AS 2019 2107
Codice delle obbligazioni
Correzione (art. 10 cpv. 3 LPubb)
Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)
Modifica del 15 giugno 2018 (RU 2018 5343; RS 220)
Art. 60 cpv. 1
Invece di: 1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della fatto dannoso è stato persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il commesso o è cessato.
Leggasi: 1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
9 luglio 2019 Cancelleria federale
2019-2057 2107
Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione). RU 2019 Correzione
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