AS 2018 2759
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 26 giugno 2018
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 31 ottobre 20111 sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3
3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di
28 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Art. 10 Piano di formazione 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione2 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determi- na quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base;
1 RS 412.101.221.76 2 Il piano del 31 ottobre 2011 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
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Formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con AFC. RU 2018 O della SEFRI
d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Art. 12, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 26 giugno 2018 Per quanto riguarda i corsi interaziendali (art. 8 cpv. 3), le persone che hanno inizia- to la formazione di giardiniere AFC prima del 1° gennaio 2018 la portano a termine in base al diritto anteriore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.
26 giugno 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente