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AS 2018 4017

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)

Modifica del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20141, decreta:

I

1. Il Titolo primo del Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 39 A. Registro 1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro I. In genere dello stato civile).

2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

1. i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, registra-

zione di un’unione domestica, morte;

2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione,

vincolo coniugale, unione domestica registrata;

3. i nomi;

4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;

5. la cittadinanza nazionale.

Art. 43a cpv. 4 n. 6–8

4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla

verifica dell’identità di una persona:

6. le autorità competenti per la tenuta dei registri cantonali e

comunali degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno

20063 sull’armonizzazione dei registri;

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7. il servizio federale competente per la tenuta del registro cen-

trale degli assicurati di cui all’articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

8. i servizi federali competenti per la gestione del registro degli

Svizzeri all’estero di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20005 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 45a Ia. Sistema 1 La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’infor- centrale d’informazione mazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile. sulle persone

2 La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.

3 I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per

l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.

4 La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema.

Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.

5 Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo

del sistema;

2. l’ammontare dell’emolumento versato dai Cantoni per l’uso

del sistema;

3. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri

servizi aventi accesso al sistema;

4. la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;

5. le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la

protezione e la sicurezza dei dati;

6. l’archiviazione dei dati.

6 Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni

fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebi- tati.

4 RS 831.10 5 RS 235.2

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2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile è modificato come segue:

Art. 949b 4a. Identificatore 1 Per identificare le persone, gli uffici del registro fondiario utilizzano per le persone fisiche nel sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS. registro fondiario

2 Comunicano il numero d’assicurato dell’AVS soltanto ad altri ser-

vizi e istituzioni che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali in relazione al registro fondiario e che sono autorizzati a utiliz- zare sistematicamente tale numero.

Art. 949c 4b. Ricerca di Il Consiglio federale disciplina la ricerca su scala nazionale, da parte fondi su scala nazionale delle autorità abilitate, dei fondi sui quali una persona identificata in base al numero d’assicurato dell’AVS vanta diritti.

Art. 949d 4c. Ricorso a 1 I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici privati per l’uso del registro possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti fondiario informatizzato seguenti:

1. garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante pro-

cedura di richiamo;

2. garantire l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consulta-

bili senza dover far valere un interesse;

3. svolgere le pratiche con l’ufficio del registro fondiario per via

elettronica.

2 Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e

all’alta vigilanza della Confederazione.

II La legge federale del 24 marzo 20006 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Per quanto concerne i coniugi e i partner registrati, possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono comprendere anche informazioni relative alla salute e, in via ecce- zionale, all’appartenenza religiosa e all’attività professionale.

6 RS 235.2

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2018.7 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

3 Gli articoli 949b e 949c (cifra I 2) entreranno in vigore in un secondo tempo.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 FF 2017 6753

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