AS 2018 2703
Accordo di coproduzione cinematografica tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico (con all.)
Traduzione1
Accordo di coproduzione cinematografica tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico
Concluso il 24 agosto 2017 Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 luglio 2018
La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico di seguito denominati «Parti contraenti», considerato che è opportuno definire le condizioni quadro per una collaborazione nell’ambito cinematografico, audiovisivo e, in particolare, in quello delle coprodu- zioni; consapevoli che coproduzioni di qualità possono contribuire allo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva di entrambi gli Stati e all’intensifica- zione dei loro scambi culturali ed economici; convinti che questi scambi contribuiranno al rafforzamento dei rapporti tra le Parti contraenti; hanno convenuto quanto segue:
I. Coproduzioni
Art. I Ai fini del presente Accordo, il termine «coproduzione» designa progetti di qualsiasi durata e di qualsiasi formato realizzati in coproduzione da produttori di entrambe le Parti contraenti, compresi film d’animazione e documentari, prodotti su un supporto a scelta, sia esso digitale, pellicola, o qualsiasi altro supporto o formato non ancora noto ai fini della commercializzazione nei cinema, in videocassetta, DVD o altri formati non inerenti alla commercializzazione cinematografica e sottostanti ad altri canali o altre forme di distribuzione. I nuovi formati di produzione e distribuzione saranno inclusi nel presente Accordo tramite uno scambio di note. Le coproduzioni destinate esclusivamente alla commercializzazione lineare (p. es. per la televisione classica) non sono oggetto del presente Accordo.
RS 0.443.956.3
1 Dal testo originale tedesco (AS 2018 2703).
2016-2312 2703
Coproduzione cinematografica. Acc. con il Messico RU 2018
Per attuare il presente Accordo, le Parti contraenti definiscono come autorità compe- tenti: per il Messico: Mexican Film Institute (IMCINE) per la Svizzera: Ufficio federale della cultura (UFC). Le coproduzioni realizzate nell’ambito del presente Accordo richiedono l’approva- zione delle autorità competenti. Esse sono considerate dalle competenti autorità di entrambe le Parti contraenti come opere audiovisive nazionali. Ogni coproduzione realizzata nell’ambito del presente Accordo è considerata un’opera audiovisiva nazionale, fatta salva la legislazione nazionale in vigore. Le coproduzioni dovranno essere prodotte e distribuite in conformità con il diritto in vigore in Messico e in Svizzera. Le coproduzioni godono di tutti i vantaggi accordati alle industrie cinematografiche e audiovisive dalle disposizioni vigenti, o che po- trebbero essere promulgate, in ciascuno dei due Stati. I vantaggi sono concessi soltanto al produttore originario del Paese che li accorda.
Art. II Le disposizioni previste dal presente Accordo si applicano soltanto alle coproduzioni attuate da produttori che abbiano una buona organizzazione tecnica (rispetto alle esigenze del singolo progetto), che godono di un adeguato finanziamento (in termini di garanzie finanziarie) e che possono dimostrare un’esperienza lavorativa (filmo- grafia) riconosciuta dall’IMCINE e/o dall’Ufficio federale della cultura.
Art. III I produttori, gli sceneggiatori e i registi delle coproduzioni, come pure i tecnici, gli interpreti e le altre persone che partecipano alla produzione devono essere di nazio- nalità messicana o svizzera, oppure essere in possesso di un permesso di soggiorno illimitato rilasciato dal Messico o di un permesso di soggiorno svizzero. L’azienda coproduttrice deve avere sede in Messico e/o in Svizzera. La partecipazione di altri interpreti non designati nel paragrafo 1 può essere autoriz- zata in relazione alle esigenze della coproduzione e previa approvazione delle autori- tà competenti delle due Parti contraenti.
Art. IV La quota di partecipazione finanziaria rispettiva dei coproduttori dei due Stati può variare, per ogni coproduzione, dal venti (20) all’ottanta (80) per cento del preven- tivo. Le riprese in scenari naturali, esterni o interni, in un Paese diverso dal Messico o dalla Svizzera possono essere permesse se la sceneggiatura o l’azione lo richiedono e se i tecnici messicani e svizzeri partecipano alle riprese. I lavori di postproduzione si effettuano, salvo impossibilità tecnica, in Svizzera o in Messico. Il contributo del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione tecnica e artistica tangibile. Per principio il contributo del coproduttore minoritario
Acc. di coproduzione cinematografica con il Messico RU 2018
in tecnici e in interpreti dev’essere proporzionale alla sua partecipazione finanziaria. Fra i settori parziali è mantenuto un rapporto equilibrato. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono ammettere deroghe.
Art. V Le riprese di vedute reali e i lavori d’animazione quali lo scenario in modello, il modello definitivo preparatorio all’animazione, l’animazione chiave, gli intervalli e la registrazione delle voci per principio devono effettuarsi, fatta salva un’espressa autorizzazione delle autorità competenti, alternativamente in Messico o in Svizzera.
Art. VI Le autorità competenti delle due Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni di produttori messicani o svizzeri con Paesi terzi con i quali il Messico o la Svizzera hanno concluso un accordo di coproduzione. Se una delle Parti contraenti decide di partecipare a una coproduzione dell’altra Parte con Paesi terzi, la quota della sua partecipazione [minoritaria] a questa copro- duzione non può essere inferiore al venti (20) per cento. Il coproduttore minoritario si impegna a fornire un contributo tecnico e artistico tangibile.
Art. VII Fatte salve le disposizioni del paragrafo seguente, per ogni coproduzione sono realizzati almeno due esemplari del materiale definitivo di protezione e di riprodu- zione utilizzato per la produzione. Ogni coproduttore è proprietario di un esemplare del materiale di protezione e di riproduzione e ha il diritto di utilizzarlo per ricavarne altre copie. Ogni coproduttore ha inoltre un diritto d’accesso al materiale originale conformemente alle condizioni convenute tra i coproduttori. Su richiesta dei due coproduttori e fatta salva l’approvazione delle autorità compe- tenti delle due Parti contraenti, le coproduzioni di preventivo modesto possono realizzare anche una sola copia del materiale definitivo di produzione e di riprodu- zione. In tal caso il materiale originale della produzione rimane nel Paese del copro- duttore maggioritario. Nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite, il coprodut- tore minoritario vi ha accesso in qualsiasi momento.
Art. VIII La colonna sonora originale di ogni coproduzione è in spagnolo, francese, tedesco, italiano o romancio. Si può procedere alla ripresa simultanea in due di tali lingue. Se la sceneggiatura lo richiede, si possono includere nella coproduzione dialoghi in altre lingue.
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I lavori di doppiaggio o di sottotitolazione in spagnolo, francese, inglese, tedesco, italiano o romancio di ogni coproduzione devono avere luogo in Messico o in Sviz- zera. Ogni deroga dev’essere approvata dalle autorità competenti dei due Stati.
Art. IX Fatto salvo quanto disposto dal diritto vigente, il Messico e la Svizzera facilitano l’entrata e il soggiorno nei rispettivi territori nazionali al personale tecnico e artistico del coproduttore dell’altro Stato. Consentono parimenti l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla coproduzione secondo il presente Accordo.
Art. X In linea di massima, gli introiti vengono ripartiti proporzionalmente al contributo complessivo versato da ogni coproduttore, previa autorizzazione delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti. La divisione avviene sulla base di una ripartizione delle entrate o dei mercati, oppure per mezzo di una combinazione delle due possibilità, tenendo comunque conto delle diverse dimensioni dei mercati di ciascuna Parte contraente.
Art. XI L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti non vincola alcuna di esse ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale di tale coproduzione.
Art. XII Se una coproduzione è esportata in uno Stato dove le importazioni sono contingen- tate: a) la coproduzione è aggiunta, in linea di massima, al contingente dello Stato la cui partecipazione è maggioritaria; b) in caso di partecipazione uguale dei due coproduttori, la coproduzione è at- tribuita al contingente dello Stato che ha le migliori possibilità di esportazio- ne; c) se le clausole a) e b) non sono applicabili, la coproduzione è attribuita al contingente dello Stato d’origine del regista.
Art. XIII Una coproduzione deve portare l’indicazione «Coproduzione Messico-Svizzera» o «Coproduzione Svizzera-Messico» in base alla provenienza del coproduttore mag- gioritario o secondo un accordo specifico stipulato tra i coproduttori. Tale indicazione deve essere presente nei titoli di coda e nel materiale pubblicitario e durante ogni presentazione della coproduzione.
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Art. XIV A meno che i coproduttori non decidano altrimenti, le opere cinematografiche co- prodotte sono presentate ai festival internazionali dal Paese del coproduttore mag- gioritario oppure, nel caso di partecipazioni finanziarie paritetiche, dal Paese d’origine del regista.
Art. XV Le autorità competenti delle due Parti contraenti determinano insieme le regole di procedura per la coproduzione tenendo conto del diritto vigente in Messico e in Svizzera. Tali regole di procedura sono accluse come allegato al presente Accordo.
II. Scambio di film
Art. XVI L’importazione, la distribuzione e la presentazione di film svizzeri in Messico e di film messicani in Svizzera non sono sottoposte ad alcuna limitazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei due Stati. Sarebbe auspicabile che i lavori di doppiaggio o sottotitolazione in inglese o spagno- lo per ciascuna produzione svizzera distribuita e commercializzata in Messico fosse- ro realizzati in Messico e che i lavori di doppiaggio o sottotitolazione in tedesco, francese e italiano per ciascuna produzione messicana distribuita e commercializzata in Svizzera avvenissero in Svizzera.
III. Disposizioni generali
Art. XVII Per la durata del presente Accordo, occorre perseguire un equilibrio generale sia per ciò che concerne la partecipazione finanziaria, sia per quanto riguarda il personale creativo, i tecnici, gli interpreti e la strumentazione tecnica (studi cinematografici e laboratori), nel rispetto delle peculiarità di ogni Paese. Le autorità competenti delle Parti contraenti esaminano le condizioni di attuazione del presente Accordo al fine di risolvere potenziali problemi attuativi. In caso di necessità provvedono a consigliare, di comune accordo, le modifiche necessarie per favorire lo sviluppo della collaborazione in ambito cinematografico e audiovisivo nell’interesse comune di entrambe le Parti contraenti. Le autorità competenti istituiscono una commissione mista per verificare la corretta attuazione dell’Accordo. La commissione mista verifica che gli equilibri definiti nel paragrafo 1 vengano rispettati e individua, in caso contrario, le misure necessarie da attuare a tal fine. Di norma la commissione si riunisce ogni due anni, possibilmente a turno in uno dei due Paesi o in un Paese terzo in occasione di un festival cinemato- grafico importante. Può tuttavia essere convocata su richiesta di una delle autorità
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competenti, in particolare in caso di modifiche significative apportate a leggi e regolamentazioni relative alle produzioni cinematografiche e audiovisive vigenti in uno degli Stati, o nel caso in cui insorgano problemi particolarmente complessi nell’attuazione dell’Accordo. Se convocata da una delle Parti contraenti, la commis- sione mista si riunisce entro sei (6) mesi.
Art. XVIII Il presente Accordo è applicabile provvisoriamente a partire dal giorno della sotto- scrizione. Entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate reci- procamente l’avvenuta esecuzione della procedura interna di ratifica. Il presente Accordo è stipulato per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore; è da intendersi tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata a meno che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti entro sei (6) mesi dalla sua scadenza. L’applicazione provvisoria può essere denunciata per scritto almeno sei (6) mesi prima della data di denuncia prevista. Le coproduzioni in corso al mo- mento della denuncia dell’Accordo sottostanno alle condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo fino al loro completamento. Dopo la scadenza del presente Accordo o della sua applicazione provvisoria, le condizioni in esso stabilite manten- gono inalterata la loro validità per quanto riguarda la liquidazione dei ricavi delle coproduzioni completate.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente legittimati dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Mexico City il 24 agosto 2017, in tre esemplari in spagnolo, tedesco e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.
Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti del Messico: Alain Berset Maria Cristina Irina Garcia Cepeda Garcia
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Allegato
Regole di procedura
Ogni coproduzione che intenda avvalersi dei vantaggi in virtù del presente Accordo, dovrà presentare simultaneamente una domanda presso entrambe le autorità compe- tenti entro quaranta (40) giorni dalla data di inizio delle riprese. Le autorità compe- tenti dello Stato del coproduttore maggioritario formulano la propria proposta alle autorità competenti dello Stato del produttore minoritario entro venti (20) giorni, a decorrere dalla data d’inoltro della documentazione completa come descritto in seguito. Le autorità competenti dello Stato del coproduttore minoritario comunicano la loro decisione entro i successivi venti (20) giorni. La documentazione da inoltrare ai fini della domanda deve contenere i seguenti documenti, redatti in spagnolo e inglese per il Messico e in francese, tedesco, ita- liano o romancio per la Svizzera: I. La sceneggiatura definitiva. II. Prova dell’acquisizione dei diritti d’autore relativi alla coproduzione. III. Una copia del contratto di coproduzione firmato da entrambi i coproduttori. Il contratto comprende quanto segue:
1. il titolo della coproduzione;
2. il nome dello sceneggiatore o della persona che ha adattato l’opera let-
teraria;
3. il nome del regista (è consentita una clausola specifica per permettere
un eventuale cambio alla regia);
4. il preventivo;
5. il piano di finanziamento;
6. la ripartizione dei ricavi o dei mercati;
7. la partecipazione di ciascun coproduttore in caso di possibili supera-
menti delle spese preventivate o in caso di risparmi; la ripartizione è, in linea di principio, proporzionale alla quota del singolo coproduttore. La quota del coproduttore minoritario per i superamenti può essere limitata a una percentuale inferiore o a un importo fisso, purché venga mantenu- to il rapporto minoritario previsto dall’articolo IV dell’Accordo;
8. una clausola in cui si riconosca che il permesso di beneficiare dei van-
taggi offerti dall’Accordo non obbliga le autorità competenti di entram- bi gli Stati contraenti ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale;
9. una clausola che stabilisca cosa comporta:
(a) la mancata concessione dei vantaggi da parte delle autorità compe- tenti in uno dei due Stati, in seguito a un’indagine approfondita del caso, (b) la mancata autorizzazione da parte delle autorità competenti a pre- sentare la coproduzione in uno dei due Stati contraenti o a espor- tarla in un Paese terzo,
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(c) il mancato adempimento dei propri obblighi da parte di una delle Parti contraenti;
10. la data d’inizio prevista delle riprese;
11. una clausola che indichi che il produttore maggioritario deve stipulare
un’assicurazione per «tutti i rischi relativi alla produzione» e «tutti i ri- schi relativi al materiale di produzione originale». IV. Il contratto di distribuzione, purché già sottoscritto. V. Una lista del personale creativo e tecnico, con l’indicazione della loro nazio- nalità e dei ruoli destinati a ciascun interprete. VI. Il programma di lavoro. VII. Un preventivo dettagliato dei costi, suddiviso in base alle spese sostenute da ciascuno degli Stati contraenti. VIII. La sinopsi. Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono inoltre richiedere, qualora lo ritenessero necessario, documenti e dati aggiuntivi. In linea di principio, la sceneggiatura definitiva (comprensiva di dialoghi) deve essere fornita alle autorità competenti prima dell’inizio delle riprese. Qualsiasi modifica, inclusa la sostituzione del coproduttore, può essere effettuata nel contratto originale. Le modifiche devono tuttavia essere sotto- poste alle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti prima del ter- mine della coproduzione. La sostituzione di un coproduttore è consentita so- lo in casi eccezionali e per motivi ritenuti sufficientemente validi da entrambe le autorità competenti. Le autorità competenti si tengono reciprocamente informate sulle rispettive decisioni.
Acc. di coproduzione cinematografica con il Messico RU 2018
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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