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AS 2018 5155

Ordinanza sui giochi in denaro

Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

del 7 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 Giochi in denaro nella cerchia privata (art. 1 cpv. 2 lett. a LGD)

È considerato gioco in denaro nella cerchia privata un gioco in denaro che presenta le seguenti caratteristiche: a. non è organizzato per mestiere e non è annunciato pubblicamente; b. il numero di giocatori è esiguo; il loro numero è molto esiguo se, al di fuori del gioco, non vi sono tra di loro legami, in particolare di carattere familiare o professionale; c. oltre alle loro poste, i giocatori non pagano altri emolumenti o spese; d. la somma delle vincite è bassa e corrisponde alla somma delle poste.

Art. 2 Giochi di destrezza (art. 3 lett. d LGD)

È considerato gioco di destrezza un gioco in denaro che presenta in particolare le seguenti caratteristiche: a. su un grande numero di unità di gioco, i giocatori abili possono realizzare vincite maggiori rispetto ad altri giocatori; b. nei giochi alla cieca la probabilità di vincere è esigua; c. i giocatori hanno varie opzioni per influenzare l’andamento del gioco; d. per giocare con successo sono richieste abilità di una certa complessità.

RS 935.511 1 RS 935.51

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Art. 3 Giochi da casinò (art. 3 lett. g LGD)

Possono partecipare allo stesso gioco da casinò al massimo 1000 giocatori. Tale numero massimo non si applica ai jackpot.

Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Concessioni

Art. 4 Valutazione della sostenibilità economica (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 3 LGD)

Se il richiedente chiede di estendere la concessione al diritto di proporre giochi da casinò in linea, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) esamina sepa- ratamente la sostenibilità economica dell’offerta in linea e dell’offerta terrestre.

Art. 5 Esame dell’interesse economico (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 5 LGD)

La CFCG esamina l’interesse economico della casa da gioco per la regione di ubica- zione in base alle ripercussioni: a. sul mercato del lavoro; b. sul turismo; c. sull’ente pubblico, in particolare riguardo alle entrate fiscali; d. sulle aziende già impiantate in loco; e. sui costi nell’ambito della sanità pubblica e delle opere sociali.

Art. 6 Soci in affari più importanti (art. 8 cpv. 1 lett. b e c LGD)

Sono considerati soci in affari più importanti le persone fisiche e giuridiche che, in base alla loro relazione d’affari, possono influenzare l’esercizio della casa da gioco.

Art. 7 Aventi economicamente diritto (art. 8 cpv. 1 lett. b e c LGD) 1 Sono considerate aventi economicamente diritto le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario del richiedente è almeno del 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legate da accordi di voto che possiedono almeno il

5 per cento di tutti i diritti di voto.

2 Le persone che detengono una partecipazione di cui al capoverso 1 devono fornire alla CFCG una dichiarazione attestante se la partecipazione è a titolo personale o a titolo fiduciario per conto di terzi e se per tale partecipazione hanno concesso ad altri opzioni o diritti analoghi.

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Art. 8 Buona reputazione (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 1 LGD) 1 Il requisito della buona reputazione non è soddisfatto in particolare se il richieden- te, uno dei suoi soci in affari più importanti o i suoi aventi economicamente diritto svolge o ha svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione svizzera. Ciò è il caso soprattutto se dall’estero ha influenzato in modo mirato il mercato svizzero mediante le sue pratiche commerciali. 2 Il requisito della buona reputazione non è neppure soddisfatto se il richiedente, uno dei suoi soci in affari più importanti o i suoi aventi economicamente diritto figurano sull’elenco delle offerte di gioco bloccate di cui all’articolo 86 capoverso 3 LGD o vi hanno figurato per vari mesi. 3 Il requisito della buona reputazione deve essere soddisfatto durante i cinque anni precedenti la presentazione della richiesta e fino alla conclusione della procedura. L’esame della buona reputazione può riferirsi a un periodo superiore a cinque anni se è giustificato in ragione della gravità dei fatti contestati, eccetto nel caso di cui al capoverso 1 secondo periodo, in cui l’esame non può in nessun caso riferirsi a un periodo superiore a cinque anni. 4 I fornitori di giochi in denaro o piattaforme di gioco in linea possono soddisfare il requisito della buona reputazione, anche se forniscono o hanno fornito giochi in denaro o piattaforme di gioco in linea a organizzatori che non soddisfano il requisito della buona reputazione. 5 Il richiedente verifica la buona reputazione dei suoi aventi economicamente diritto e dei suoi soci in affari più importanti. 6 L’autorizzazione rilasciata dall’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finan- ziari costituisce una prova sufficiente della buona reputazione del titolare. 7 Il richiedente fornisce alla CFCG le informazioni necessarie affinché quest’ultima esamini la sua buona reputazione, in particolare un elenco completo delle eventuali condanne penali e degli eventuali procedimenti penali conclusi o pendenti che lo riguardano.

8 Su domanda della CFCG, egli fornisce inoltre le informazioni necessarie per

comprovare la buona reputazione dei suoi aventi economicamente diritto e dei suoi soci in affari più importanti.

Art. 9 Gestione indipendente (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD) 1 Il requisito della garanzia di una gestione indipendente è soddisfatto se il richie- dente svolge in modo autonomo tutti i compiti principali previsti dalla LGD.

2 Ilrichiedente svolge in particolare in modo autonomo le attività centrali per

l’adempimento dei seguenti compiti: a. svolgimento e sorveglianza dei giochi in denaro nelle case da gioco terrestri, eccettuato il caso di cui all’articolo 59 LGD; b. sorveglianza dello svolgimento dei giochi in linea;

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c. gestione dei conti clienti; d. cura delle relazioni con i giocatori; e. sorveglianza dei giocatori e attuazione delle misure di protezione sociale e degli obblighi di diligenza per lottare contro il riciclaggio di denaro; f. allestimento dei conteggi del prodotto lordo dei giochi. 3 Se non svolge un compito in modo autonomo, il richiedente garantisce che i terzi rispettino gli obblighi legali.

Art. 10 Attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD) 1 Il requisito della garanzia di un’attività irreprensibile è soddisfatto se il richiedente, i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto: a. si comportano conformemente al diritto; b. rispettano i principi del buon governo d’impresa; e c. presentano una buona situazione economica. 2 Ilrichiedente verifica che sia garantita l’attività irreprensibile dei suoi aventi economicamente diritto e dei suoi soci in affari più importanti. 3 Fornisce alla CFCG le informazioni in merito a sé stesso nonché ai membri della sua direzione e dei suoi organi, inclusa la persona responsabile della revisione, necessarie alla constatazione del requisito della garanzia di un’attività irreprensibile.

4 La CFCG esamina in particolare:

a. l’organizzazione del richiedente; b. le sue relazioni d’affari; c. la sua situazione economica e finanziaria.

5 Su domanda della CFCG, il richiedente fornisce le informazioni in merito:

a. al suo personale; b. ai suoi aventi economicamente diritto e ai membri degli organi di questi ultimi; c. ai suoi soci in affari più importanti; d. alle persone o ai gruppi di persone la cui partecipazione al capitale azionario del richiedente è inferiore al 5 per cento.

Art. 11 Obblighi di documentazione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputa- zione, la gestione indipendente e l’attività irreprensibile.

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Art 12 Mezzi finanziari propri (art. 8 cpv. 1 lett. c LGD) 1 Se il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un’impresa oppure esercita in altro modo un influsso dominante, sulla base dell’importo consolidato dei mezzi finanziari propri è stabilito se vi sono sufficienti mezzi finanziari. 2 Il capoverso 1 si applica anche se un richiedente costituisce un’unità economica con un’impresa oppure se, sulla base di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o di fatto a sostenere finanziariamente tale impresa. 3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili qualora la dimensione e l’attività delle im- prese di cui ai capoversi 1 e 2 siano irrilevanti ai fini della valutazione dei mezzi finanziari propri del richiedente.

Art. 13 Comunicazione di cambiamenti Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla CFCG qualsiasi cambia- mento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati nel corso della procedura di rilascio della concessione.

Art. 14 Richiesta incompleta (art. 10 cpv. 3 LGD) 1 Se una richiesta è incompleta oppure se la CFCG ritiene necessari ulteriori docu- menti o informazioni, essa può esigere la rettifica o il completamento e a questo scopo fissare un termine.

2 Su richiesta debitamente motivata il termine può essere prorogato. Una volta

scaduto il termine, la CFCG propone al Consiglio federale di non entrare nel merito della richiesta.

Art. 15 Inizio dell’esercizio La casa da gioco può essere messa in esercizio dopo che: a. il Consiglio federale ha rilasciato la concessione; b. la CFCG ha appurato che le prescrizioni legali sono rispettate e le indica- zioni fornite sono corrette; c. tutti i giochi da essa offerti hanno ottenuto l’autorizzazione della CFCG.

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Sezione 2: Offerta di giochi

Art. 16 Giochi in denaro nelle case da gioco

1 Il DFGP può stabilire l’offerta di giochi da casinò nelle case da gioco.

2 Può emanare prescrizioni sullo svolgimento dei giochi da casinò da parte delle case da gioco. 3 Può emanare prescrizioni sull’autorizzazione e sulla determinazione del prodotto lordo dei giochi di destrezza secondo l’articolo 62 capoverso 1 LGD.

Art. 17 Collaborazione con case da gioco in Svizzera (art. 16 cpv. 4 LGD)

La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare per i giochi di poker in linea con un’altra casa da gioco titolare di una concessione in Svizzera, se le condi- zioni seguenti sono soddisfatte: a. la vigilanza della CFCG può essere esercitata senza lacune; b. una delle case da gioco è designata come responsabile dell’offerta comune; c. il prodotto lordo dei giochi è ripartito tra le case da gioco proporzionalmente alle poste effettuate dai rispettivi giocatori.

Art. 18 Collaborazione con organizzatori esteri di giochi da casinò (art. 16 cpv. 4 LGD)

1 La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare per giochi di poker in

linea con un organizzatore estero di giochi da casinò, se la CFCG può garantire una vigilanza sufficiente sul gioco e il richiedente prova che: a. l’organizzatore estero dispone delle autorizzazioni necessarie per svolgere il corrispondente gioco di poker nel suo Stato di sede o in altri Stati; b. l’organizzatore estero garantisce la necessaria affidabilità e dispone della necessaria competenza professionale; c. i giocatori domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera giocano in linea utilizzando il loro conto giocatore presso il richiedente; d. ha concluso con l’organizzatore estero un contratto che garantisce uno svol- gimento sicuro e trasparente del gioco; e. l’organizzatore estero blocca l’accesso ai suoi giochi in denaro non autoriz- zati in Svizzera in linea a giocatori con domicilio o dimora abituale in Sviz- zera; 2 La procedura di conteggio utilizzata per la ripartizione dei prodotti lordi del gioco tra le case da gioco è approvata dalla CFCG.

3 La collaborazione non può essere in nessun caso autorizzata se l’organizzatore

estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste degli Stati ad alto rischio e non

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cooperativi del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) od oggetto di sanzioni interna- zionali secondo la legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi. 4 Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e della CFCG come se svolgesse il gioco autonomamente. 5 I giocatori devono essere informati che, per motivi di sicurezza, determinati dati personali sono trasmessi all’organizzatore estero.

Art. 19 Obbligo di esercizio per giochi da tavolo

1 Ogni casa da gioco terrestre propone almeno due giochi da tavolo diversi.

2I giochi da tavolo devono essere offerti durante almeno un terzo del periodo d’apertura giornaliera della casa da gioco. 3 La CFCG può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2 per 270 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione di ubicazione dipende in modo marcato da un turismo stagionale e che, nonostante una sana gestione aziendale, non raggiungono una redditività adeguata.

Art. 20 Requisiti tecnici relativi ai giochi (art. 17 LGD)

Il DFGP può emanare prescrizioni tecniche relative ai giochi, ai jackpot, alle piatta- forme di gioco in linea, ai sistemi di jackpot, al sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), al sistema di registrazione dei dati (SRD) e agli strumenti e acces- sori di gioco tenendo conto al riguardo delle prescrizioni usuali a livello internazio- nale.

Art. 21 Esame della conformità (art. 17 cpv. 3 LGD) 1 Prima di mettere in esercizio i giochi da tavolo, i giochi in denaro automatizzati, i jackpot, le piattaforme di gioco in linea, i sistemi di jackpot, il SECC, il SRD e gli strumenti e accessori di gioco, la casa da gioco assicura, mediante prove e verifiche adeguate, che questi soddisfino i requisiti tecnici.

2 Essa documenta i risultati delle prove e delle verifiche effettuate.

Art. 22 Modifiche di sistemi informatici per giochi in linea La casa da gioco sottopone previamente alla CFCG per approvazione tutte le modi- fiche di sistemi informatici necessari allo svolgimento di giochi in linea, se esse hanno un impatto sullo svolgimento del gioco o sull’interazione dei giocatori.

2 RS 946.231

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Art. 23 Consultazione (art. 20 LGD)

1 Lo scambio di opinioni tra la CFCG e l’Autorità intercantonale di vigilanza e

d’esecuzione (Autorità intercantonale) per stabilire se il gioco oggetto di una richie- sta è un gioco da casinò avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera con cui la CFCG dichiara di voler consultare l’Autorità intercantonale. 2 Se entro tale termine non è raggiunta una soluzione consensuale, la CFCG sottopo- ne il caso all’organo di coordinamento. 3 La CFCG e l’Autorità intercantonale possono convenire di prorogare di 30 giorni al massimo il termine di cui al capoverso 1.

Capitolo 3: Giochi di grande estensione Sezione 1: Autorizzazione d’organizzatore

Art. 24 Buona reputazione (art. 22 cpv. 1 lett. b LGD) 1 Il requisito della buona reputazione non è soddisfatto in particolare se il richiedente svolge o ha svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione rilasciata da un’autorità svizzera. Ciò è il caso in particolare se ha preso di mira il mercato sviz- zero con le sue pratiche commerciali. 2 Il requisito della buona reputazione non è neppure soddisfatto se il richiedente figura sull’elenco delle offerte di gioco bloccate di cui all’articolo 86 capoverso 3 LGD o vi ha figurato per vari mesi. 3 Il requisito della buona reputazione deve essere soddisfatto durante i cinque anni precedenti la presentazione della richiesta e fino alla conclusione della procedura. L’esame della buona reputazione può riferirsi a un periodo superiore a cinque anni se è giustificato a causa della gravità dei fatti contestati, salvo nel caso di cui al capoverso 1 secondo periodo, in cui l’esame non può in nessun caso riferirsi a un periodo superiore a cinque anni. 4 Il richiedente fornisce all’Autorità intercantonale le informazioni necessarie per l’esame della sua buona reputazione, in particolare un elenco completo di eventuali condanne e procedimenti penali conclusi o pendenti che lo riguardano.

Art. 25 Gestione indipendente degli affari (art. 22 cpv. 1 lett. f LGD) 1 Il requisito della garanzia di una gestione indipendente degli affari è soddisfatto se il richiedente svolge in modo autonomo tutti i compiti principali previsti dalla LGD.

2 Ilrichiedente svolge in particolare in modo autonomo le attività centrali per

l’adempimento dei seguenti compiti: a. la sorveglianza dello svolgimento dei giochi e la determinazione dei vincito- ri;

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b. la gestione dei conti clienti; c. la cura delle relazioni con i giocatori; d. la sorveglianza dei giocatori nonché l’attuazione del piano di misure sociali e degli obblighi di diligenza per lottare contro il riciclaggio di denaro. 3 Il richiedente può affidare in parte ai suoi distributori di giochi i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d, sempre che li sorvegli lui s tesso. 4 Se non svolge lui stesso un compito, il richiedente garantisce che i terzi a cui ha affidato tale compito rispettino gli obblighi legali.

5 Il richiedente che intende organizzare lotterie o scommesse sportive fornisce

all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un elenco delle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione. 6 Il richiedente che intende organizzare scommesse sportive fornisce, oltre all’elenco di cui al capoverso 5, eventuali contratti di partenariato conclusi con persone fisiche o giuridiche che organizzano corse ippiche o altre competizioni e manifestazioni sportive o che vi partecipano.

Art. 26 Gestione irreprensibile (art. 22 cpv. 1 lett. f LGD) 1 Il requisito della garanzia di una gestione irreprensibile degli affari è soddisfatto se il richiedente: a. si comporta conformemente al diritto; b. rispetta i principi del buon governo d’impresa; e c. presenta una buona situazione economica. 2 Il richiedente verifica se è garantita una gestione irreprensibile da parte dei suoi soci in affari più importanti e documenta il risultato della verifica.

3 L’Autorità intercantonale esamina in particolare:

a. l’organizzazione del richiedente; b. le sue relazioni d’affari; c. la sua situazione economica e finanziaria. 4 L’Autorità intercantonale tiene conto della situazione delle persone giuridiche interessate e delle persone fisiche che sono membri della direzione o degli organi del richiedente. Può chiedere al richiedente informazioni sul suo personale. 5 Per un richiedente che intende organizzare giochi di destrezza, l’Autorità intercan- tonale può rinunciare all’esame di cui al capoverso 3 e dispensarlo dall’obbligo di cui al capoverso 2.

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Art. 27 Rapporto adeguato tra spese d’esercizio e mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica (art. 22 cpv. 1 lett. i LGD)

1 Il richiedente che intende organizzare lotterie o scommesse sportive inoltra

all’Autorità intercantonale una panoramica dalla quale si evince il rapporto tra le spese d’esercizio e i mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica. 2 Le spese per la pubblicità e le altre attività di comunicazione a fini di marketing nonché gli stipendi vanno esposti separatamente e in modo dettagliato.

Sezione 2: Autorizzazione di gioco

Art. 28 Svolgimento sicuro del gioco (art. 25 cpv. 1 lett. a LGD) 1 Prima di mettere in esercizio un gioco di grande estensione l’organizzatore verifica mediante prove e controlli l’adempimento dei requisiti tecnici e il corretto svolgi- mento del gioco. 2 Tiene la documentazione corrispondente a disposizione dell’Autorità intercanto- nale.

Art. 29 Svolgimento sicuro delle scommesse sportive (art. 25 cpv. 1 lett. a LGD)

L’organizzatore non può offrire scommesse sportive su eventi che presentano un rischio elevato di manipolazione. Tale rischio elevato può in particolare presentarsi per scommesse su: a. competizioni sportive senza valore sportivo; b. eventi che hanno un’importanza esigua sull’esito della competizione spor- tiva.

Art. 30 Collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera (art. 25 cpv. 3 LGD)

L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con un altro organizzatore di giochi di grande estensione che dispone della corrispondente autorizzazione in Svizzera, a condizione che ciò sia compatibile con gli scopi di cui all’articolo 2 LGD.

Art. 31 Collaborazione con organizzatori esteri di giochi di grande estensione (art. 25 cpv. 3 LGD) 1 L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di lotterie o scommesse sportive a collaborare con un organizzatore estero per lo svolgimento in comune di

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alcuni giochi di grande estensione se essa può garantire una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che: a. l’organizzatore estero dispone delle necessarie autorizzazioni per svolgere il gioco di grande estensione in questione nel suo Stato di sede o in altri Stati; b l’organizzatore estero gode di buona reputazione; c. per come è concepito, il gioco non può essere svolto da solo con la stessa attrattiva per i giocatori, in particolare poiché richiede il cumulo delle poste di un numero particolarmente elevato di persone; d. il gioco è d’importanza strategica ed economica per lo sviluppo ulteriore dell’offerta di gioco; e. la partecipazione ai giochi in linea di giocatori con domicilio o dimora abi- tuale in Svizzera è gestita mediante il loro conto giocatori presso il richie- dente; f. il richiedente ha concluso un contratto con l’organizzatore estero nel quale quest’ultimo può garantire uno svolgimento sicuro e trasparente del gioco; g. l’organizzatore estero blocca l’accesso in linea ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera a giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizze- ra. 2 Una collaborazione non può in nessun caso essere autorizzata, se l’organizzatore estero ha la sua sede in uno Stato inserito nelle liste del GAFI o oggetto di sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi. 3 Il richiedente è responsabile anche nei confronti dell’Autorità intercantonale e dei suoi giocatori, come se svolgesse il gioco lui stesso.

Art. 32 Contenuto della richiesta (art. 26 LGD)

1 La richiesta di autorizzazione contiene in particolare indicazioni in merito:

a. allo svolgimento, alla frequenza e alla durata del gioco; b. alle modalità di distribuzione; c. alle modalità di estrazione o di qualsiasi altra individuazione del risultato decisivo per il gioco; d. alla constatazione dei risultati, alla determinazione della vincita e al relativo versamento; e. al modo di procedere in caso di interruzione improvvisa o mancato svolgi- mento del gioco; f. al modo di procedere in caso di vincite non riscosse. 2 La richiesta di autorizzazione presentata per una lotteria deve inoltre provare che la lotteria è aperta ad almeno 1000 persone per ogni estrazione.

3 RS 946.231

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3 La richiesta di autorizzazione presentata per un gioco di destrezza deve inoltre spiegare in che misura la vincita dipende completamente o in modo preponderante dall’abilità del giocatore.

Art. 33 Consultazione (art. 27 LGD) 1 Lo scambio di opinioni tra l’Autorità intercantonale e la CFCG per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta è un gioco di grande estensione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera con cui l’Autorità intercantonale dichiara di voler consultare la CFCG. 2 Se entro tale termine non è raggiunta una soluzione consensuale, l’Autorità inter- cantonale sottopone il caso all’organo di coordinamento. 3 L’Autorità intercantonale e la CFCG possono convenire di prorogare di 30 giorni al massimo il termine di cui al capoverso 1.

Art. 34 Comunicazione di modifiche successive del gioco 1 L’organizzatore comunica all’Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato. 2 Egli può, in via eccezionale, comunicare all’autorità intercantonale una modifica del gioco soltanto a posteriori se, per motivi di sicurezza o per altri motivi imperati- vi, ha dovuto agire immediatamente. La comunicazione deve essere effettuata in tal caso senza indugio. 3 L’Autorità intercantonale verifica se la modifica comunicata può essere approvata nel quadro dell’autorizzazione di gioco già rilasciata e trasmette il risultato della sua verifica all’organizzatore.

Sezione 3: Qualifica dei giochi di destrezza

Art. 35 Test statistici 1 Per determinare se un gioco soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 e per verifi- care altre caratteristiche determinanti del gioco, l’Autorità intercantonale può effet- tuare o far effettuare test statistici adeguati.

2 Le spese sono a carico del richiedente.

Art. 36 Documenti e altri elementi da presentare Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 32, l’Autorità intercantonale può chiedere al richiedente di inoltrare o mettere a disposizione in particolare i seguenti documenti ed elementi: a. il nome e l’indirizzo del fornitore o del fabbricante, se non sono identici; b. i disegni e i progetti di componenti ed elementi utilizzati;

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c. i dati e le indicazioni tecniche sull’hardware e il software impiegati; d. il codice sorgente; e. i supporti di memorizzazione; f. un apparecchio o un accesso permanente al sistema che consenta di testare il gioco; g. la descrizione delle abilità che i giocatori devono possedere per poter realiz- zare una vincita; h. la descrizione degli elementi determinanti e decisivi per il gioco; i. i risultati di un numero sufficiente di giochi di prova, inclusa la statistica delle vincite.

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 37 Piccole lotterie (art. 34 cpv. 3 LGD)

1 Gli importi massimi seguenti si applicano alle piccole lotterie:

a. 10 franchi per una singola posta; b. 100 000 franchi per la somma totale delle poste.

2 L’importo massimo secondo il capoverso 1 lettera b è di 500 000 franchi se la

piccola lotteria è destinata a finanziare un evento d’importanza sovraregionale secondo l’articolo 34 capoverso 4 LGD. 3 Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.

4 Un organizzatore può ottenere al massimo un’autorizzazione per due piccole

lotterie all’anno.

Art. 38 Scommesse sportive locali (art. 35 cpv. 3 LGD)

1 Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali:

a. 200 franchi per una singola posta; b. 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione. 2 Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. 3 Per organizzatore e luogo d’organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all’anno. Le scommesse possono riguardare al massimo

10 eventi sportivi al giorno.

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Art. 39 Piccoli tornei di poker (art. 36 cpv. 3 LGD)

1 Gli importi massimi seguenti si applicano ai piccoli tornei di poker:

a. 200 franchi per la posta di partenza; b. 20 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza. 2 Gli importi massimi seguenti si applicano per giorno e luogo d’organizzazione di un torneo: a. 300 franchi per la somma delle poste di partenza di un giocatore in tutti i tornei; b. 30 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza in tutti i tornei.

3 Possono essere autorizzati al massimo quattro tornei di poker al giorno per lo

stesso luogo d’organizzazione.

4 Il numero minimo di partecipanti è fissato a dieci persone.

5 Il torneo è concepito per una durata di almeno tre ore.

6 L’organizzatore perde la sua buona reputazione ai sensi dell’articolo 33 capo-

verso 1 lettera a numero 2 LGD in particolare se svolge o tollera nei suoi locali giochi illegali. 7 Se intende organizzare 12 o più piccoli tornei di poker all’anno nello stesso luogo, l’organizzatore allega alla richiesta un piano dove figurano le misure concrete attua- te per lottare contro il gioco in denaro eccessivo e i giochi illegali nei suoi locali.

Art. 40 Tombole (art. 41 cpv. 3 LGD)

La somma totale massima delle poste per le tombole è fissata a 50 000 franchi.

Capitolo 5: Svolgimento dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 41 Piano di misure di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LGD) 1 Il piano di misure di sicurezza della casa da gioco o dell’organizzatore di giochi di grande estensione deve essere concepito in modo da limitare i rischi, prevenire gli errori e ottimizzare costantemente i processi. 2 Nel piano di misure di sicurezza la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione definisce il modo in cui dà seguito ai suoi obblighi volti a garanti- re uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi nonché a combattere contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi delle offerte

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di gioco. Vi presenta in particolare le sue strutture organizzative, i suoi processi e i compiti delle persone responsabili.

3 L’organizzatore di scommesse sportive definisce inoltre il modo in cui intende

attuare le prescrizioni volte a combattere la manipolazione di competizioni sportive.

Art. 42 Esclusione dal gioco 1 Nel suo piano di misure di sicurezza la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione stabilisce le modalità per escludere dal gioco le persone che perturbano lo svolgimento dei giochi mediante l’inganno o in altro modo. 2 A tal fine può tenere un registro di queste persone e scambiare le informazioni ivi contenute con altre case da gioco o con altri organizzatori di giochi di grande esten- sione. 3 I dati contenuti in tale registro sono cancellati quattro anni dopo il loro rileva- mento. 4 Chiunque è iscritto in tale registro ne è informato e può contestare la sua iscrizione presso la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione.

Art. 43 Regole del gioco (art. 44 LGD) 1 La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione mette a disposi- zione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco. 2 Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilati in un linguag- gio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato. 3 Il DFGP fissa le indicazioni minime che devono figurare nelle regole dei giochi da casinò. 4 La casa da gioco emana le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone previamente alla CFCG per approvazione.

Art. 44 Presentazione dei conti (art. 48 cpv. 2 LGD)

La casa da gioco o l’organizzatore di lotterie e scommesse sportive allestisce il proprio conto annuo secondo le Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti4 della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti.

Art. 45 Liquidità La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione stabilisce la propria liquidità in base ai rischi ai quali si espone in funzione delle poste accettate e dei giochi proposti.

4 www.fer.ch. Cfr. O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute (RS 221.432).

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Art. 46 Trattamento dei dati (art. 51 LGD) 1 Per adempiere i propri obblighi legali, in particolare in materia di protezione dei giocatori dal gioco in denaro eccessivo e di lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione tratta i dati seguenti: a. i dati rilevati al momento dell’entrata in una casa da gioco e della registra- zione in linea dei giocatori; b. i dati sul comportamento di gioco e sulle transazioni finanziarie dei gioca- tori; c. i dati concernenti la situazione personale, professionale e finanziaria dei gio- catori; d. i dati concernenti l’esclusione dei giocatori. 2 La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione possono comuni- care tali dati all’autorità di vigilanza.

Sezione 2: Svolgimento in linea dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

Art. 47 Apertura del conto giocatore 1 L’accesso a un’offerta di gioco in denaro in linea presuppone l’esistenza di un conto giocatore presso l’organizzatore.

2 L’organizzatore apre soltanto un conto per giocatore.

3 L’organizzatore apre il conto giocatore soltanto se il giocatore:

a. è maggiorenne; b. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera; c. non è escluso dal gioco (art. 80 LGD); d. non sottostà al divieto di gioco (art. 52 LGD), se l’organizzatore è una casa da gioco.

Art. 48 Indicazioni minime richieste per l’apertura del conto giocatore Per aprire un conto giocatore, il giocatore fornisce all’organizzatore almeno le informazioni seguenti: a. cognome, nome; b. data di nascita; c. indirizzo di domicilio o di dimora.

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Art. 49 Verifica dell’identità 1 L’organizzatore apre il conto giocatore dopo aver verificato che le informazioni fornite dal giocatore sono conformi alla realtà e i requisiti di cui all’articolo 47 capoversi 2 e 3 sono soddisfatti.

2 La prova dell’identità può essere fornita mediante:

a. la copia di un documento ufficiale; b. un’identità elettronica; o c. qualsiasi altro mezzo equivalente autorizzato dall’autorità di vigilanza com- petente.

Art. 50 Gestione del conto giocatore 1 Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall’organizzatore. Le poste del giocatore sono prele- vate dal conto giocatore. 2 Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere trasferiti unica- mente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore. 3 Il giocatore può in ogni momento chiedere che l’insieme o parte del saldo attivo del suo conto giocatore sia trasferito sul suo conto di pagamento. I crediti di gioco gratuiti offerti dall’organizzatore non sono parte del saldo attivo.

Art. 51 Chiusura del conto giocatore

1 L’organizzatore chiude il conto giocatore se:

a. il giocatore lo chiede; b. egli constata che il giocatore non adempie più le condizioni di cui all’arti- colo 47 capoverso 3; o c. il conto giocatore è rimasto inattivo per più di due anni. 2 Un eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore. 3 Se le indicazioni relative al conto fornite dal giocatore non sono corrette e, nono- stante un onere ragionevole e proporzionato all’importo in questione, l’organizzatore non riesce a contattare il giocatore, tiene per due anni il saldo a disposizione del giocatore. Trascorso tale termine, tale saldo è versato nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messo a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione. 4 L’organizzatore informa i giocatori in modo trasparente in merito alle conseguenze di indicazioni non valide e di un’inattività prolungata del conto giocatore.

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Art. 52 Apertura provvisoria di un conto giocatore

1 L’organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se:

a. ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 48; b. ha constatato, fondandosi sulle indicazioni fornite dal giocatore, che le con- dizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3 sono soddisfatte; c. ha accertato che il giocatore non figura nel registro dei giocatori esclusi; d. non vi è alcun indizio concreto che le informazioni fornite dal giocatore non siano conformi alla realtà. 2 Al più tardi un mese dopo l’apertura provvisoria, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore conformemente all’articolo 49. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente. 3 Fintanto che il conto giocatore non è aperto definitivamente, il giocatore non può versarvi più di 1000 franchi né può riscuotere le sue vincite.

4 Se l’organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui

all’articolo 47 capoverso 3, l’eventuale saldo attivo è versato su un conto di paga- mento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un’eventuale eccedenza è versata nel fondo di com- pensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messa a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.

Sezione 3: Svolgimento di giochi da casinò

Art. 53 Sorveglianza all’interno delle case da gioco terrestri La casa da gioco terrestre garantisce in ogni momento la sorveglianza del settore di gioco, in particolare dei tavoli da gioco e dei giochi in denaro automatizzati, al fine di impedire o individuare precocemente le azioni e le operazioni vietate.

Art. 54 Poste massime relative ai giochi in denaro automatizzati (art. 6 cpv. 2 LGD) 1 La posta massima per i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri con una concessione B è limitata a 25 franchi per gioco. 2 La posta massima secondo il capoverso 1 non si applica ai giochi da tavolo auto- matizzati, a condizione che il ritmo di gioco corrisponda a quello di un gioco da tavolo reale.

Art. 55 Garanzia del jackpot 1 Se gestisce un jackpot, prima della messa in esercizio, la casa da gioco garantisce di poter pagare o versare la somma del jackpot al vincitore al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la vincita.

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2 La presente disposizione vale anche nel caso in cui i jackpot di diverse case da gioco sono collegati. 3 La vincita è pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato attivato.

Art. 56 Controllo dell’identità all’entrata in una casa da gioco terrestre (art. 54 LGD) 1 Prima di consentire l’accesso di una persona, la casa da gioco terrestre ne controlla l’identità in base a un documento d’identità ufficiale valido. Verifica che la persona in questione non sia oggetto di un divieto di gioco ai sensi dell’articolo 52 LGD.

2 La CFCG può autorizzare altri mezzi d’identificazione, sempre che consentano

un’identificazione univoca della persona.

Art. 57 Sistema di videosorveglianza 1 Ogni casa da gioco terrestre è dotata di un sistema di videosorveglianza da essa gestito. 2 Garantisce che abbiano accesso alle videoregistrazioni unicamente le persone che ne necessitano per adempire i loro compiti.

3 Le videoregistrazioni sono memorizzate in forma appropriata e conservate in un

luogo sicuro per almeno quattro settimane. 4 La casa da gioco informa la CFCG in caso di disfunzioni del sistema di videosor- veglianza se, a causa del guasto, non è più possibile garantire la sorveglianza dei giochi. 5 I reati o le irregolarità di gioco osservate e registrate sono iscritte in un verbale. La casa da gioco ne informa la CFCG. 6 La CFCG decide sull’ulteriore utilizzazione dei dati registrati per i casi di cui al capoverso 5. Prima di tale decisione, non è consentito né cancellare né distruggere le registrazioni. 7 Il DFGP emana altre disposizioni sui requisiti relativi al sistema di videosorve- glianza e al suo esercizio.

Art. 58 Ulteriore sorveglianza tecnica dei giochi da tavolo 1 La casa da gioco terrestre sorveglia i giochi da tavolo con un ulteriore sistema tecnico, se la sicurezza o la trasparenza dell’esercizio dei giochi è a rischio.

2 La CFCG può ordinare l’installazione di tale sistema.

Art. 59 Sistema elettronico di conteggio e di controllo (art. 42 LGD) 1 La casa da gioco terrestre è dotata di un sistema elettronico di conteggio e di con- trollo (SECC).

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2 I dati registrati nel SECC consentono di:

a. determinare il prodotto lordo dei giochi per giorno, mese e anno; b. tracciare le transazioni finanziarie; c. controllare la sicurezza e la trasparenza del gioco.

3 Sono collegati al SECC:

a. i giochi da casinò e di destrezza automatizzati; b. i jackpot, salvo se essi soddisfano in altro modo i requisiti di cui al capo- verso 2.

4 Il DFGP stabilisce i dati da registrare nel SECC.

5 Prima della messa in esercizio e prima di qualsivoglia modifica del SECC, la casa da gioco trasmette alla CFCG un certificato o un’attestazione di un organismo di valutazione della conformità accreditato, da cui risulta la conformità del sistema alle prescrizioni legali.

Art. 60 Sistema di registrazione dei dati (art. 42 LGD) 1 La casa da gioco che propone giochi in linea è dotata di un sistema di registrazione dei dati (SRD) situato in Svizzera.

2 La casa da gioco registra nel SRD i dati che la CFCG necessita per:

a. verificare la determinazione del prodotto lordo dei giochi e l’insieme delle transazioni finanziarie; b. controllare la sicurezza e la trasparenza del gioco; c. sorvegliare l’attuazione del piano di misure sociali; d. sorvegliare il rispetto degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3 Il DFGP stabilisce i dati da registrare nel SRD.

4 Il SRD va protetto da accessi non autorizzati. Ogni modifica successiva dei dati conservati deve poter essere individuata. 5 Prima della messa in esercizio e prima di qualsivoglia modifica del SRD, la casa da gioco trasmette alla CFCG un certificato o un’attestazione di un organismo di valu- tazione della conformità accreditato, da cui risulta la conformità del sistema alle prescrizioni legali.

Art. 61 Conservazione dei dati registrati nel SECC e nel SRD 1 I dati necessari per determinare il prodotto lordo dei giochi, in particolare i con- teggi dei tavoli da gioco e i dati registrati nel SECC, sono conservati in una forma appropriata in un luogo sicuro per almeno cinque anni a partire dal versamento della tassa sulle case da gioco.

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2 I dati registrati nel SRD devono essere disponibili in linea su richiesta della CFCG per almeno cinque anni a partire dal versamento della tassa sulle case da gioco.

Art. 62 Organismo di valutazione della conformità accreditato 1 I certificati o le attestazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono rilasciati da un orga- nismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17025 e SN EN ISO/IEC 17020 conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione specificamente per l’ambito disciplinato dalla presente ordinanza oppure da un organismo che dispone di un accreditamento estero equivalente.

2 La CFCG pubblica l’elenco degli organismi accreditati.

Art. 63 Procedura d’esame La CFCG emana direttive sulla procedura d’esame e sul contenuto del rapporto d’esame per i giochi terrestri e i giochi in linea.

Art. 64 Obbligo di comunicazione

1 La casa da gioco comunica senza indugio alla CFCG:

a. ogni fatto insolito individuato in uno dei giochi collegati; b. un guasto o una disfunzione significativa del SECC o del SRD. 2 La CFCG decide sull’ulteriore modo di procedere e sull’ulteriore utilizzazione dei dati riguardanti un incidente. Prima di tale decisione i dati non possono essere né cancellati né distrutti.

Art. 65 Sicurezza informatica dei giochi in linea 1 La gestione della sicurezza informatica della casa da gioco che propone giochi in linea deve essere certificata secondo la norma ISO/IEC 27001 o assicurata da garan- zie di sicurezza equivalenti. 2 La casa da gioco può procurarsi giochi in linea soltanto da fornitori che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 66 Altri requisiti

1 Il DFGP può emanare altre disposizioni sui requisiti relativi:

a. al SECC e al SRD; b. al loro esercizio e alla loro interconnessione.

2 Può emanare prescrizioni sull’interconnessione di jackpot.

5 RS 946.512

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Art. 67 Conto d’esercizio separato per lo svolgimento dei giochi da casinò in linea La casa da gioco tiene un conto d’esercizio separato per lo svolgimento dei giochi da casinò in linea.

Art. 68 Conto d’esercizio separato per gli esercizi annessi La casa da gioco tiene un conto d’esercizio separato per ciascuno dei suoi esercizi annessi.

Art. 69 Rapporto esplicativo relativo alla revisione 1 L’ufficio di revisione esegue su mandato della CFCG lavori regolamentari di audit presso le case da gioco previsti dal diritto in materia di vigilanza e trasmette annualmente alla CFCG un rapporto esplicativo.

2 La CFCG può definire le esigenze minime che il rapporto deve soddisfare.

Art. 70 Utilizzo degli importi versati nel jackpot in caso di sospensione dell’esercizio 1 Se una casa da gioco sospende, per più di sei mesi o definitivamente, il suo eserci- zio o l’esercizio di un jackpot che non è interconnesso con varie case da gioco, gli importi dei giocatori versati nel jackpot sono dedotti dal prodotto lordo dei giochi e versati nel fondo di compensazione AVS.

2 Se una casa da gioco partecipante a un jackpot interconnesso sospende il suo

esercizio o l’esercizio del jackpot interconnesso, gli importi da essa versati restano nel jackpot. 3 Se le case da gioco partecipanti a un jackpot interconnesso sospendono, per più di sei mesi o definitivamente, il loro esercizio o l’esercizio del jackpot, l’importo del jackpot è versato nel fondo di compensazione AVS.

Sezione 4: Svolgimento di giochi di grande estensione

Art. 71 Giochi di grande estensione automatizzati (art. 61 LGD) 1 Gli organizzatori possono installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione soltanto: a. nelle case da gioco, che nei propri locali propongono giochi di destrezza o scommesse sportive o lotterie di terzi; b. in luoghi accessibili al pubblico con offerte a pagamento di ristorazione o d’intrattenimento; o c. nelle sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automa- tizzati.

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2 Gli apparecchi destinati a procurarsi un biglietto di lotteria, a partecipare a un gioco che non si svolge sull’apparecchio stesso oppure a constatare o incassare una vincita (apparecchi a libero servizio) non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione. 3 Non è consentito installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione in luoghi particolarmente a rischio dal profilo della protezione sociale, in particolare nelle immediate vicinanze di scuole o centri giovanili.

4 Per ogni luogo di cui al capoverso 1 lettera b è ammesso il seguente numero di

apparecchi automatici per giochi di grande estensione: a. due apparecchi automatici per giochi di grande estensione in cui la vincita dipende completamente o principalmente dall’abilità del giocatore (apparec- chi automatici per giochi di destrezza); b. due apparecchi automatici per giochi di grande estensione che non rientrano tra quelli della lettera a. 5 Nelle sale da gioco di cui al capoverso 1 lettera c possono essere installati soltanto apparecchi automatici per giochi di destrezza.

6 Per ogni sala da gioco di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi al massimo

20 apparecchi automatici per giochi di destrezza. I Cantoni possono stabilire nelle loro legislazioni un numero inferiore. 7 Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano agli apparecchi automa- tici per giochi di destrezza che soddisfano i requisiti seguenti: a. la posta massima è di cinque franchi; b. la vincita è costituita da premi in natura di scarso valore; c. la vincita massima corrisponde al massimo a 20 volte la posta; d. un’unità di gioco dura almeno 25 secondi.

Art. 72 Obblighi d’informazione

1 Gli organizzatori indicano sui loro apparecchi automatici per giochi di grande

estensione che l’apparecchio è autorizzato. 2 Comunicano all’Autorità intercantonale le ubicazioni dei loro apparecchi automa- tici per giochi di grande estensione e i nominativi delle persone responsabili dei locali di cui all’articolo 71 capoverso 1. Comunicano inoltre ogni installazione, rimozione e sostituzione di apparecchi automatici per giochi di grande estensione. 3 Le persone responsabili dei locali in cui sono installati apparecchi automatici per giochi di grande estensione forniscono all’Autorità intercantonale tutte le informa- zioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

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Art. 73 Trasmissione da parte dell’Autorità intercantonale di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive (art. 64 e 65 LGD) 1 In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competi- zione sportiva, l’Autorità intercantonale può trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione: a. a livello nazionale: alle organizzazioni e autorità di cui all’articolo 64 capo- versi 2 e 3 LGD; b. a livello internazionale: agli organismi che all’estero fungono da piattaforma nazionale o che svolgono compiti equiparabili.

2 Possono essere trasmessi dati concernenti:

a. i giocatori; b. gli organizzatori di scommesse sportive; c. i partecipanti alle competizioni sportive e i loro assistenti; d. le altre persone fisiche o giuridiche che partecipano all’organizzazione, allo svolgimento o alla sorveglianza di eventi sportivi.

3 L’Autorità intercantonale può trasmettere dati alle organizzazioni con sede

all’estero soltanto se la legislazione dello Stato di sede dell’organizzazione garanti- sce una protezione dei dati adeguata ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

Art. 74 Trasmissione all’Autorità intercantonale di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competi- zione sportiva, le organizzazioni e le autorità di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettera a trasmettono all’Autorità intercantonale i dati di cui all’articolo 73 capo- verso 2.

Art. 75 Trasmissione da parte delle autorità di perseguimento penale di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive (art. 25c LPSpo) 1 Le autorità di perseguimento penale e giudiziarie competenti per le infrazioni di cui all’articolo 25a della legge del 17 giugno 20117 sulla promozione dello sport trasmettono all’Autorità intercantonale le informazioni seguenti: a. le indicazioni concernenti l’imputato; b. il motivo per cui è stata avviata l’inchiesta penale; c. i verbali degli interrogatori;

6 RS 235.1 7 RS 415.0

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d. le indicazioni idonee a prevenire future manipolazioni di competizioni spor- tive. 2 Se rischia di compromettere il perseguimento penale, la trasmissione delle infor- mazioni è effettuata soltanto dopo la chiusura del procedimento.

Capitolo 6: Protezione dei giocatori dal gioco in denaro eccessivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Pubblicità indiretta (art. 74 LGD)

La pubblicità per giochi che non richiedono una posta o non implicano il versamento di vincite soggiace alle limitazioni e ai divieti di cui all’articolo 74 LGD, se: a. i giochi sono proposti da un organizzatore la cui offerta principale è costitui- ta da giochi in denaro; b. vi è un nesso chiaro per il giocatore tra i giochi senza posta o senza vincita e i giochi in denaro del medesimo organizzatore.

Art. 77 Divieto di pubblicità (art. 74 LGD) 1 Sono considerati ingannevoli in particolare i messaggi pubblicitari che forniscono informazioni distorte su probabilità di vincita o su vincite possibili oppure danno l’impressione che: a. le conoscenze, le capacità, l’abilità o altre caratteristiche del giocatore influi- scano sulle probabilità di vincita, quando invece non è il caso per il tipo di gioco in questione; b. le probabilità di vincita aumentino con la durata o la frequenza del gioco; c. i giochi in denaro siano un mezzo idoneo per risolvere problemi finanziari o personali; d. la partecipazione ai giochi in denaro costituisca un’alternativa all’esercizio di un’attività lavorativa; e. un’accresciuta partecipazione ai giochi in denaro sia un mezzo idoneo per compensare perdite subite precedentemente.

2 Sono considerate importune in particolare:

a. le attività di vendita per telefono; b. le attività di vendita nei locali d’abitazione o nelle loro immediate vicinanze, nei mezzi di trasporto pubblico nonché a eventi promozionali collegati a un’escursione o a un’analoga occasione; c. la pubblicità inviata a titolo personale per via elettronica senza possibilità di rifiutarla o di disdirla;

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d. la pubblicità per mezzo di notifiche automatiche (push) basate sulla geoloca- lizzazione di un apparecchio mobile del giocatore o altre forme di pubblicità inviate a titolo personale per via elettronica e basate sulla geolocalizzazione. 3 La possibilità di rifiuto o di disdetta di cui al capoverso 2 lettera c dev’essere offerta senza ostacoli tecnici inutili né limitazioni della partecipazione al gioco e comunicata in forma adeguata. 4 È vietata qualsiasi connessione tra offerta di gioco e pubblicità per gli istituti di credito.

Art. 78 Versioni di prova per giochi in linea (art. 74 e 75 LGD)

Se un organizzatore di giochi in denaro in linea propone parallelamente, a fini pub- blicitari, dei giochi di dimostrazione che si presentano in una forma identica a un gioco in denaro ma per il quale non è richiesta alcuna posta, le caratteristiche del gioco, in particolare la quota di restituzione simulata, devono essere identiche a quelle del relativo gioco in denaro.

Art. 79 Giochi e crediti di gioco gratuiti (art. 75 cpv. 2 LGD) 1 Giochi e crediti di gioco gratuiti consentono ai giocatori di partecipare gratuita- mente ai giochi in denaro. 2 La CFCG autorizza le case da gioco e l’Autorità intercantonale autorizza gli orga- nizzatori di giochi di grande estensione a concedere giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. le modalità dell’offerta pubblicitaria sono compatibili con gli obiettivi della legge; b. i giochi gratuiti o i crediti di gioco gratuiti non sono destinati a minorenni o a persone a rischio o escluse dal gioco; c. i giochi gratuiti o i crediti di gioco gratuiti non sono proposti in modo impor- tuno o ingannevole. In particolare, le condizioni dei giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti vanno comunicate ai giocatori in modo chiaro e trasparente. 3 La CFCG autorizza la concessione di crediti di gioco gratuiti nelle case da gioco terrestri se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 2, sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. l’importo totale delle poste offerte non supera 200 franchi per cliente e gior- nata di gioco; b. la concessione di crediti di gioco gratuiti non è vincolata al pagamento di un ingresso o a un’altra controprestazione. 4 Le case da gioco tengono un conteggio separato per i giochi e i crediti di gioco gratuiti.

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Art. 80 Prestiti, anticipi e mezzi di pagamento nelle case da gioco (art. 75 cpv. 1 LGD) 1 Nella casa da gioco è vietata la concessione per mestiere di prestiti e anticipi da parte di terzi.

2 La CFCG può vietare determinati mezzi di pagamento se il loro utilizzo non è

compatibile con gli obiettivi della LGD.

Art. 81 Piano di misure sociali della casa da gioco e dell’organizzatore di giochi di grande estensione (art. 76 LGD) 1 Il piano di misure sociali della casa da gioco o dell’organizzatore di giochi di grande estensione comprende in particolare: a. criteri appropriati e pertinenti per l’osservazione del comportamento di gioco dei giocatori; b. un piano di gestione dei conflitti d’interesse delle persone incaricate di applicare le misure di protezione dei giocatori; c. il disciplinamento della collaborazione con i fornitori di prestazioni scelti.

2 La casa da gioco e l’organizzatore di giochi di grande estensione comunicano

all’autorità di vigilanza le modifiche e gli adeguamenti del piano di misure sociali. Le modifiche sostanziali necessitano dell’approvazione preliminare dell’autorità di vigilanza. 3 Per garantire l’attuazione efficace delle misure di protezione dei giocatori, le autorità di vigilanza possono ricorrere a clienti civetta.

Art. 82 Requisiti particolari applicabili al piano di misure sociali delle case da gioco 1 Per ogni misura stabilita nel piano di misure sociali, la casa da gioco illustra come, con quali mezzi e quali strumenti intende attuarla. 2 Nel suo piano di misure sociali, specifica l’ubicazione di eventuali apparecchi automatici per il ritiro di contanti e illustra come intende procedere nel caso di prelievi anomali da parte dei giocatori.

3 Il DFGP emana ulteriori disposizioni sul piano di misure sociali nonché sulla

formazione e sulla formazione continua del personale.

Art. 83 Coordinamento delle misure di protezione sociale (art. 76 cpv. 2 e 85 LGD) 1 La casa da gioco o l’organizzatore di lotterie e scommesse sportive provvede alla buona integrazione delle sue misure di protezione sociale nelle corrispondenti atti- vità cantonali e comunali.

2 Nel suo settore d’attività promuove e agevola, nella misura del possibile,

l’attuazione di misure cantonali di cui all’articolo 85 LGD.

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Art. 84 Revoca dell’esclusione dal gioco volontaria (art. 81 LGD) 1 Le esclusioni dal gioco volontarie possono essere revocate soltanto dopo tre mesi.

2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono preve- dere una procedura di revoca semplificata per l’esclusione dal gioco volontaria.

Art. 85 Dati del registro delle persone escluse (art. 82 LGD)

1 Per le persone escluse dal gioco secondo l’articolo 80 LGD, la casa da gioco o

l’organizzatore di giochi di grande estensione iscrive i seguenti dati nel registro: a. il cognome e il nome; b. la data di nascita; c. la cittadinanza; d. il tipo di esclusione pronunciata: e. la data di rilascio dell’esclusione; f. il motivo dell’esclusione. 2 Non appena un’esclusione è revocata, i dati della persona interessata non sono più accessibili alle altre case da gioco o agli altri organizzatori di giochi di grande esten- sione. 3 La casa da gioco e l’organizzatore di giochi di grande estensione provvedono a una tenuta corretta del registro. 4 Le persone escluse dal gioco possono contestare presso la casa da gioco o presso l’organizzatore di giochi di grande estensione l’iscrizione nel registro di dati che le riguardano.

Art. 86 Rapporto sulle misure di protezione sociale (art. 84 LGD) 1 L’autorità di vigilanza competente controlla il rapporto di cui all’articolo 84 LGD e verifica se dallo stesso si desume che le misure adottate dalla casa da gioco o dall’organizzatore di giochi di grande estensione per proteggere i giocatori sono efficaci. A tal fine può ricorrere a esperti esterni. 2 Se constata carenze, chiede alla casa da gioco o all’organizzatore di giochi di grande estensione di prendere le misure necessarie e di adeguare il piano di misure sociali.

3 La CFCG mette a disposizione delle case da gioco un modulo per l’allestimento

del rapporto. 4 La casa da gioco o l’organizzatore di lotterie e scommesse sportive descrive in particolare il modo in cui coordinano le proprie misure di protezione sociale con quelle dei servizi specializzati in materia di dipendenza riconosciuti dal Cantone o dai Cantoni in cui svolgono la propria attività nonché dei servizi cantonali di prote- zione dei giocatori e dei consultori per la gestione dei debiti. Descrive in particolare

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gli sforzi intrapresi per garantire, entro i limiti delle proprie possibilità, una collabo- razione consensuale.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 87 Limitazioni del gioco e autocontrollo 1 A partire dall’apertura di un conto giocatore, il giocatore deve in ogni momento poter accedere facilmente alle informazioni seguenti concernenti la sua attività di gioco per un periodo di tempo determinato: a. le poste; b. le vincite; c. il risultato netto della sua attività di gioco. 2 A partire dall’apertura del conto giocatore, l’organizzatore chiede al giocatore di fissarsi uno o più limiti massimi concernenti le sue poste o perdite giornaliere, settimanali o mensili. 3 Per i giochi di grande estensione che presentano un pericolo potenziale limitato per i giocatori, l’organizzatore può rinunciare a chiedere al giocatore di fissare limiti massimi. Gli offre tuttavia la possibilità di fissare in ogni momento un tale limite. 4 Il giocatore deve poter adeguare in ogni momento i limiti massimi che si è fissato. La riduzione del limite massimo ha effetto immediato. L’aumento ha effetto dopo

24 ore.

Art. 88 Informazione sul gioco in denaro eccessivo L’organizzatore di giochi in linea mette a disposizione del giocatore, in modo ben visibile e facilmente accessibile, le informazioni sul gioco in denaro eccessivo, in particolare: a. un metodo di autovalutazione del proprio comportamento di gioco; b. uno o più strumenti per controllare e limitare il consumo di giochi; c. la possibilità e la procedura concreta per farsi escludere dai giochi; d. le generalità dei responsabili in materia di protezione sociale dell’organiz- zatore; e. gli indirizzi dei consultori in materia di dipendenza dal gioco riconosciuti dai Cantoni.

Art. 89 Uscita temporanea dal gioco 1 L’organizzatore di giochi in linea mette a disposizione del giocatore uno strumento che gli consente di uscire temporaneamente dal gioco per un periodo fissato dal giocatore stesso, ma al massimo per sei mesi.

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2 Il giocatore può scegliere di uscire temporaneamente da una o più categorie di

giochi o da tutti i giochi proposti dall’organizzatore.

3 Non può modificare la durata dell’uscita temporanea dal gioco prima della sua

scadenza. Su richiesta motivata del giocatore, l’organizzatore può sospendere l’uscita temporanea, sempre che abbia constatato che le condizioni per un’esclusione ai sensi dell’articolo 80 LGD non siano soddisfatte.

Art. 90 Individuazione precoce 1 Se il pericolo potenziale del gioco lo rende opportuno, l’organizzatore di giochi in linea osserva, con l’ausilio di criteri di osservazione adeguati e utili previsti nel piano di misure sociali, il comportamento di gioco di ogni giocatore per poter indi- viduare precocemente un comportamento di gioco a rischio. 2 Se il comportamento osservato adempie uno o più criteri, l’organizzatore adotta rapidamente le misure necessarie. Verifica in particolare se il giocatore soddisfa le condizioni per un’esclusione secondo l’articolo 80 LGD. Se opportuno, contatta direttamente il giocatore.

Art. 91 Misure supplementari di protezione 1 La casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione può mettere a disposizione del giocatore ulteriori strumenti per controllare e limitare il consumo di giochi. 2 Se il pericolo potenziale di un determinato gioco lo richiede, le autorità di vigilan- za possono, nell’ambito dell’autorizzazione del gioco, prescrivere ulteriori misure di protezione sociale dei giocatori oltre a quelle di cui agli articoli 87–90.

Capitolo 7: Limitazione dell’accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera

Art. 92 Termine per il blocco I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alle offerte di gioco comunicate dalla CFCG e dall’Autorità intercantonale al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

Art. 93 Metodo di blocco I fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliscono il metodo di blocco, tenendo conto dello stato della tecnica e del principio di proporzionalità, d’intesa con la CFCG e l’Autorità intercantonale.

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Art. 94 Coordinamento con le autorità 1 La CFCG e l’Autorità intercantonale provvedono alla pubblicazione coordinata nel Foglio federale dei loro elenchi delle offerte di gioco bloccate. Entrambe le autorità possono all’occorrenza pubblicare un aggiornamento del proprio elenco anche se l’altra autorità non aggiorna il suo.

2 La CFCG e l’Autorità intercantonale elaborano un dispositivo comune volto a

informare gli utenti e lo comunicano ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 95 Indennità ai fornitori di servizi di telecomunicazione

1 L’indennità dovuta ai fornitori di servizi di telecomunicazione è stabilita

dall’autorità di vigilanza competente d’intesa con i fornitori e tenendo conto del principio di copertura dei costi. In caso di disaccordo decide l’autorità di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza può esigere dai fornitori di servizi di telecomunicazione un conteggio dettagliato dei costi. Pubblica annualmente l’importo totale delle indenni- tà versate ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Capitolo 8: Autorità Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG

Art. 96 Assunzione del personale del segretariato

1 La CFCG assume i collaboratori del segretariato.

2 Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dal diritto in materia di personale della Confederazione. Il personale del segretariato è impiegato mediante contratto di diritto pubblico.

Art. 97 Dati trattati dalla CFCG (art. 101 LGD)

1 La CFCG tratta i dati che le sono comunicati:

a. dalle case da gioco; b. dagli organizzatori di giochi di grande estensione; c. dalle istituzioni sociali; d. da ogni persona che vi si rivolge volontariamente e le comunica dati riguar- danti sé stessa o una persona a lei vicina; e. dalle autorità estere di vigilanza; f. dalle autorità federali; g. dall’Autorità intercantonale; h. dalle autorità cantonali di vigilanza nel settore dei giochi di piccola esten- sione;

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i. dalle autorità di perseguimento penale e dalla polizia; j. da altre autorità cantonali. 2 Essa tratta tali dati per adempiere i propri compiti legali nell’ambito della vigilanza in materia di: a. gestione delle case da gioco; b. trasparenza dei giochi; c. sicurezza delle case da gioco; d. attuazione delle misure di protezione sociale; e. attuazione delle misure per lottare contro il riciclaggio di denaro e la crimi- nalità; e f. tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco. 3 Può in particolare trattare i seguenti dati personali, compresi i dati degni di partico- lare protezione: a. dati riguardanti la casa da gioco, i suoi organi e i suoi collaboratori; b. dati riguardanti i clienti delle case da gioco; c. dati riguardanti le persone in contatto con le case da gioco. 4 Può comunicare tali dati all’Autorità intercantonale di vigilanza e alle autorità cantonali anche in forma grezza. 5 Per adempiere i loro compiti, i membri della CFCG e i collaboratori del segretaria- to della CFCG hanno accesso ai dati personali trattati dalla CFCG nell’ambito della sua vigilanza sulle case da gioco.

Art. 98 Conservazione dei dati 1 I dati trattati nell’ambito della vigilanza sono conservati al massimo per dieci anni dopo la fine dell’evento che ha innescato la raccolta di dati. Per i dati relativi al rilascio delle concessioni, il termine inizia a decorrere dalla scadenza della conces- sione.

2 Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza del termine di cui al

capoverso 1, il termine decorre dalla conclusione del procedimento.

3 La CFCG garantisce che i dati conservati in forma elettronica o cartacea siano

protetti adeguatamente. 4 Trascorso il termine di cui al capoverso 1, la CFCG garantisce la distruzione dei dati. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19988 sull’archiviazione.

Art. 99 Registro La CFCG può iscrivere in un registro i dati raccolti in virtù dell’articolo 97.

8 RS 152.1

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Art. 100 Trasmissione dei dati a scopi di ricerca Per scopi di ricerca e su domanda motivata, la CFCG rende accessibili in forma anonimizzata alle autorità sociali e sanitarie nonché agli ambienti scientifici i dati raccolti nell’ambito della sua vigilanza sulla protezione sociale. Tiene debitamente conto del segreto d’affari degli organizzatori di giochi in denaro.

Art. 101 Collaborazione con i Cantoni La CFCG può stipulare accordi con i Cantoni e l’Autorità intercantonale allo scopo di far capo a periti cantonali, in particolare organi amministrativi e d’inchiesta cantonali.

Sezione 2: Emolumenti della CFCG

Art. 102 Calcolo Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato e delle necessarie conoscenze specifiche. L’emolumento ammonta a 100–350 franchi l’ora in base alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo e a dipendenza del fatto che l’affare sia trattato dalla Commissione o dal segretariato.

Art. 103 Esborsi 1 Sono considerati esborsi in particolare le spese di viaggio, di trasporto, per il vitto e l’alloggio. 2 La CFCG può fatturare tali esborsi alle case da gioco applicando una tariffa uni- forme.

Art. 104 Emolumento per indagini straordinarie Per le procedure di vigilanza che richiedono una notevole attività di controllo e che non si concludono con una decisione, la CFCG può riscuotere un emolumento nella misura in cui la casa da gioco è all’origine dell’indagine.

Art. 105 Supplemento degli emolumenti La CFCG può riscuotere un supplemento degli emolumenti fino al 50 per cento per i servizi o le decisioni che: a. su richiesta devono essere rispettivamente sbrigati o prese urgentemente; o b. devono essere rispettivamente sbrigati o prese fuori degli orari normali di lavoro.

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Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco

Art. 106 Ripartizione dei costi di vigilanza (art. 99 cpv. 4 LGD) 1 I costi di vigilanza si compongono delle spese della CFCG e di altri servizi di cui si avvale la CFCG. 2 I costi della vigilanza sull’offerta di giochi terrestri delle case da gioco titolari di una concessione sono fatturati a queste ultime in funzione delle loro quote al prodot- to lordo dei giochi terrestri realizzato nel periodo di calcolo. 3 I costi della vigilanza sull’offerta di giochi in linea delle case da gioco titolari di una concessione sono fatturati a queste ultime in funzione delle loro quote al prodot- to lordo dei giochi in linea realizzato nel periodo di calcolo.

Art. 107 Calcolo e riscossione (art. 99 cpv. 4 lett. a e c LGD) 1 La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei costi effettivi di vigilanza dell’anno precedente. 2 Se la concessione non è rilasciata all’inizio di un anno civile, nel primo anno la tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis. 3 Nel primo anno d’esercizio, la tassa di vigilanza è calcolata in base al prodotto lordo preventivato dei giochi.

Art. 108 Scadenza, interessi e prescrizione La scadenza, gli interessi e la prescrizione sono retti per analogia dall’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.

Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione

Art. 109 Trasmissione di dati a scopi di ricerca Per scopi di ricerca e su domanda motivata, l’Autorità intercantonale rende accessi- bili in forma anonimizzata alle autorità sociali e sanitarie nonché alle cerchie scienti- fiche i dati raccolti nell’ambito della sua vigilanza sulla protezione sociale. Tiene debitamente conto del segreto d’affari degli organizzatori di giochi in denaro.

Art. 110 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive 1 L’Autorità intercantonale è designata quale piattaforma nazionale secondo l’arti- colo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 18 settembre 201410 sulla manipolazione delle competizioni sportive.

9 RS 172.041.1 10 RS 0.415.4; FF 2018 837

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2 Quale piattaforma informativa riceve le informazioni sulla lotta contro la manipo- lazione di competizioni sportive, in particolare su scommesse atipiche o sospette, le raccoglie, le tratta e le trasmette conformemente all’articolo 73.

Sezione 5: Segretariato dell’organo di coordinamento

Art. 111 1 Il segretariato prepara gli affari dell’organo di coordinamento ed esegue le sue decisioni. 2 È diretto dall’autorità incaricata dell’alta vigilanza sull’esecuzione della LGD.

3 I costi del segretariato sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco

Art. 112 Vincite legittime (art. 119 LGD)

Una vincita è considerata legittima se conseguita nel rispetto delle regole di gioco, delle prescrizioni tecniche e delle tabelle delle vincite.

Art. 113 Separazione delle poste gratuite dal prodotto lordo dei giochi 1 Le poste gratuite di cui beneficiano i giocatori a causa dei giochi o dei crediti di gioco gratuiti approvati dalla CFCG non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. 2 Se, per i giochi terrestri, il valore dei giochi gratuiti e dei crediti di gioco gratuiti supera per anno civile lo 0,3 per cento del prodotto lordo dei giochi terrestri realizza- to dalla casa da gioco, la quota eccedente lo 0,3 per cento confluisce nel prodotto lordo dei giochi.

Art. 114 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato da case da gioco terrestri (art. 120 LGD) 1 L’aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco terrestri ammonta al 40 per cento. La tassa è riscossa sui prodotti lordi dei giochi fino a 10 milioni di franchi. 2 Per ogni ulteriore milione di franchi l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento. 3 Il Consiglio federale decide ogni anno in merito a un’eventuale riduzione della tassa secondo l’articolo 120 capoverso 3 LGD.

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Art. 115 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi in linea (art. 120 LGD) 1 L’aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi in linea ammonta al 20 per cento. La tassa è riscossa su prodotti lordi di giochi fino a

3 milioni di franchi.

2 L’aliquota della tassa aumenta fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento secondo la progressione seguente: a. 2 per cento per ogni tranche di 1 milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra 3 e 10 milioni di franchi; b. 1 per cento per ogni tranche di 1 milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra 10 e 20 milioni di franchi; c. 0,5 per cento per ogni tranche di 1 milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra 20 e 40 milioni di franchi; d. 0,5 per cento per ogni tranche di 4 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi tra 40 e 80 milioni di franchi; e. 0,5 per cento per ogni tranche di 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi a partire da 80 milioni di franchi. 3 Il Consiglio federale decide ogni anno in merito a un’eventuale riduzione della tassa secondo l’articolo 120 capoverso 3 LGD.

Art. 116 Investimento dei proventi in progetti d’interesse pubblico per la regione (art. 121 cpv. 1 LGD)

1 Le case da gioco titolari di una concessione B beneficiano delle agevolazioni

fiscali di cui all’articolo 121 capoverso 1 LGD, se utilizzano i loro proventi in misu- ra importante per progetti d’interesse pubblico per la regione.

2 La CFCG decide ogni anno sulla concessione dell’agevolazione fiscale e sulla

relativa entità. Quest’ultima è calcolata conformemente all’allegato 1 in funzione del rapporto tra l’importo investito per progetti di interesse pubblico per la regione e il prodotto netto dei giochi risultante dalla differenza tra il prodotto lordo dei giochi e la tassa sulle case da gioco. 3 Sono considerati segnatamente d’interesse pubblico i progetti volti a promuovere:

a. la cultura, in particolare le opere artistiche, nonché le manifestazioni cultu- rali; b. lo sport e le manifestazioni sportive; c provvedimenti nel campo sociale, della salute pubblica e della formazione. 4 I versamenti in favore dei partiti politici, nonché le donazioni ad azionisti della casa da gioco o a istituzioni non indipendenti dalla casa da gioco non comportano un’agevolazione fiscale.

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Art. 117 Agevolazione per case da gioco titolari di una concessione B dipendenti dal turismo stagionale (art. 121 cpv. 2 LGD) 1 Le case da gioco titolari di una concessione B beneficiano dell’agevolazione di cui all’articolo 121 capoverso 2 LGD alle condizioni seguenti: a. sono ubicate in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale e presenta un carattere marcatamente stagionale; b. dipendono direttamente dal turismo stagionale. 2 Il Consiglio federale fissa nella concessione l’agevolazione fiscale; tiene conto dell’importanza e della durata della stagione turistica. 3 Esso valuta in particolare se il prodotto lordo dei giochi è soggetto alle medesime fluttuazioni stagionali del turismo.

Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco

Art. 118 Periodo fiscale (art. 123 LGD)

1 La tassa sulle case da gioco è riscossa per anno civile.

2 L’obbligo fiscale nasce con l’inizio dell’esercizio della casa da gioco e termina con la sua cessazione.

3 L’esercizio commerciale ordinario coincide con l’anno civile.

4 Se l’obbligo fiscale inizia o termina nel corso dell’anno civile, per il calcolo dell’aliquota fiscale il prodotto lordo dei giochi è convertito su dodici mesi.

Art. 119 Conteggi e dichiarazioni d’imposta (art. 123 LGD) 1 All’inizio di ogni mese la casa da gioco inoltra alla CFCG un conteggio del prodot- to lordo dei giochi conseguito nel mese precedente. Allestisce un conteggio separato del prodotto lordo dei giochi da tavolo, degli apparecchi automatici per giochi in denaro e dei giochi in linea. 2 All’inizio di ogni trimestre e di ogni anno civile, la casa da gioco inoltra alla CFCG una dichiarazione d’imposta sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel trimestre o nell’anno civile precedente. 3 La CFCG mette a disposizione i moduli per i conteggi e le dichiarazioni d’imposta.

Art. 120 Giustificativi supplementari per i giochi da tavolo Le case da gioco allestiscono quotidianamente un conteggio del prodotto lordo dei giochi da tavolo.

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Art. 121 Giustificativi supplementari per i giochi in denaro automatizzati 1 Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi in denaro automatizzati, le case da gioco verbalizzano giornalmente i dati da registrare mediante il SECC secondo le prescrizioni del DFGP.

2 Almeno una volta al mese verbalizzano il rilevamento dei contatori. Registrano

eventuali irregolarità e le comunicano alla CFCG. Accertano inoltre i dati corretti e l’origine delle irregolarità.

Art. 122 Giustificativi supplementari per i giochi in linea Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi in linea, le case da gioco verbalizzano giornalmente i dati da registrare nel SRD secondo le prescrizioni del DFGP.

Art. 123 Versamento di acconti (art. 123 LGD)

1 Le case da gioco versano acconti sulla base delle dichiarazioni trimestrali

d’imposta applicando l’aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora detta aliquota non sia stata determinata, la riscossione degli acconti avviene appli- cando l’aliquota stimata dalla CFCG per il periodo fiscale in corso.

2 Gli acconti sono esigibili entro 30 giorni dopo la fine del trimestre civile.

3 Essi sono tenuti in considerazione nel calcolo della tassa definitiva dovuta. Le eccedenze sono rimborsate.

Art. 124 Tassazione ed esigibilità (art. 99 cpv. 1 e 123 LGD)

1 La CFCG determina la tassa sulle case da gioco sulla base dei conteggi e delle

dichiarazioni d’imposta.

2 Se, nonostante un sollecito, la casa da gioco non inoltra una dichiarazione

d’imposta oppure se, per mancanza di documenti affidabili, il prodotto lordo dei giochi non può essere determinato con la precisione desiderata, la CFCG procede alla tassazione d’ufficio.

3 La CFCG riscuote un emolumento per la tassazione e la riscossione della tassa

sulle case da gioco.

4 La tassa è esigibile entro 30 giorni dopo la tassazione.

Art. 125 Interessi (art. 123 LGD) 1 Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo, senza sollecito, è dovuto un interesse di mora. 2 A partire dall’esigibilità della tassa, sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire.

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3 Le aliquote degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi sulle eccedenze d’imposta da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federa- le delle finanze in virtù degli articoli 162-164 della legge federale del 14 dicembre

199011 sull’imposta federale diretta.

Art. 126 Tassazione e riscossione della tassa cantonale (art. 123 cpv. 2 LGD) 1 Nel caso in cui, su domanda di un Cantone, la CFCG riscuota la tassa cantonale, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco.

2 La CFCG trasferisce l’importo riscosso direttamente al Cantone.

3 I costi sopportati dalla CFCG per la tassazione e la riscossione sono a carico del Cantone.

Sezione 3: Contabilizzazione della tassa sulle case da gioco e trasmissione all’AVS

Art. 127 1 Il gettito fiscale netto della tassa sulle case da gioco riscosso durante un anno è contabilizzato nel conto finanziario della Confederazione come entrata vincolata in favore del fondo di compensazione dell’AVS. 2 Il gettito fiscale netto corrisponde all’ammontare d’imposta dopo deduzione degli interessi rimunerativi sulle eccedenze d’imposta da restituire. 3 All’inizio del secondo anno successivo alla riscossione della tassa, la Confedera- zione trasferisce le entrate di cui al capoverso 1 al fondo di compensazione dell’AVS.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 128 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 129 Esclusioni dal gioco secondo il vecchio diritto Le persone, che, in applicazione dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b e capover- so 4 della legge del 18 dicembre 199812 sulle case da gioco (LCG), sono iscritte nel registro delle persone escluse dal gioco allestito dalle case da gioco ai sensi dell’articolo 22 capoverso 5 LCG, sono iscritte nel registro delle persone escluse dal gioco secondo l’articolo 82 LGD.

11 RS 642.11

12 RU 2000 677, 2006 2197 e 5599

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Art. 130 Apparecchi automatici per i giochi di destrezza qualificati secondo il vecchio diritto Gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza qualificati in modo definitivo dalla CFCG in virtù della LCG sono considerati giochi di destrezza automatizzati ai sensi della LGD.

Art. 131 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, eccettuate le seguenti disposizioni: a. gli articoli 92–95 entrano in vigore il 1° luglio 2019; b. gli articoli 41a e 41c dell’allegato 2 cifra II numero 3 entrano in vigore con- temporaneamente agli articoli 11 capoverso 1, 16 capoverso 2bis lettera abis, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso 1 lettera d della modifica del 28 settem- bre 201813 della legge federale del 13 ottobre 196514 sull’imposta preven- tiva. 2 Se i risultati della votazione del 10 giugno 2018 sono omologati soltanto dopo il 24 dicembre 2018, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020, eccet- tuate le seguenti disposizioni: gli articoli 41a e 41c dell’allegato 2 cifra II numero 3 entrano in vigore contemporaneamente agli articoli 11 capoverso 1, 16 capo- verso 2bis lettera abis, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso 1 lettera d della modifica del 28 settembre 2018 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preven- tiva.

7 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr

13 FF 2018 5121 14 RS 642.21

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Allegato 1 (art. 116)

Agevolazioni fiscali in relazione all’investimento dei proventi in progetti d’interesse generale Rapporto tra l’importo investito Riduzione dell’aliquota della tassa per progetti d’interesse generale per la regione e il prodotto netto dei giochi

< 1/8 0% < 2/8 5% < 3/8 10 % < 4/8 15 % < 5/8 20 % da 5/8 25 %

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Allegato 2 (art. 128)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 27 maggio 192415 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;

2. l’ordinanza del 24 settembre 200416 sulle case da gioco.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 maggio 201217 sulla promozione dello sport

Titolo prima dell’art. 73 Titolo 4: Correttezza e sicurezza Capitolo 1: Doping

Titolo dopo l’art. 78 Capitolo 2: Manipolazione delle competizioni nello sport

Art. 78a

1 L’UFSPO partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipola-

zione di competizioni sportive. 2 Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza. 3 Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito dispongono di regole e procedure adeguate ai rischi che consentono di lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L’organizzazione sportiva deve in parti- colare:

15 CS 10 262; RU 1948 1135, 1997 2779, 2006 4705, 2007 4477, 2011 4913 16 RU 2004 4395, 2007 3989 4477, 2009 5037, 2010 5545, 2015 4019, 2017 27 17 RS 415.01

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a. vietare ai suoi membri di:

1. concludere scommesse sportive sulle proprie competizioni,

2. impiegare abusivamente o divulgare informazioni privilegiate;

b. sensibilizzare i suoi membri sul rischio di una manipolazione delle competi- zioni sportive mediante formazione, consulenza, documentazione e informa- zione; c. provvedere affinché i giudici e gli arbitri previsti per una competizione siano nominati il più tardi possibile. 4 L’UFSPO può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive qualora queste ultime violino gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 201718 sui giochi in denaro.

2. Ordinanza del 27 novembre 200919 sull’IVA

Art. 10 cpv. 1 lett. g 1 Sono considerate prestazioni di servizi in materia informatica o di telecomunica- zioni segnatamente: g. la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro.

3. Ordinanza del 19 dicembre 196620 sull’imposta preventiva

Titolo prima dell’art. 39 Capo terzo: Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite (art. 6 LIP)

Art. 39 e 40 Abrogati

18 RS 935.51 19 RS 641.201 20 RS 642.211

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Art. 41 titolo marginale nonché cpv. 1 e 3 1. Vincite ai 1 L’imposta è calcolata sull’ammontare delle singole vincite in denaro giochi in denaro a. Vincite risultanti dalla partecipazione a giochi in denaro di oltre un milione di in denaro franchi. Essa deve essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.

3 Abrogato

Art. 41a b. Vincite Le vincite in natura superiori a un milione di franchi risultanti dalla in natura partecipazione a giochi in denaro devono essere dichiarate sponta- neamente su modulo ufficiale all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L’articolo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 41b

2. Vincite alle L’imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro di oltre

lotterie e ai giochi di destrezza desti- 1000 franchi a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le nati a promuovere le vendite vendite. Essa deve essere pagata spontaneamente all’Amministrazione a. Vincite federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla determinazione del in denaro risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.

Art. 41c b. Vincite Le vincite in natura superiori a 1000 franchi a giochi di destrezza o in natura lotterie destinati a promuovere le vendite devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 90 giorni dalla determinazione del risulta- to. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vinci- tore.

Art. 60 titolo marginale e cpv. 2 4. Pluralità di 2 Se, con una partecipazione comune, più persone hanno realizzato aventi diritto (club d’investi- una vincita da cui è stata dedotta l’imposta preventiva a un gioco in mento, giochi in denaro oppure a una lotteria o un gioco di destrezza destinati a pro- denaro, giochi di destrezza e lotte- muovere le vendite, il rimborso deve essere richiesto da tutti i parteci- rie destinati a promuovere le panti in funzione della loro quota di vincita; l’istanza deve essere vendite, presta- corredata di un’attestazione firmata dal titolare dell’attestazione origi- zioni d’assicura- zione) nale (art. 3 cpv. 2), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell’attestazione originale e la quota della vincita che spetta all’istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l’autorità cantonale competente può consentire, secondo gli

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oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto mediante istanza comune.

Art. 68 cpv. 2

2 Un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta (art. 3 cpv. 2)

deve essere allegata spontaneamente all’istanza, se l’imposta di cui è chiesto il rimborso è stata dedotta: a. da vincite a giochi in denaro o da vincite a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite; b. Concerne soltanto il testo tedesco

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