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AS 2018 5343

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

Modifica del 15 giugno 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 60 cpv. 1, 1bis e 2

1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal

giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della fatto dannoso è stato persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il commesso o è cessato. 1bis L’azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggia- to ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commes- so o è cessato.

2 Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso

dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione del- l’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 67 cpv. 1

1 L’azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno

in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.

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Art. 128a 2a. Vent’anni L’azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 134 cpv. 1 n. 6–8

1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

6. finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il cre-

dito davanti a un tribunale;

7. per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la pro-

cedura d’inventario;

8. durante trattative transattive, una procedura di mediazione o

altre procedure di composizione stragiudiziale delle controver- sie, purché le parti lo convengano per scritto.

Art. 136 2. Effetti 1 L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebi- dell’interruzione fra coobbligati tore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore.

2 L’interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei

confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore.

3 Al contrario l’interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei

confronti del debitore principale.

4 L’interruzione nei confronti dell’assicuratore vale anche nei confron-

ti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.

Art. 139 V. Prescrizione Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di del diritto di regresso regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore.

Art. 141, titolo marginale, nonché cpv. 1, 1 bis e 4 VII. Rinuncia 1 Dall’inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci all’eccezione di prescrizione anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione. 1bis La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l’utilizzatore delle condi- zioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.

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4 La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all’assicuratore e vicever-

sa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.

Art. 760 D. Prescrizione 1 Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce

un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescri- zione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 878 cpv. 2

2 Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del

pagamento per il quale è esercitato.

Art. 919 D. Prescrizione 1 Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce

un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescri- zione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III Coordinamento con la modifica del 16 marzo 2018 della legge federale dell’11 apri- le 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

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All’entrata in vigore della modifica del 16 marzo 2018 della LEF (n. 1 dell’allegato della modifica del 16 marzo 20183 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato), l’articolo 292 LEF (n. 4 dell’allegato della presente legge) avrà il seguente tenore:

Art. 292 E. Prescrizione 1 L’azione revocatoria si prescrive in:

1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni

dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono

dell’attivo.

2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non

si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pub- blicazione di cui all’articolo 169 LDIP 5.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

3 RU 2018 3263 4 RS 291 5 RS 291

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

4 ottobre 2018.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20207.

7 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 FF 2018 2991 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 1° nov. 2018.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 19988 sull’asilo

Art. 85 cpv. 3, primo periodo 3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. …

2. Legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità

Art. 20 cpv. 1 e 2 1 Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni10 sugli atti illeciti. 2 Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescri- zione.

Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabi- lità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 23 1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funziona- rio per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal gior- no in cui il servizio o l’autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del fun- zionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

8 RS 142.31 9 RS 170.32 10 RS 220

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2 Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di pre- scrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3. Codice civile11

Art. 455 cpv. 1 e 2

1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si pre-

scrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 sugli atti illeciti.

2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costi-

tuisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno o alla ripa- razione morale si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 586 cpv. 2 Abrogato

Titolo finale, art. 49 F. Prescrizione 1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.

2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto

anteriore.

3 L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una

prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti.

4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua

entrata in vigore.

11 RS 210 12 RS 220

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4. Legge federale dell’11 aprile 188913 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 6 2. Prescrizione 1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costi-

tuisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 292 E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive in:

1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni

dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono del-

l’attivo.

5. Legge federale del 14 dicembre 201214 sulla promozione della ricerca

e dell’innovazione

Art. 38 cpv. 2 e 2bis 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto. 2bis Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

13 RS 281.1 14 RS 420.1

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6. Legge militare del 3 febbraio 199515

Art. 143 Prescrizione 1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni16 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. 2 La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si pre- scrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pre- tesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di pre- scrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 4 Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

7. Legge federale del 4 ottobre 200217 sulla protezione della popolazione

e sulla protezione civile

Art. 65 Prescrizione 1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni18 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento pre- sentata alla Confederazione, al Cantone o al Comune. 2 Il diritto di regresso della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l’articolo 61 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, del Cantone o del Comune, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

15 RS 510.10 16 RS 220 17 RS 520.1 18 RS 220

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3 Il diritto al risarcimento della Confederazione, di un Cantone o di un Comune

secondo l’articolo 62 si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell’identità del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 4 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, il dirit- to al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

8. Legge del 17 giugno 201619 sull’approvvigionamento del Paese

Art. 44 Prescrizione 1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 41 e 43 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui le autorità federali competenti ne hanno avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono nate. 2 Se il fatto da cui deriva la pretesa della Confederazione commesso dall’obbligato costituisce un fatto punibile, la pretesa si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si e- stingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 3 Le pretese di terzi lesi ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 si prescrivono in tre an- ni dal giorno in cui questi hanno avuto conoscenza della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in dieci anni dalla confisca.

9. Legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi

Art. 32 cpv. 2 e 4 2 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. 4 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

19 RS 531 20 RS 616.1

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Art. 33 Abrogato

10. Legge federale del 13 dicembre 197421 sull’importazione

e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confede- razione ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

11. Legge del 24 giugno 190222 sugli impianti elettrici

Sostituzione di un termine In tutta la legge «Codice federale delle obbligazioni» è sostituito con «Codice delle obbligazioni».

Art. 37 Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si pre- scrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni23 sugli atti illeciti.

12. Legge federale del 19 dicembre 195824 sulla circolazione stradale

Art. 83 Prescrizione 1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni25 concernenti gli atti illeciti.

21 RS 632.111.72 22 RS 734.0 23 RS 220 24 RS 741.01 25 RS 220

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2 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un

infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e il responsabile è noto.

13. Legge del 4 ottobre 196326 sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 39 3. Disposizioni 1 L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un comuni a. Prescrizione impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni27 concernenti gli atti illeciti.

2 Il regresso tra le persone civilmente responsabili d’un evento dan-

noso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono in tre anni dal gior- no in cui la prestazione è stata interamente fornita e il responsabile è noto.

14. Legge federale del 3 ottobre 197528 sulla navigazione interna

Art. 34 cpv. 3 3 Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive in tre anni dal giorno in cui la sua prestazione è stata integralmente fornita e il responsabile è noto.

15. Legge federale del 23 settembre 195329 sulla navigazione marittima

sotto bandiera svizzera

Art. 124 cpv. 1 1 I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui le merci sono arrivate o sarebbero dovute arrivare nel porto di desti- nazione.

26 RS 746.1 27 RS 220 28 RS 747.201 29 RS 747.30

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16. Legge federale del 21 dicembre 194830 sulla navigazione aerea

Art. 68 III. Prescrizione Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni31 sugli atti illeciti.

17. Legge del 30 settembre 201132 sulla ricerca umana

Art. 19 cpv. 2 2 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni33. Il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo per singoli campi di ricerca.

18. Legge federale del 24 gennaio 199134 sulla protezione delle acque

Art. 66 cpv. 2 e 3 2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

19. Legge del 17 giugno 200535 contro il lavoro nero

Art. 15 cpv. 3

3 La competenza per territorio è retta dall’articolo 34 del Codice di procedura

civile36.

30 RS 748.0 31 RS 220 32 RS 810.30 33 RS 220 34 RS 814.20 35 RS 822.41 36 RS 272

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20. Legge del 6 ottobre 199537 sul servizio civile

Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali 1 Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni38 sugli atti illeciti. 2 Le azioni di risarcimento della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma co- munque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, l’azio- ne di risarcimento della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se le prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 60 cpv. 2 2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in vent’anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

21. Legge federale del 20 dicembre 194639 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 52 cpv. 3 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni40 sugli atti illeciti.

22. Legge federale del 25 giugno 198241 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 52 cpv. 2 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è ces- sato.

37 RS 824.0 38 RS 220 39 RS 831.10 40 RS 220 41 RS 831.40

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23. Legge federale del 20 marzo 198142 sull’assicurazione

contro gli infortuni

Art. 64c cpv. 2 2 Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cin- que anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

24. Legge del 25 giugno 198243 sull’assicurazione contro

la disoccupazione

Art. 88 cpv. 3 e 4 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni44 sugli atti illeciti.

4 Abrogato

25. Legge federale del 20 marzo 197045 per il miglioramento

delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

Art. 14 Prescrizione 1 I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2 si pre- scrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.

2 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall’as-

segnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

42 RS 832.20 43 RS 837.0 44 RS 220 45 RS 844

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26. Legge del 1° luglio 196646 sulle epizoozie

Art. 45 cpv. 2 e 3 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi compe- tenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto. 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costi- tuisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termi- ne di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estin- gue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

27. Legge del 18 marzo 201647 sulla firma elettronica

Art. 19 Prescrizione 1 Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto puni- bile, la pretesa di risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3 Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

28. Legge del 23 giugno 200648 sugli investimenti collettivi

Art. 147 Prescrizione 1 L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si

46 RS 916.40 47 RS 943.03 48 RS 951.31

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estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

29. Legge del 3 ottobre 200849 sui titoli contabili

Art. 27 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito.

Art. 28 cpv. 4 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’accredito.

Art. 29 cpv. 4 4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e dell’identità del suo debitore, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito. È fatto salvo l’articolo 60 capo- verso 2 del Codice delle obbligazioni.

49 RS 957.1

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