi.

4 RS 311.0 5 La convenzione può essere consultata gratuitamente nel sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org 6 La convenzione può essere consultata gratuitamente nel sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org

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3 Per i metodi di identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, come pure per eventuali altre attività rilevanti ai fini della LRD fa stato la CDB 207.

Art. 42 cpv. 1 1 Gli obblighi di diligenza degli istituti d’assicurazione sono disciplinati dal Rego- lamento del 22 giugno 20188 dell’Organismo di autodisciplina dell’Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Art. 51 cpv. 1 lett. b 1 L’IFDS verifica l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano: b. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

Art. 56 cpv. 5

5 Alle operazioni di cassa in Svizzera si applicano i capoversi 1–3 se una o più

transazioni che sembrano legate tra di loro superano 15 000 franchi. L’IFDS richiede la dichiarazione al più tardi immediatamente dopo aver effettuato la transazione.

Art. 61 cpv. 1 1 L’IFDS richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano 15 000 franchi.

II L’allegato è modificato come segue: Concerne soltanto il testo francese

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 giugno 2018 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer

7 La convenzione può essere consultata gratuitamente nel sito dell’Associazione Svizzera dei Banchieri www.swissbanking.org 8 Il Regolamento può essere consultato gratuitamente nel sito dell’Associazione Svizzera di Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro www.sro-svv.ch

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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