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Regolamento interno dell'organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro

Regolamento interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro

del 1° giugno 2019

L’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro, visto l’articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decreta:

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).

Art. 2 Presidenza 1 Per l’esercizio della presidenza conformemente all’articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni deci- dono chi esercita la funzione di presidente.

2 Il presidente:

a. dirige le sedute dell’organo; b. sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale; c. soprintende alla gestione del segretariato. 3 In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vice- presidente.

Art. 3 Sedute 1 Possono partecipare alle sedute dell’organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all’articolo 5 e il segretario. I periti di cui all’articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.

2 Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei

membri.

RS 935.518.3 1 RS 935.51

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3 Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretariato, l’ordine del giorno delle sedute.

Art. 4 Ordine del giorno 1 L’ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.

2 Ciascun membro può chiedere una modifica dell’ordine del giorno fino a cinque

giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i mem- bri, l’organo può anche deliberare su questioni non iscritte all’ordine del giorno.

Art. 5 Supplenza 1 I membri dell’organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappre- sentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un’autorità di un altro Cantone.

2 I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla

seduta, il segretariato e il presidente dell’organo.

Art. 6 Procedura decisionale 1 L’organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all’articolo 5.

2 La parità di voti è iscritta nel verbale.

Art. 7 Circolazione degli atti 1 Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell’organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione. 2 Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l’unanimità dei membri.

Art. 8 Periti Per essere assistito nei suoi lavori l’organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.

Art. 9 Pubblicazioni

1 L’organo decide quali documenti sono pubblicati.

2 Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia.

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Art. 10 Segretariato Il segretariato è il punto di contatto dell’organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l’esterno.

Art. 11 Disposizione finale Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2019.

1° giugno 2019 Per l’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro: La presidente, Susanne Kuster

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