AS 2019 1489
Ordinanza sulla protezione delle acque
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I La modifica del 4 novembre 20151 dell’ordinanza del 28 ottobre 19982 sulla prote- zione delle acque è modificata come segue:
Cifra III allegato 3.1 cifra 2 esigenza n. 8 5° trattino
N. Parametro Esigenze
8 Sostanze organiche che già L’efficienza depurativa riferita alle acque di scarico a basse concentrazioni sono non trattate e misurate in base a determinate sostanze, suscettibili di inquinare le deve essere dell’80 % per le acque di scarico di: acque (sostanze organiche – impianti con più di 1000 abitanti allacciati che in tracce) immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota di oltre il 20 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, se le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l’approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero.
Cifra V cpv. 2 2 L’esigenza dell’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 quinto trattino (impianti con più di
1000 abitanti allacciati) entra in vigore il 1° gennaio 2028.
1 RU 2015 4791 2 RS 814.201
2018-3523 1489
Protezione delle acque. O RU 2019
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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