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AS 2019 2377

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 14 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione 1 In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 5 capoverso 2, «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito con «DFGP». 2 Nell’articolo 5 capoverso 2 «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sosti- tuito con «Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)».

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Definizioni

Art. 3 lett. b n. 3 e c n. 1 Sono considerate parti essenziali di armi: b. nelle rivoltelle:

3. il tamburo;

c. nelle armi da fuoco portatili:

1. il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del mede-

simo,

1 RS 514.541

2019-0552 2377

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Art. 4a Armi da fuoco portatili e corte (art. 4 cpv. 2bis e 5 cpv. 1 lett. c LArm) 1 Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla. 2 Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1.

Art. 5, rubrica Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)

Art. 5a Armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)

Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate modificate in armi da fuoco semiautomatiche, se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali.

Art. 5b Dotazione con un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)

Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se: a. un tale caricatore è inserito nell’arma da fuoco; b. l’arma da fuoco è custodita insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile; oppure c. l’arma da fuoco è trasportata insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 9a Mediazione (art. 5 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 e 22a cpv. 1 LArm)

Per mediazione s’intende la creazione delle condizioni essenziali per la conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l’offerta, l’acquisto o il trasferimento di armi nonché l’organizzazione di tali transazioni.

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Titolo dopo l’art. 9a Capitolo 1a: Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali Sezione 1: In generale Art. 9b Validità delle autorizzazioni eccezionali (art. 5 cpv. 6 LArm) 1 Salvo che le disposizioni del presente capitolo non dispongano diversamente, le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma, un’unica parte essenziale di arma, un’unica parte di arma appositamente costruita o un unico accessorio di un determinato tipo di arma. Le autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri. 2 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata l’autorizzazione eccezionale per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione in Svizzera e il possesso di un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite e accessori di armi.

Art. 9c Autorizzazioni eccezionali per persone domiciliate all’estero e per cittadini stranieri (art. 5 cpv. 6 LArm)

Alle persone domiciliate all’estero e ai cittadini stranieri senza permesso di domici- lio residenti in Svizzera può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte essenziale di arma, di una parte di arma apposi- tamente costruita o di un accessorio di arma soltanto se presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio o dello Stato d’origine in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.

Art. 9d Eccezioni all’obbligo di autorizzazione eccezionale in caso di riparazione Se una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita è sosti- tuita con una parte nuova da un negoziante di armi, non occorre un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto della nuova parte qualora la parte sostituita rimanga presso il titolare della patente di commercio di armi.

Art. 9e Annuncio dell’alienante Chiunque aliena un’arma da fuoco o una parte essenziale di arma da fuoco al titolare di un’autorizzazione eccezionale, deve inviare entro 30 giorni una copia dell’autorizzazione alla competente autorità cantonale.

Titolo prima dell’art. 10 e art. 10 Abrogati

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Art. 11 cpv. 1, 3, 4bis e 5 1 L’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 6a LArm è rilasciata dalla compe- tente autorità cantonale a un rappresentante designato dall’ereditando o dalla comu- nione ereditaria (rappresentante degli eredi). Se gli oggetti ereditati sono armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco, il rappresentante degli eredi deve adempie- re le condizioni e gli obblighi applicabili a collezionisti (art. 28e LArm). 3 La domanda va inviata alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a. una lista, firmata dal rappresentante degli eredi, dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma; b. un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; c. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida; d. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c; e. in caso di armi da fuoco, la prova di aver adottato le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza. 4bis Il rappresentante degli eredi deve informare l’autorità competente entro 30 giorni della divisione ereditaria e comunicarle quale oggetto è stato attribuito a quale erede. Se sono state attribuite armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco al rappre- sentante degli eredi, l’autorità competente può obbligarlo a chiedere il rilascio, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, di una nuova autorizzazione eccezionale per tali oggetti. È applicabile il capoverso 4. 5 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede, che non sia il rappresentante degli eredi, acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l’autorizzazione eccezio- nale. È applicabile il capoverso 4.

Titolo dopo l’art. 13 Sezione 2: Coltelli e pugnali, dispositivi contundenti e da lancio

Art. 13a Divieti e autorizzazioni per coltelli e pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c, 5 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché 28b LArm) 1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l’introduzione nel territorio svizzero di: a. pugnali di cui all’articolo 7 capoverso 3; b. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azio- nabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico; c. coltelli a farfalla; d. coltelli da lancio.

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2 Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli di cui al capoverso 1 in particolare se sono utilizzati da persone disabili o determinate categorie professionali.

3 L’acquisto, lamediazione o l’introduzione nel territorio svizzero di pugnali e

baionette d’ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito soltanto a chi possiede un’autorizzazione.

Art. 13b Autorizzazioni eccezionali per dispositivi contundenti e da lancio (art. 5 cpv. 6 e 28b LArm)

Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm in particolare se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive.

Titolo prima dell’art. 13c Sezione 3: Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi

Art. 13c Condizioni e validità (art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm) 1 Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali a tiratori sportivi per l’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm, se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell’articolo 28d LArm sono adempite. 2 L’autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. L’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. 3 L’autorizzazione eccezionale è valida sei mesi. L’autorità competente può proro- garne la validità di tre mesi al massimo.

4 I tiratori sportivi devono comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio

alla nuova autorità cantonale competente e presentare a quest’ultima una copia dell’autorizzazione eccezionale. Tale obbligo deve figurare sull’autorizzazione eccezionale.

Art. 13d Domanda di rilascio (art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma e della categoria di arma. 2 Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;

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b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida; c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c.

Art. 13e Obblighi dopo cinque e dieci anni (art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

1 Chiunque ha acquistato un’arma o una parte essenziale di arma mediante

un’autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest’ultima la prova di cui all’articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione. 2 Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati: a. prova dell’appartenenza a una società di tiro; oppure b. prova della pratica regolare del tiro sportivo. 3 La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

Art. 13f Prova delle condizioni specifiche (art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm) 1 La prova dell’appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d’informazione Ammi- nistrazione della federazione e delle società del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 179g–179l della LF del 3 ott. 20082 sui sistemi d’informazione militari) o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro. 2 La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l’apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un’altra persona competente. 3 Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni milita- ri o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.

2 RS 510.91

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Titolo prima dell’art. 13g Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei

Art 13g Custodia in sicurezza (art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm)

I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm.

Art. 13h Domanda di rilascio (art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm) 1 Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma e della categoria di arma. 2 Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

a. un estratto dal casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda; b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida; c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c; d. la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza; e. la lista aggiornata di cui all’articolo 28e capoverso 2 LArm.

Art. 13i Acquisto di più armi o parti essenziali di armi La competente autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto di più di un’arma o di più di una parte essenziale di arma, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contempora- neamente presso il medesimo alienante.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 5: Autorizzazione eccezionale per il tiro in luoghi accessibili al pubblico (art. 5 cpv. 6 e 28c cpv. 3 LArm)

Art. 14, rubrica e frase introduttiva Rubrica abrogata L’autorità cantonale competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifesta- zioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all’articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:

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Art. 18 cpv. 3bis e 4 3bis Se è alienata un’arma da fuoco, l’alienante deve effettuare una copia del passa- porto valido o della carta d’identità valida dell’acquirente. 4 Il contratto scritto, l’estratto del casellario giudiziale svizzero e la copia del passa- porto valido o della carta d’identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un’arma da fuoco, l’alienante deve trasmettere una copia dei documenti al servizio di comunicazione cantonale.

Art. 22 cpv. 2 2 A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d’identità valida.

Titolo prima dell’art. 24a Sezione 4: Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi (art. 16b LArm)

Art. 24a

1 Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi deve verificare se

all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale eccezionale o una con- ferma del possesso per un’arma da fuoco corrispondente. Per la verifica è sufficiente una copia dell’autorizzazione eccezionale o della conferma. I possessori di armi da fuoco d’ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministra- zione militare devono comprovare l’acquisto dell’arma mediante l’iscrizione nel libretto di servizio. 2 I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione eccezionale, una con- ferma ai sensi del capoverso 1, un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco per un’arma da fuoco corta compatibile.

Art. 25, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm) 1 Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi. 2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una doman- da di omologazione per un determinato tipo d’arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame è terminato.

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Art. 30, rubrica Contabilità e comunicazione all’Ufficio centrale Armi (art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)

Art. 30a Comunicazione elettronica all’autorità cantonale (art. 21 cpv. 1bis LArm) 1 I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco: a. l’acquisto in Svizzera; b. l’introduzione nel territorio svizzero; c. la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.

2 La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:

a. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione; b. in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell’alienante; c. in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente. 3 In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza. 4I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale (art. 19 cpv. 3 LArm) 2 Le autorizzazioni eccezionali per la modifica a titolo non professionale di armi in armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm possono essere rilasciate esclusiva- mente per scopi professionali o sportivi. 3 Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm e di munizioni vietate di cui all’articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.

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Art. 32a Autorizzazione per la modifica a titolo non professionale e comunicazione della modifica in caso di eccezione all’obbligo di autorizzazione (art. 19 cpv. 2 LArm) 1 All’autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diver- se dalle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all’obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capo- verso 1. 2 L’autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell’arma. Può essere vinco- lata a oneri. 3 In caso di modifica di un’arma in un’arma da fuoco di cui all’articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm). 4 La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell’arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida del possessore.

5 L’autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 33a Validità delle autorizzazioni eccezionali Le autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma. Vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c nonché cpv. 1bis e 1ter 1 La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti: b. l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm; c. Abrogata 1bis Se la domanda concerne l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professio- nale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, e o f LArm o di loro parti appositamente costruite, l’Ufficio centrale Armi esige la prova che gli oggetti sog- getti all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbiso- gno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o di altri committenti. Limita l’autorizzazione eccezionale di conseguenza. 1ter Negli altri casi, l’Ufficio centrale Armi può rilasciare l’autorizzazione ecceziona- le per un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi e accessori di armi.

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Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 1bis 1 La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti: a. l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm; 1bis Gli articoli 40−43 si applicano per analogia.

Art. 52 cpv. 2 2 Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.

Art. 61 cpv. 5bis 5bis Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm pos- sono accedere ai dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il posses- so di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.

Art. 66 cpv. 2 2 I dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma. La cancellazione dei dati dal sistema d’informazione elettronico di un Cantone compor- ta anche la cancellazione dei dati dal sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.

Art. 71 Notifica del legittimo possesso di armi da fuoco e conferma (art. 42b cpv. 1 LArm) 1 La notifica ai sensi dell’articolo 42b LArm può essere presentata alla competente autorità cantonale mediante l’apposito modulo. I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di effettuare la notifica elettronicamente.

2 La competente autorità cantonale conferma il possesso di armi che sono state

notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42b capoverso 2 LArm. Stabilisce se le conferme sono fornite d’ufficio o su richiesta.

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Art. 71a Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2019 1 I permessi d’acquisto di armi rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2019, consentono tuttora di acquistare armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche e armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm. Non possono tuttavia essere prorogati per queste armi. 2 I titolari di una patente di commercio di armi valida per armi da fuoco rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati ad alienare, acquistare, procurare tramite mediazione in Svizzera e possedere armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale. 3 I titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24c LArm rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati a introdurre nel territo- rio svizzero armi da fuoco di cui al capoverso 2 e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale. 4I Cantoni definiscono le modalità della comunicazione elettronica di cui all’articolo 30a soltanto quando i sistemi d’informazione necessari saranno disponi- bili. Fino ad allora, i titolari di patenti di commercio di armi devono effettuare, in merito alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco, le comunicazioni seguenti: a. gli annunci ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza, entro un termine di

20 giorni invece di 30 giorni;

b. le comunicazioni sull’introduzione di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco nel territorio svizzero; tali comunicazioni devono contenere le indi- cazioni di cui all’articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui ha sede il titolare della patente di commercio di armi; c. le comunicazioni sulla sostituzione di parti essenziali di arma ai sensi degli articoli 9d e 20 capoverso 2; tali comunicazioni devono contenere le indi- cazioni di cui all’articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui è domici- liato l’acquirente.

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2019.

2 Gli articoli 30, 30a, 61, 66 e 71a capoverso 4 nonché l’allegato 3 entrano in vigore il 14 dicembre 2019.

14 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 55)

Emolumenti

Lett. c n. 4, 4bis, 5, 6 e 7 nonché lett. d c. autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione nel territorio svizzero di:

4. armi da fuoco per il tiro a raffica secondo l’articolo 5

capoverso 1 lettera a LArm 150.— 4bis. armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm 50.—

5. parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite

secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a–d LArm 50.—

6. armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera e LArm 120.—

7. ordigni militari per il lancio secondo l’articolo 5 capoverso 1

lettera a LArm 150.— d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 6 LArm) 100.—

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Allegato 3 (art. 61 cpv. 6)

Diritti d’accesso A = consultare Aa = consultare fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma B = trattare vuoto = nessun accesso

Autorità federali Prevenzione della criminalità e stato maggiore di direzione fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Consulente per la A A A A A A A protezione dei dati

Sistemi di polizia e identificazione fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Ufficio centrale Armi B B B B B B Aa

Fornitore di servizi informatici fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Responsabile di A A A A A A A progetto e amministra- tore di sistema

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Polizia giudiziaria federale fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Divisione Indagini A A A A A Interventi speciali

Cooperazione internazionale di polizia fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Centrale operativa A A A A A

Amministrazione federale delle dogane DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Corpo delle guardie A A A A Aa di confine Sezione antifrode A A A A doganale

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Base logistica A A A dell’esercito Stato maggiore di A A A condotta dell’esercito Protezione delle A A A informazioni e delle opere

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O sulle armi RU 2019

Autorità cantonali DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Comandi di circonda- A A A rio cantonali Autorità cantonali di A A A A A A polizia Uffici cantonali delle B B A A A Aa armi Pubblici ministeri A A A A A A

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