AS 2018 4045
Ordinanza dell'AFD sulle dogane
Ordinanza dell’AFD sulle dogane (OD-AFD)
Modifica del 18 ottobre 2018
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina:
I L’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 1 Materiale bellico e materiale della protezione civile (art. 8 cpv. 2 lett. m LD; art. 29 OD)
Sono considerate materiale bellico della Confederazione e materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni le merci destinate alla difesa nazionale, alla protezione della popolazione in caso di catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati nonché alla relativa formazione, nella misura in cui tali merci: a. sono acquistate dalla Confederazione, dai Cantoni o da imprese parastatali e dichiarate per l’immissione in libera pratica; b. non servono esclusivamente ai bisogni dell’Amministrazione; e c. non sono importate allo scopo di essere vendute nel territorio doganale.
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Art. 6 cpv. 2 lett. c
2 La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:
c. mediante un terminale di dichiarazione (sezione 3a).
Art. 6b, rimando contenuto nella rubrica (art. 112t OD)
1 RS 631.013
2018-1999 4045
Dogane. O dell’AFD RU 2018
Art. 9, frase introduttiva e lett. c L’AFD revoca l’autorizzazione a utilizzare il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi se la persona: c. commette una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione competa all’AFD.
Art. 17, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 5 lett. b (art. 35 e 40 LD) 5 Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendente- mente dal risultato della selezione la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: b. provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.
Art. 20a cpv. 2 Abrogato
Titolo dopo l’art. 20d Sezione 3a: Dichiarazione elettronica e dichiarazione doganale elettronica effettuata mediante un terminale di dichiarazione
Art. 20e Campo d’applicazione (art. 24, 28 e 33 LD) 1 La dichiarazione elettronica e la dichiarazione doganale elettronica mediante un terminale di dichiarazione sono ammesse solo presso valichi di confine apposita- mente segnalati per: a. le merci accompagnate da un documento di transito internazionale confor- memente a uno dei seguenti accordi internazionali:
1. Convenzione del 20 maggio 19872 relativa ad un regime comune di
transito,
2. Convenzione doganale del 14 novembre 19753 concernente il trasporto
internazionale di merci con libretti TIR; b. le merci accompagnate da un libretto A.T.A. conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali:
1. Convenzione doganale del 6 dicembre 19614 concernente libretti
A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci,
2 RS 0.631.242.04 3 RS 0.631.252.512 4 RS 0.631.244.57
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2. allegato A della Convenzione del 26 giugno 19905 relativa all’ammis-
sione temporanea; c. le merci di imprese che operano nel traffico locale e che dispongono di un’autorizzazione dell’ufficio doganale competente; d. i mezzi di trasporto di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f, con i quali vengono introdotte nel territorio doganale solo merci per le quali è consentita la dichiarazione doganale verbale. 2 Le merci di cui al capoverso 1 lettere a–c possono essere introdotte nel territorio doganale solo con un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f.
Art. 20f Procedura (art. 24, 25 e 28 cpv. 1 lett. a LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione registra sul terminale di dichiara- zione la targa di controllo del mezzo di trasporto, dichiara le merci trasportate e conferma la completezza dei dati forniti.
2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve l’indicazione:
a. di presentare le merci senza indugio e intatte all’ufficio doganale indicato; oppure b. che le merci sono liberate. 3 Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera a numero 1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera d, la dichiarazione è considerata come dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 25 LD. 4 Per tutte le altre merci di cui all’articolo 20e, la dichiarazione è considerata come dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 24 LD.
Art. 20g Accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 cpv. 2 LD)
Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera a numero 1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera d, la dichiarazione doganale è considerata accettata quando il terminale di dichiarazione conferma la ricezione dei dati.
Art. 22 cpv. 1
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve compilare il modulo o
documento ufficiale prescritto per il corrispondente regime doganale e apporvi il proprio nome completo nonché la propria firma.
5 RS 0.631.24
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Art. 23a Utilizzazione della cassetta delle dichiarazioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LD)
Chi importa merci del traffico turistico deve depositare la dichiarazione doganale in una cassetta delle dichiarazioni autorizzata dall’AFD, se non è possibile o non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un’altra forma di manifestazione della volontà.
Art. 25 cpv. 1 lett. b, e e f
1 La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:
b. i mezzi di trasporto per i quali l’allegato C della Convenzione del 26 giugno
19906 relativa all’ammissione temporanea non richiede né una dichiarazione
doganale né una garanzia; e. i mezzi di trasporto esteri ammessi alla circolazione, impiegati per uso pro- prio nel territorio doganale da persone con domicilio al di fuori del territorio doganale al massimo per un anno e dichiarati nel regime di ammissione temporanea; f. i mezzi di trasporto svizzeri ammessi alla circolazione, introdotti nel territo- rio doganale estero nel regime di ammissione temporanea.
Art. 29 Dichiarazione doganale verde a vista (art. 28 cpv. 1 lett. d LD)
L’AFD può consentire la dichiarazione doganale verde a vista per i mezzi di traspor- to impiegati privatamente nel traffico stradale.
Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il conducente può impiegare la dichiarazione doganale verde a vista solamente se è alla guida di un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f e se tutte le merci trasportate:
Art. 34 cpv. 2 2 Le merci di cui al capoverso 1 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capo- verso 1 lettera b, e o f.
Art. 35 cpv. 3 3 Le merci di cui al capoverso 2 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capo- verso 1 lettera b, e o f.
6 RS 0.631.24
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Art. 36 lett. d Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base: d. dell’indicazione del terminale di dichiarazione secondo cui le merci sono liberate (art. 20f cpv. 2 lett. b).
Art. 48 cpv. 2
2 Gli articoli 184 capoversi 2–4 e 185 LD si applicano per analogia.
Art. 49 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 50 e 51 Abrogati
Art. 54 Cavalli (art. 30 cpv. 3 OD)
L’identità dei cavalli condotti oltre il confine doganale o che si trovano sotto vigi- lanza doganale deve essere provata mediante un passaporto per equidi.
Art. 55 Presentazione della nuova dichiarazione doganale in un secondo momento (art. 162 cpv. 3 OD)
In deroga all’articolo 162 capoverso 3 OD, la nuova dichiarazione doganale può essere presentata entro 30 giorni civili dal trasferimento di proprietà della merce se: a. la merce è stata precedentemente dichiarata in forma cartacea e imposta allo scopo d’impiego per la vendita incerta; b. la nuova dichiarazione doganale viene presentata entro il termine di validità della dichiarazione doganale precedente; e c. la presentazione in un secondo momento non comporta alcuna riduzione dei tributi o l’elusione di disposti federali di natura non doganale.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
18 ottobre 2018 Amministrazione federale delle dogane: Christian Bock
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