AS 2018 3525
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9500 franchi annui, ma è inferiore a 56 900 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 500 17 300 4,2 17 300 20 900 4,3 20 900 23 300 4,4 23 300 25 700 4,5 25 700 28 100 4,6 28 100 30 500 4,7 30 500 32 900 4,9 32 900 35 300 5,1 35 300 37 700 5,3 37 700 40 100 5,5 40 100 42 500 5,7 42 500 44 900 5,9 44 900 47 300 6,2 47 300 49 700 6,5
1 RS 831.101
2018-2229 3525
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2018
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
49 700 52 100 6,8 52 100 54 500 7,1 54 500 56 900 7,4
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9500 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI 2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi rendita moltiplicato per 20 di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi
meno di 300 000 395 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126
8 400 000 e oltre 19 750 –
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 831.20
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