AS 2019 1927
AS 2019 1927
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Modifica del 23 maggio 2019
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’OBioc è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina
1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:
b. omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei rela- tivi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20142 (Elenco dei principi attivi notificati);
II L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
1 RS 813.12 2 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227, GU L 37 dell’8.2.2019, pag. 1.
2019-0781 1927
O sui biocidi RU 2019
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.
23 maggio 2019 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
O sui biocidi RU 2019
Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22, 31 cpv. 1, 62 cpv. 2,
Titolo, nota a piè di pagina
Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati3
3 L’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati non è
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