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AS 2019 2581

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2019–2023)

Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2019–2023)

Concluso il 15 luglio 2019 Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019

La Confederazione Svizzera, rappresentata da Martina Hirayama, Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, Berna, Svizzera, (di seguito denominata «Confederazione Svizzera»), e l’Institut Max von Laue-Paul Langevin, ILL, Grenoble, Francia una società di diritto francese (société civile) con sede in 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble, Francia, iscritta al Registro del commercio e delle società (RCS) di Grenoble con il numero 779 555 887, rappresentato dal suo Direttore, il professor Helmut Schober, e dal suo Responsabile amministrativo, Alexandre Durand, (di seguito denominato «ILL»), di seguito denominati collettivamente «Parti», riconoscendo il valido contributo degli scienziati svizzeri attivi nel campo della diffusione neutronica alla vita scientifica dell’ILL dal 1988 e nell’intento di esten- dere ulteriormente le loro opportunità di lavorare al reattore a elevato flusso di Grenoble; riconoscendo la particolare posizione occupata dalla Svizzera nel panorama europeo delle sorgenti di neutroni grazie all’esercizio di SINQ, accessibile a utenti dell’UE e dei Paesi associati e Membri scientifici dell’ILL per circa metà del tempo di speri- mentazione; dichiarando di voler cooperare a scopi esclusivamente pacifici; considerando che l’ILL è un’organizzazione senza scopo di lucro; considerando la proficua collaborazione e i contributi apportati dalla Svizzera dal 1988 e l’efficace applicazione dell’Accordo1 sulla partecipazione scientifica della Svizzera all’ILL, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed estintosi il 31 dicembre 2018;

RS 0.423.14 1 RU 2014 2155

2019-0829 2581

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considerando che l’ILL prevede un programma operativo di tre cicli di reattori nel 2019, un ciclo nel 2020, tre cicli nel 2021, tre cicli nel 2022 e tre cicli nel 2023, per una media di 5100 giorni strumento all’anno nel periodo convenuto contrattual- mente2; desiderosi di prolungare la partecipazione per un ulteriore periodo di cinque anni; hanno concluso, riconoscendosi a vicenda la piena facoltà di farlo, un Accordo retto dalle disposizioni seguenti:

Art. 1 Campo d’applicazione dell’Accordo 1.1 Il presente Accordo disciplina le condizioni di partecipazione della Svizzera e dei suoi scienziati al programma e alle attività dell’ILL, inclusi i compiti, gli oneri e i diritti specifici dell’ILL e della Confederazione Svizzera deri- vanti da detta partecipazione per un periodo di cinque anni.

1.2 Conformemente allo statuto dell’ILL, ogni progetto di ricerca previsto e

svolto presso l’ILL deve essere condotto esclusivamente da scienziati civili (progetti di ricerca e personale non militari) con lo scopo di pubblicarne i risultati.

Art. 2 Utilizzo dell’ILL 2.1 Gli utenti della Svizzera hanno lo stesso diritto d’accesso al tempo di radia- zione programmato all’ILL degli utenti dei Paesi associati all’ILL (Francia, Germania e Regno Unito). Gli scienziati della Svizzera possono pertanto sot- toporre proposte di esperimenti a titolo personale o in collaborazione con scienziati di altri Paesi. In quest’ultimo caso almeno due terzi del team di progetto devono provenire da Paesi associati3 o Membri scientifici4 dell’ILL. Inoltre, la Direzione dell’ILL si riserva il diritto di limitare il numero di proposte che prevedono l’impiego di scienziati provenienti da Paesi non membri. La politica generale

2 In occasione del 105° incontro del Comitato di direzione dell’ILL tenutosi dal 29 al 30 novembre 2017 a Roma, i Paesi associati hanno deciso di: – fare il possibile per mantenere il loro livello di contribuzione come specificato nelle «Multiannual Financial Estimates» in modo da permettere all’ILL di operare a piena capacità, di aggiornare i propri strumenti ed effettuare i dovuti lavori di manutenzione; – adoperarsi per garantire che, nei limiti del possibile, ogni introito supplementare otte- nuto dall’ILL sia reinvestito per migliorare l’impianto, per aumentarne (o mantenere costante) l’output scientifico e non per ridurre i loro contributi a favore dell’ILL.

3 Per «Paesi associati» si intendono:

– la Francia, «Centre National de la Recherche Scientifique» e il «Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives»; – la Germania, «Forschungszentrum Jülich GmbH»; – il Regno Unito, «United Kingdom Research and Innovation». 4 Per «Membri scientifici» si intendono tutti i Paesi che hanno aderito al presente Accordo di partecipazione scientifica.

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per la prenotazione e l’assegnazione del tempo di radiazione è pubblicata nel documento «ILL access policy», riportato nell’allegato 15.

2.2 Il tempo di radiazione è assegnato dalla Direzione dell’ILL in base alla

qualità scientifica emersa da una revisione paritaria (peer review), ma sarà comunque proporzionale al contributo annuo versato dalla Confederazione Svizzera. Le proposte sono valutate da sottocomitati composti da scienziati qualificati che presentano rapporto al Consiglio scientifico dell’ILL. Alle proposte approvate è accordato lo stesso sostegno tecnico e di altra natura concesso alle proposte dei Paesi associati all’ILL.

2.3 Su questa base la Confederazione Svizzera ha diritto al 2,4 per cento del

tempo di radiazione dell’ILL, calcolato come media variabile su tre anni di partecipazione scientifica. Il tempo di radiazione assegnato a scienziati di Paesi non associati né Membri scientifici, ma che collaborano con scienziati svizzeri, è preso in considerazione come descritto nella «ILL access policy». Per permettere agli scienziati svizzeri di generare un output il più elevato possibile di risultati scientifici d’eccellenza, conformemente alle esigenze della comunità di ricerca svizzera, verrà compiuto ogni sforzo per adottare misure d’accompagnamento supplementari che permettano agli utenti sviz- zeri di sfruttare fino al 4,5 per cento del tempo di radiazione disponibile. Queste misure d’accompagnamento supplementari si articolano in progetti d’interesse comune tra l’ILL e gli istituti di ricerca o le scuole universitarie svizzere e sono definite in appositi accordi specifici di collaborazione. La realizzazione di tali misure d’accompagnamento è subordinata all’appro- vazione scritta dei Paesi associati. 2.4 A luglio di ogni anno la Direzione dell’ILL e i rappresentanti della Confede- razione Svizzera esaminano il rapporto tra diritto al tempo di radiazione e tempo di radiazione effettivamente concesso alla Confederazione Svizzera in quell’anno. In presenza di una discrepanza si effettuano i seguenti adegua- menti: – in presenza di un sottoutilizzo del tempo di radiazione, l’ILL e la Confederazione Svizzera si adoperano per trovare soluzioni volte ad aumentarlo; – in questo periodo il sovrautilizzo del tempo di radiazione fino a un fat- tore di 1,2 può essere autorizzato dall’ILL a seconda della valutazione del tempo di radiazione effettuata dai sottocomitati del Consiglio scien- tifico conformemente all’articolo 2.2; – in questo periodo il sovrautilizzo del tempo di radiazione al di sopra del fattore di 1,2 può essere autorizzato dall’ILL a seconda della valuta- zione del tempo di radiazione effettuata dai sottocomitati del Consiglio scientifico conformemente all’articolo 2.2 e a condizione che il tempo di radiazione eccessivo sia stato utilizzato per realizzare le misure d’accompagnamento.

5 Non pubblicato.

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Qualora le condizioni che consentono il sovrautilizzo del tempo di radiazio- ne al di sopra del fattore 1,2 non dovessero essere riunite, la Direzione dell’ILL può modificare il tempo di radiazione assegnato agli utenti svizzeri per garantire che l’utilizzo complessivo del tempo di radiazione durante il periodo di tre anni corrisponda ai contributi versati dalla Svizzera. La Con- federazione Svizzera non adeguerà in nessun caso tali contributi. Per determinare la media variabile di tempo di radiazione su tre anni per gli anni 2019 e 2020 viene presa in considerazione la distribuzione di tempo di radiazione negli anni 2017 e 2018.

2.5 Qualora la Confederazione Svizzera non rinnovi la sua partecipazione oltre

il 2023, ogni sovrautilizzo del tempo di radiazione al di sopra del fattore di 1,2 calcolato per tale anno deve essere pagato prima della fine della durata del presente Accordo come definita all’articolo 10.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

3.1 Contributo

Per la sua partecipazione scientifica all’ILL la Confederazione Svizzera versa un contributo annuo, tasse escluse, basato su una quota che varia a seconda della percentuale di tempo di radiazione concordata contrattual- mente ed equivalente, per il periodo 2019−2023, all’uno per cento del bud- get annuo dell’ILL, ossia a 1 029 840 euro (un milione e ventinovemilaotto- centoquaranta euro) per ogni punto percentuale di tempo di radiazione, come definito per il periodo in questione nelle stime finanziarie di lungo termine del 2017 e fissato dal Comitato di direzione in una nota al punto 8.5 «Multi- annual Financial Estimates» in occasione del suo 105° incontro. Per il 2,4 per cento del tempo di radiazione – quota scelta dalla Confedera- zione Svizzera – e senza considerare un eventuale sovrautilizzo al di sopra del fattore di 1,2 conformemente all’articolo 2.4, il contributo annuo medio ammonta a 2 442 300 euro (due milioni e quattrocentoquarantaduemilatre- cento euro) durante i cinque anni coperti dal presente trattato. Il contributo della Confederazione Svizzera è incluso nelle entrate del budget dell’ILL secondo l’articolo 3.3.11 del presente Accordo. La Confederazione Svizzera versa i seguenti contributi finanziari (in euro) e ottiene il diritto ai seguenti tempi di radiazione:

2019 2020 2021 2022 2023

Contributo della 2 724 400 € 2 529 500 € 2 400 100 € 2 306 000 € 2 251 500 € Confederazione Svizzera Percentuale di 2,65 % 2,46 % 2,33 % 2,24 % 2,19 % tempo di radia- zione concordata

I contributi annui per il periodo 2019−2023 sono indicizzati all’inflazione.

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3.2 Pagamento

I contributi finanziari sono richiesti e versati in un’unica rata annuale. I pagamenti devono essere versati sul conto dell’ILL entro il 1° luglio. La richiesta di pagamento deve essere notificata almeno 60 giorni prima di que- sta scadenza.

3.3 Modalità

3.3.1 Nell’interesse degli Associati e dei Membri scientifici l’ILL investe pruden- temente i fondi non immediatamente necessari per far fronte ai suoi obblighi finanziari. 3.3.2 Al termine di ogni trimestre, gli interessi percepiti nel relativo trimestre sono ripartiti tra gli Associati e i Membri scientifici in modo proporzionale ai loro contributi finanziari versati entro la scadenza prevista. 3.3.3 La quota degli interessi destinata alla Confederazione Svizzera è stabilita annualmente in conformità al suo sistema di pagamento. 3.3.4 Se versa il proprio contributo 45 o più giorni prima della scadenza di cui all’articolo 3.2, la Confederazione Svizzera riceve gli interessi per il relativo periodo.

3.3.5 Se non versa il contributo entro la scadenza prevista, la Confederazione

Svizzera non riceve alcun interesse per il relativo anno. 3.3.6 L’ILL si riserva il diritto di addebitare un interesse di mora, applicando il tasso legale per i prestiti vigente in Francia, per la parte del contributo non versata entro 45 giorni dopo la scadenza cui all’articolo 3.2. 3.3.7 Il partner inadempiente deve pagare gli interessi dovuti contemporaneamen- te al contributo associativo non versato. Se non paga gli interessi calcolati sulla parte di contributo non corrisposta, l’ILL trattiene la quota di interessi maturata da tale partner nel corso degli anni precedenti. 3.3.8 Se la Confederazione Svizzera non versa il suo contributo entro 60 giorni dalla scadenza di cui all’articolo 3.2, l’ILL adotta ulteriori misure, quali ad esempio la sospensione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli utenti svizzeri. 3.3.9 Se la Confederazione Svizzera non adempie al suo obbligo di pagamento per un periodo superiore a 90 giorni, l’ILL la avvisa che intende contrarre un prestito bancario o andare in scoperto di conto per sopperire alla quota di contributo non ancora ricevuta. Se quest’ultima non è corrisposta intera- mente nelle sei settimane seguenti, l’ILL può chiedere il prestito o andare in scoperto di conto. In questo caso gli interessi e gli altri costi relativi al presti- to o allo scoperto di conto sono addebitati alla Confederazione Svizzera. 3.3.10 I contributi versati dalla Confederazione Svizzera sono impiegati, in primo luogo e principalmente, per compensare o ridurre il contributo non ancora versato, dovuto dall’ultima richiesta.

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3.3.11 Il contributo della Confederazione Svizzera è inserito nel bilancio dell’ILL e sottostà alle regole generali applicabili a tale bilancio. Per l’utilizzo di detto contributo non è previsto un conto di budget specifico o separato.

3.3.12 Durante il periodo di validità del presente Accordo, la Confederazione

Svizzera riceve i documenti rimessi al Comitato di direzione dell’ILL, com- presi i conti annuali finali e i rapporti della Commissione di verifica dei con- ti dell’ILL e dell’organo di revisione previsto dalla legge.

Art. 4 Partecipazione nei comitati

4.1 La Confederazione Svizzera ha il diritto di inviare un osservatore alle riu-

nioni del Comitato di direzione dell’ILL. La Confederazione Svizzera comunica per iscritto alla Direzione dell’ILL il nominativo della persona designata e la Direzione informa i membri del Comitato di gestione.

4.2 Conformemente ai termini di riferimento e al regolamento interno del Con-

siglio scientifico, la Direzione dell’ILL chiede ai Membri scientifici di nominare candidati per il Consiglio scientifico e per i relativi sottocomitati, con sufficiente anticipo sui tempi necessari per rinnovare tali organi.

4.3 I Membri scientifici dell’ILL nominano di comune accordo un osservatore

da delegare al sottocomitato per le questioni amministrative (SAQ). Notifi- cano la loro scelta per iscritto la Direzione dell’ILL, che ne informa i mem- bri del SAQ.

4.4 I Membri scientifici dell’ILL nominano di comune accordo un osservatore

da delegare agli incontri agli Associati. Notificano la loro scelta per scritto la Direzione dell’ILL, che ne informa gli Associati.

Art. 5 Spese degli scienziati ospiti Gli scienziati della Svizzera le cui proposte sono state accolte sono rimborsati dall’ILL per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per effettuare i previsti esperimenti presso l’ILL, conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL e alle condizioni di cui all’articolo 3.3.

Art. 6 Eleggibilità per posti dell’ILL

6.1 Gli scienziati provenienti dalla Svizzera possono concorrere per i posti

scientifici vacanti dell’ILL, compresi i posti a tempo determinato di post- dottorato e di dottorato. L’apertura dei bandi di concorso per posti a tempo determinato è comunicata alla Confederazione Svizzera per consentire ai candidati svizzeri di presentare le loro candidature. 6.2 L’ILL accoglie studenti post-doc e studenti che lavorano su tesi di dottorato nel campo delle scienze dei neutroni provenienti dalla Svizzera. Per la durata del presente Accordo, la Confederazione Svizzera ha diritto ogni anno a un posto di dottorato finanziato o a un posto post-doc equivalente in termini finanziari. Il processo di selezione dei candidati dottorandi o post-doc sarà gestito dalla Swiss Neutron Scattering Society. D’intesa con il supervisore

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dell’ILL, il presidente della Swiss Neutron Scattering Society e il Direttore della scuola dottorale dell’ILL provvederanno congiuntamente a selezionare il candidato.

6.3 Nel quadro del suo programma dottorale, l’ILL può inoltre accordare agli

studenti svizzeri un posto di dottorato per realizzare una tesi in un campo della diffusione neutronica definito dall’ILL nel bando di concorso. Gli scienziati delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca svizzeri sono autorizzati a presentare proposte di ricerca per ottenere borse di dottorato dell’ILL. Le proposte di ricerca sono valutate e selezionate in base alla qua- lità scientifica nel quadro di una procedura di revisione paritaria.

Art. 7 Collaborazione tra gruppi di ricerca (Collaborating Research Groups, CRG) – Strumenti Conformemente alle disposizioni vigenti all’ILL, la Confederazione Svizzera è autorizzata a partecipare al programma di strumenti CGR dell’ILL.

Art. 8 Gare d’appalto

8.1 Le imprese e le istituzioni svizzere sono considerate nei bandi di concorso

dell’ILL.

8.2 La Confederazione Svizzera nomina un consulente addetto alle gare

d’appalto e ne comunica il nominativo per scritto alla Direzione dell’ILL.

8.3 L’ILL informa il consulente del tipo di gare d’appalto probabilmente indette

negli anni successivi. A sua volta, il consulente assiste l’ILL nel tenere ag- giornato un elenco di potenziali fornitori svizzeri che con ogni probabilità vantano le competenze e l’esperienza necessarie per partecipare ai progetti dell’ILL. 8.4 L’ILL invita i fornitori svizzeri a partecipare alle gare d’appalto se ritiene che dispongano dell’esperienza e delle competenze tecniche necessarie.

Art. 9 Scambi di personale Gli eventuali scambi di personale tra scuole universitarie e/o istituti di ricerca e l’ILL avvengono alle stesse condizioni di quello tra l’ILL e i suoi quattro Associati. Tali scambi concernono tra l’altro: – bandi di concorso per posti scientifici permanenti o a tempo determinato e di posti per ingegneri e tecnici; e – bandi di concorso per scienziati ospiti a lungo o breve termine.

Art. 10 Durata 10.1 Il presente Accordo copre retroattivamente il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

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La Confederazione Svizzera e l’ILL convengono di negoziare la proroga del presente Accordo al più tardi un anno prima della sua scadenza. Tale proro- ga deve essere esplicita e sottostare alle stesse fasi e procedure formali pre- viste per la conclusione del presente Accordo.

10.2 Allo scadere del periodo di partecipazione, l’ILL valuta il tempo di radia-

zione medio utilizzato dalla Confederazione Svizzera nei cinque anni di par- tecipazione scientifica. Se la Confederazione Svizzera dovesse rinnovare la sua partecipazione scientifica, nel nuovo accordo il tempo di radiazione sarà definito tenendo conto di questa media.

10.3 La pianificazione finanziaria a lungo termine è essenziale per il funziona-

mento di un’infrastruttura di ricerca su larga scala come l’ILL. Una parteci- pazione scientifica discontinua è molto difficile da gestire e può avere conseguenze di vasta portata per il funzionamento dell’ILL. Qualsiasi inter- ruzione della partecipazione scientifica da parte della Confederazione Sviz- zera comporta pertanto il pagamento del 50 per cento della quota di parteci- pazione al momento del rinnovo da parte della Confederazione Svizzera. La quota di partecipazione è definita come un contributo dipendente dalla per- centuale di tempo di radiazione concordata contrattualmente, pari all’uno per cento del capitale e delle riserve totali dell’ILL a seconda del suo bilancio contabile, per ogni uno per cento di tempo di radiazione dell’ILL scelto.

Art. 11 Arbitrato La Confederazione Svizzera e l’ILL si sforzano di comporre amichevolmente qual- siasi controversia che potrebbe sorgere. Se non raggiungono un’intesa, la Confede- razione Svizzera e la Direzione dell’ILL nominano un arbitro, la cui decisione è vincolante per entrambe le Parti.

Art. 12 Disposizioni finali

12.1 Il presente Accordo è soggetto al diritto francese.

12.2 Il presente Accordo è stato concluso e firmato in due copie originali nel

luogo e alla data sottoindicati.

Grenoble, 15 luglio 2019

Per la Confederazione Svizzera: Per l’ILL: Gregor Haefliger Helmut Schober Alexandre Durand

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