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AS 2019 1987

Decisione n. 1/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica l'allegato 1 dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1 dell’Accordo

Adottata il 7 giugno 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 15 giugno 2019

Testo originale Il Comitato, visto l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1 (qui di seguito «Accordo»), in particolare l’articolo 52 paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. l’articolo 52 paragrafo 4 primo trattino dell’Accordo stabilisce che il Comitato adotti le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1. Questo allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2018 del Comitato, del 12 giugno 2018 2. 2. nuovi atti giuridici dell’Unione europea sono stati adottati negli ambiti contem- plati dall’Accordo dopo quest’ultima modifica. L’allegato 1 dovrebbe quindi essere adeguato per includere gli atti giuridici pertinenti. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione è preferibile sostituire l’allegato 1 dell’Accordo con la versio- ne qui annessa, decide:

Art. 1 L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 0.740.72 2 RU 2018 2725

2019-1098 1987

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Dec. n. 1/2019 RU 2019

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019.

Per Per la l’Unione europea: Confederazione Svizzera: La presidente, Il capo della delegazione svizzera, Elisabeth Werner Peter Füglistaler

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Dec. n. 1/2019 RU 2019

«Allegato 1

Disposizioni applicabili

Conformemente all’articolo 52 paragrafo 6 del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea

Sezione 1: Accesso alla professione Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82). Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercita- re l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente Accordo: a) l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell’Unione europea; c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

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Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante moda- lità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

Sezione 2: Norme sociali Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- glio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8). Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

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Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parla- mento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissio- ne, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozio- ne o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1). Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).

Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno

2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad ac- censione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commis- sione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del

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31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni vei- coli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico interna- zionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al rico- noscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatrico- lazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comu- nità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo

alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1). Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).

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Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28). Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recan- te abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenzia- tori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3). Trasporto di merci pericolose Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).

Ai fini del presente Accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 20083, relativa al trasporto interno di merci pericolo- se:

RO-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, regolamenti concernenti la costruzione di cisterne.

3 GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13

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Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conforme- mente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numeri 1.1.3.6.3 lette- ra b) e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di tra- sporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza o come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.3 lettera c dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO-a-CH-3 Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese che gestiscono impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente. Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.6.10 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

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Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b, punto i, della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose:

RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I, capo I.1. della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (dome- stiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di tratta- mento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.7 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici conte- nenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smal- timento dei rifiuti. Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 numero 1.1.3.8 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento inven- duto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

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RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione. Riferimento all’allegato I, capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono applicabili. Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

2. Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose:

RA-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato II, capo II.1 della presente direttiva: 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: regolamenti concernenti la costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscal- damento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1 numero 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Dec. n. 1/2019 RU 2019

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RA-a-CH-2 Oggetto: obbligo di documento di trasporto. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2023. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certifica- zione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9). Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da

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ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).4 Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di do- manda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 feb- braio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33). Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20). Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27 paragrafo 4 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15). Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di con- duzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1). Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e

della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

4 Ai fini della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2007, la licenza di macchinista e il certificato complementare rilasciati in conformità all’articolo 4 paragrafo 1 lettere a e b di questa direttiva sono riconosciuti sulla base della reciprocità. Conformemente all’articolo 22 paragrafo 1 della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro delle licenze e forniscono, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle suddette licenze. Sempre su richiesta motivata, queste in- formazioni sono messe a disposizione anche dei datori di lavoro dei macchinisti (art. 2 e 3 della Decisione n. 2/2016 del Comitato misto, del 10 giugno 2016; RU 2016 2373).

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Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concer- nente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8). Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una speci- fica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferro- viario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2). Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32). Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il ricono- scimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla speci- fica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamen- to» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44). Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).

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Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, rela- tivo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3). Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relati- vo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manuten- zione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23). Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commis- sione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6). Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489). Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferrovia- rio dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110). Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «energia» del siste- ma ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179). Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati-

vo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferrovia- rio dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228). Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relati- vo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394). Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relati- vo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

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Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, rela- tivo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telema- tiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abro- ga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

Sezione 5: Altri settori Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuro- pea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»

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Decisione n. 1/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera che modifica l'allegato 1 dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia | Lexipedia | Lexipedia