AS 2019 2971
Scambio di note del 29 giugno 2018/13 agosto 2019 che modifica l'Accordo del 10 marzo 1965 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l'apposizione e la manutenzione dei termini del confine
Scambio di note del 29 giugno 2018/13 agosto 2019 che modifica l’Accordo del 10 marzo 1965 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’apposizione e la manutenzione dei termini del confine
Entrato in vigore il 13 agosto 2019
Traduzione
Ambasciata di Svizzera Parigi, 13 agosto 2019
Al Ministero dell’Europa e degli Affari esteri Parigi
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero dell’Europa e degli Affari esteri e si pregia di riferirsi alla nota del Ministero del 29 giugno 2018 concernente modifiche all’Accordo del 10 marzo 19651 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’apposizione e la manutenzione dei termini del confine, del tenore seguente:
«Il Ministero dell’Europa e degli Affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e si pregia di proporre al Governo della Confederazione Svizzera di modificare il testo dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’apposizione e la manutenzione dei termini del confine, concluso a Parigi il 10 marzo 1965 ed entrato in vigore con scambio di note il 1° aprile 1966, secondo i termini discussi e convenuti tra la dele- gazione francese e la delegazione svizzera durante la riunione della Commissione mista di confine tenutasi sotto la presidenza della Svizzera a Ginevra in data 13 e 14 aprile 2016. Conformemente all’articolo 13 del summenzionato Accordo, la Commissione mista, in riunione ufficiale, ha ritenuto opportuno proporre ai nostri rispettivi Governi modifiche agli articoli 1 e 5 dello stesso Accordo, qui di seguito evidenziate in grassetto, concernenti, da un lato, il riferimento a un sistema comune di localizza- zione geografica, e, dall’altro, l’allentamento dell’obbligo di disboscamento su ogni lato del confine, affinché sull’opportunità di un disboscamento possa di volta in volta decidere la Commissione mista:
1 RS 0.132.349.41
2018-3653 2971
Apposizione e manutenzione dei termini del confine. RU 2019 Scambio di note con la Francia
Art. 1 L’apposizione dei termini del confine – come stabilito nei trattati interna- zionali in vigore fra i due Stati – deve essere fatta e mantenuta in modo che il tracciato risulti ben determinato, ed accertabile in ogni momento, su tutto il suo sviluppo. Ovunque i due Stati abbiano determinato il confine comune in riferimento a un sistema di localizzazione comune, i termini di confine saranno consi- derati come stabiliti in riferimento a tale sistema.
Art. 5 Se il confine attraversa zone boschive, cespugliose o sterpose, deve essere mantenuta disboscata una striscia larga 4 m (2 m su ogni lato), se la Com- missione mista di cui all’articolo 12 del presente Accordo lo ritiene neces- sario. Ciascuno Stato si assume le spese del disboscamento eseguito sul proprio territorio in applicazione del capoverso 1. Il Governo francese propone che la presente nota e la successiva nota di risposta del Governo svizzero costituiscano un accordo mediante scambio di note tra i nostri rispettivi Governi, in vista della modifica di cui sopra degli articoli 1 e 5 dell’Accordo del 1965, e che il presente Accordo mediante scambio di note entri in vigore alla data della Vostra risposta. »
L’Ambasciata si pregia di comunicare al Ministero dell’Europa e degli Affari esteri l’accordo del Consiglio federale svizzero riguardo a quanto sopra esposto.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero dell’Europa e degli Affari esteri l’espressione della sua più alta considerazione.