AS 2019 1291
Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 maggio 20151 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Inter- net e delle comunicazioni mobili (OICoM)
Art. 15 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 12 maggio 2023.
II La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2019.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 946.202.3
2019-0629 1291
Esportazione e intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet RU 2019 e comunicazioni mobili. O