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AS 2018 5437

Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso

Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso

RS 0.941.31; RU 1975 1013

I Modifica degli allegati I e II della Convenzione1 Adottata dal Comitato permanente il 20 aprile 2018. Entrata in vigore il 1° gennaio 2019

Traduzione

Allegato I

Definizioni ed esigenze tecniche

1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

Metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il più pre- zioso dei metalli, seguito dall’oro, dal palladio e dell’argento.

1.2 Lega di metallo prezioso

Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Lavoro in metallo prezioso

Un lavoro in metallo prezioso è un articolo di gioielleria, oreficeria, orologeria oppure ogni altro oggetto fabbricato, interamente o in parte, con metallo prezioso o

1 Versione inglese degli allegati: /www.hallmarkingconvention.org/documents.php

2018-2600 5437

Controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso. Conv. RU 2018

lega di metallo prezioso. «In parte» significa che il lavoro in metallo prezioso può contenere: i) parti non metalliche; ii) parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. punto 1.5).

1.4 Lavoro misto di metalli preziosi

Un lavoro misto di metalli preziosi è un articolo costituito da due o più leghe di metallo prezioso.

1.5 Lavoro plurimetallico

Un lavoro plurimetallico è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.

1.6 Titolo

Il titolo è la proporzione, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.7 Titolo legale

Il titolo legale è la proporzione minima, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.8 Rivestimento / placcatura

Un rivestimento o placcatura consiste in uno o più strati di materiale, autorizzato dal Comitato permanente, applicato sulla totalità o su parte di un lavoro in metallo prezioso, per esempio mediante un procedimento chimico, elettrochimico, meccani- co o fisico.

1.9 Metalli comuni

Per metalli comuni s’intendono tutti i metalli, ad eccezione di platino, oro, palladio e argento.

1.10 Saggio

Un saggio è un’analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo definito al punto 3.2 dell’allegato II.

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1.11 Altre definizioni e dettagli supplementari

Il Comitato permanente può decidere altre definizioni e dettagli supplementari.

2 Esigenze tecniche

2.1 Lavori non coperti dalla Convenzione

La Convenzione non si applica: a) ai lavori fabbricati con leghe con un titolo non definito dal Comitato perma- nente; b) ai lavori destinati a uso medico, dentario, veterinario, scientifico o tecnico; c) alle monete a corso legale; d) a parti o prodotti semilavorati incompleti (p.es. parti metalliche o rivesti- menti di superficie); e) ai materiali grezzi quali barre, placche, fili e tubi; f) ai lavori in metallo comune ricoperti da metalli preziosi; g) a ogni altro lavoro oggetto di una decisione da parte del Comitato perma- nente. Di conseguenza, i lavori di cui alle lettere da a)–g) non possono essere marcati con il Punzone Comune.

2.2 Titoli legali ammessi dalla Convenzione:

Fatto salvo l’articolo 1 punto 2 della Convenzione, i titoli legali ammessi dalla Convenzione sono quelli definiti dal Comitato permanente.

2.3 Tolleranza

Nessuna tolleranza negativa è ammessa per il titolo legale indicato sui lavori.

2.4 Uso della saldatura

2.4.1 Principi:

a) la saldatura può essere usata solo per l’assemblaggio; b) il titolo legale della saldatura deve corrispondere a quello del lavoro; c) se viene usata una saldatura con un titolo legale inferiore, l’intero lavo- ro deve recare un titolo legale ammesso. 2.4.2 Il Comitato permanente definisce le eccezioni pratiche a questi principi e gli altri metodi di assemblaggio.

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2.5 Uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche

nei lavori in metalli preziosi 2.5.1 Nei lavori in metallo prezioso sono ammesse parti in metallo comune e parti non metalliche per svolgere funzioni meccaniche per le quali i metalli pre- ziosi sono inadeguati in termini di resistenza e durabilità, alle seguenti con- dizioni: a) quando sono visibili, le parti in metallo comune e le materie non metal- liche si distinguono chiaramente dal metallo prezioso attraverso il colo- re; b) non sono né placcate né trattate per conferirgli l’apparenza del metallo prezioso; c) non servono né da rinforzo né per appesantire o riempire un lavoro; d) se possibile, le parti in metallo comune sono marcate con l’indicazione «METAL». 2.5.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni riguardanti le parti in metallo comune e le parti e sostanze non metalliche.

2.6 Lavori plurimetallici

2.6.1 Nei lavori in metallo prezioso è lecito utilizzare parti in metallo comune e parti non metalliche a scopi decorativi, alle seguenti condizioni: a) le parti in metallo comune e le parti non metalliche sono chiaramente visibili attraverso la loro ampiezza; b) si distinguono chiaramente dal metallo prezioso attraverso il colore (ossia non sono né placcate né trattate per conferirgli l’apparenza del metallo prezioso); c) le parti in metallo comune sono marcate con l’indicazione «METAL».

2.6.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.

2.7 Rivestimenti su lavori in metallo prezioso

Il Comitato permanente decide quali rivestimenti sono autorizzati e le eccezioni per motivi tecnici.

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Allegato II

Controllo effettuato dall’ufficio di controllo ufficiale/dagli uffici di controllo ufficiali

1 Generalità

1.1 L’ufficio di controllo ufficiale (di seguito «ufficio di controllo») deve soddi- sfare le condizioni e le esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Con- venzione, non solo al momento della notifica allo Stato depositario, ma in qualsiasi momento successivo. 1.2 L’ufficio di controllo esamina se i lavori in metallo prezioso presentatigli per la marcatura con il Punzone Comune rispondono ai requisiti fissati nell’allegato I della Convenzione. 1.3 Per esaminare i lavori in metallo prezioso l’ufficio di controllo deve avere, in linea di massima, un laboratorio d’analisi competente. Il laboratorio deve, in linea di massima, essere in grado di analizzare i lavori in metallo prezioso, che devono essere marcati con il Punzone Comune in conformità con i me- todi di analisi approvati (v. punto 3.2 qui sotto). Un ufficio di controllo può subappaltare le analisi. Il Comitato permanente definisce le condizioni rela- tive al subappalto delle analisi. Inoltre, pubblica le linee guida relative alle esigenze in materia di valutazione di un laboratorio d’analisi.

1.4 Per dimostrare la propria competenza il laboratorio deve essere accreditato

secondo la norma ISO 17025 oppure dimostrare un livello di competenza equivalente. 1.5 Si ottiene un livello di competenza equivalente quando l’ufficio di controllo adotta un sistema di gestione che soddisfa le esigenze principali della norma ISO 17025 e partecipa con successo al programma internazionale di test atti- tudinali sui metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin è organizzato dal Comitato permanente o da un altro organismo designato dal Comitato permanente. Il Comitato permanente definisce come raggiungere e verificare un livello equivalente. Parimenti, emana linee guida relative al Round Robin, compreso il livello di partecipazione e i criteri di prestazione.

1.6 Il Comitato permanente fornisce indicazioni supplementari a proposito delle

esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza del personale dell’ufficio di controllo.

2 Analisi

2.1 Se l’ufficio di controllo accerta che il lavoro soddisfa le disposizioni

dell’allegato I della Convenzione, può, a richiesta, marcarlo con il suo pun- zone di controllo ufficiale e con il Punzone Comune. Se imprime il Punzone Comune, l’ufficio di controllo si assicura, prima di restituire il lavoro, che esso sia marcato in conformità con le disposizioni dei punti seguenti.

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2.2 L’analisi dei lavori in metallo prezioso presentati per l’apposizione del

Punzone Comune consiste nelle seguenti due tappe: a) valutazione dell’omogeneità del lotto; e b) determinazione del titolo della lega (saggio).

2.3 Lo scopo di un saggio è di valutare la conformità di una lega o di un lavoro

in metallo prezioso.

3 Metodi d’esame e d’analisi

3.1 Per valutare l’omogeneità di un lotto, l’ufficio di controllo può applicare

qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente. 3.2 Per controllare i lavori in metallo prezioso, l’ufficio di controllo può appli- care qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente.

4 Campionatura

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni scelti fra questi ai fini dei saggi e delle analisi devono essere sufficienti per comprovare l’omogeneità del lotto e garantire che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati appartenenti al lotto raggiungano il titolo legale richiesto. Il Comitato permanente emana linee guida relative alla campionatura.

5 Marcatura

5.1 Principio

5.1.1 I lavori che soddisfano i criteri dell’allegato I sono marcati con il Punzone Comune, come descritto al punto 5.5, in conformità con le esigenze citate nel presente allegato. 5.1.2 Il Punzone Comune viene apposto con altri marchi (alcuni dei quali possono essere combinati) che, insieme, forniscono le seguenti informazioni minime su: a) chi ha prodotto (o importato) il lavoro: ciò viene indicato da un punzo- ne di responsabilità registrato, come descritto al punto 5.4; b) chi ha controllato il lavoro: ciò viene segnalato dal punzone dell’ufficio di controllo; c) qual è il tenore in metallo prezioso; ciò è indicato con un’indicazione del titolo in cifre arabe; e d) di quale metallo prezioso è fatto il lavoro: ciò viene segnalato da un punzone, un simbolo o una forma che indica la natura del metallo pre- zioso.

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5.2 Metodi

Sono accettati i seguenti metodi di punzonatura: insculpazione e laser. Il Comitato permanente può definire ulteriori procedure di punzonatura.

5.3 Apposizione

Nella misura del possibile tutti i punzoni sono apposti l’uno accanto all’altro. Marchi supplementari (p.es. lettera identificativa dell’anno) sono autorizzati a titolo accesso- rio, soltanto se non possono essere confusi con i marchi summenzionati.

5.4 Registro dei punzoni di responsabilità

Il punzone di responsabilità di cui alla lettera a) del punto 5.1.2 deve essere registra- to nel registro ufficiale dello Stato contraente e/o in uno dei suoi uffici di controllo che controllano il lavoro in questione.

5.5 Il Punzone Comune

5.5.1 Descrizione

5.5.1.1 Il Punzone Comune è un marchio di conformità che indica che il lavoro è

stato controllato in conformità con le esigenze della Convenzione contenute nei presenti allegati e nella compilazione delle decisioni tecniche del Comi- tato permanente. È composto dall’immagine di una bilancia, in rilievo su un fondo striato, racchiusa in una cornice di forma geometrica variabile. 5.5.1.2 Il Punzone Comune può essere combinato con un’indicazione del titolo e il marchio che indica il metallo prezioso: in questo caso, è racchiuso in una cornice che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero es- presso in cifre arabe che mette in rilievo l’indicazione del titolo del lavoro in millesimi, come descritto qui sotto (Tipo 1). 5.5.1.3 Il Punzone Comune può essere un semplice un marchio di conformità: in tal caso è racchiuso in una cornice ottagonale standard, come descritto qui sotto (Tipo 2).

Typ 1 Typ 2

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5.5.2 Dimensioni ufficiali

Il Comitato permanente decide le dimensioni ufficiali del Punzone Comune e di altri punzoni obbligatori.

5.6 Lavori composti da più leghe di uno stesso metallo prezioso

Se un lavoro è composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso si appone l’indicazione del titolo e il Punzone Comune corrispondente al titolo più basso presente nel lavoro. Il Comitato permanente può decidere eccezioni.

5.7 Lavori scomponibili

Se un lavoro è composto da parti articolate o facilmente separabili, i punzoni do- vranno essere apposti sulla parte principale, nella misura del possibile. Se possibile, il Punzone Comune dovrà essere apposto anche sulle parti di dimensioni minori.

5.8 Lavori di metalli preziosi misti

5.8.1 Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al pun- to 5.1.2 sono apposti su una delle leghe di metalli preziosi e il Punzone Comune appropriato (Tipo 1) sull’altro (o sugli altri). 5.8.2 Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega non sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al pun- to 5.1.2 e il Punzone Comune corrispondente sono apposti sul metallo meno nobile. Non è concesso apporre il Punzone Comune concernente metalli più nobili. 5.8.3 Il Comitato permanente può decidere regole aggiuntive e deroghe se ragioni tecniche lo giustificano.

5.9 Lavori plurimetallici

5.9.1 I punzoni citati al punto 5.1.2 sono apposti sulla parte in metallo prezioso di un lavoro plurimetallici. Il punzone «METAL» (o equivalente) è apposto sulla parte metallica in conformità con il punto 2.6 dell’allegato I della Con- venzione.

5.9.2 Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.

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II Campo d’applicazione il 4 dicembre 2018, aggiunta2

Stati partecipanti Adesione (A) Entrata in vigore

Croazia 19 dicembre 2017 A 19 marzo 2018

2 Completa quelli in RU 2010 5131.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati)

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