AS 2018 3955
AS 2018 3955
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 21 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2,
43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Valorizzatori 1 Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo riven- dono. 2 Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquista- no latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1a Venditori diretti Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.
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O sul sostegno del prezzo del latte RU 2018
Art. 1b Latte commerciale Per latte commerciale s’intende il latte che: a. lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione; b. viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in pro- dotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.
Titolo prima dell’art. 1c Sezione 1a: Supplementi
Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 2a.
2 È versato ai produttori se il latte è trasformato in:
a. formaggio che:
1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale
dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle der- rate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicem- bre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse. 3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco. 4 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazio- ne, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi francese e tedesco) e lett. a, frase introduttiva 1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confede- razione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilo- grammo di latte trasformato in formaggio qualora: a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secon- do le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di ori- gine animale in virtù dell’ODerr4:
3 RS 817.02 4 RS 817.02
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Art. 2a Supplemento per il latte commerciale
1 Per il latte commerciale vaccino l’UFAG versa ai produttori un supplemento di
4,5 centesimi il chilogrammo.
2 L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione
della quantità e nel quadro dei fondi approvati.
Art. 3 cpv. 1 e 3–5 1 Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.
3 Le domande di versamento del supplemento di cui all’articolo 2a devono essere
inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12. 4I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all’articolo 3 capoverso 3.
5 Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
a. il rilascio di un’autorizzazione; b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un’autorizzazione.
Abrogato
Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2: a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acqui- sto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contri- buti per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.
Art. 10 cpv. 2 2 Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.
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Art. 11 Conservazione dei dati I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte trasfor- mato in formaggio e alla quantità di latte commerciale che sono necessari all’ispezione.
II L’allegato è modificato come segue:
Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr