AS 2018 4051
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)
Modifica del 17 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 20171 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è modificata come segue:
Art. 2 Opzioni (art. 3 cpv. 2 LSRPP)
Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 13 settembre 20182 consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 654.11 2 Le Linee Guida dell’OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito Internet dell’AFC all’indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell’OCSE.
2018-2290 4051
Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese RU 2018 di gruppi di imprese multinazionali. O