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Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 21a della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr),
Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 3: Servizio pubblico di collocamento Sezione 1: Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro
Titolo prima dell’art. 53 Sezione 2: Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d’impresa (art. 29 LC)
Art. 53, rubrica Abrogata
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Titolo prima dell’art. 53a Sezione 3: Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media
Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 3 LStr) 1 L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale rag- giunge o supera il valore soglia del 5 per cento. 2 Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoc- cupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle perso- ne che svolgono un’attività lucrativa.
Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell’informazione (art. 21a cpv. 3 LStr) 1 I datori di lavoro devono annunciare all’ufficio del servizio pubblico di colloca- mento competente per il loro territorio i posti vacanti nei generi di professioni di cui all’articolo 53a capoverso1.
2 Devono fornire i seguenti dati:
a. professione richiesta; b. attività, inclusi i requisiti specifici; c. luogo di lavoro; d. grado di occupazione; e. data di assunzione; f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato; g. indirizzo di contatto; h. nome dell’impresa. 3 L’annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.
4 Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.
5 Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti vacanti che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma. 6 Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone in cerca d’impiego ivi registrate.
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Art. 53c Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d’impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr) 1 Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo, il servizio pub- blico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l’annuncio i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.
2 I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:
a. quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell’idoneità; b. se hanno assunto uno dei candidati; e c. se il posto è ancora vacante.
Art. 53d Eccezioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti (art. 21a cpv. 5 e 6 LStr) 1 Oltre all’eccezione di cui all’articolo 21a capoverso 5 LStr, i posti vacanti non devono essere annunciati se: a. vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo di società; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio; b. la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili; c. viene assunto il coniuge o il partner registrato, oppure un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado di una persona avente diritto di firma; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
2 Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori.
Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr) 1 Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l’obbligo di annun- ciare i posti vacanti secondo gli articoli 53a–53d in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al Cantone, il valore soglia. 2 I Cantoni possono presentare congiuntamente la richiesta di cui al capoverso 1 se nel loro territorio cantonale sono adempiute le condizioni previste. 3 L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.
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Titolo prima dell’art. 54 Sezione 4: Formazione e collaborazione
Art. 55 Abrogato
Titolo prima dell’art. 57 Sezione 5: Trattamento dei dati e rapporto
Art. 58a Comunicazione dei dati a collocatori privati (art. 35a cpv. 2 LC)
I dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a capoverso 2 LC non possono essere comunicati ai collocatori privati.
Art. 63 Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2017 In deroga all’articolo 53a capoverso 1, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale rag- giunge o supera il valore soglia dell’8 per cento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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