AS 2019 3069
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
Modifica del 18 settembre 2019
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 22 novembre 20131 sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali è modificata come segue:
Art. 2 Restituzione per corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente Per le corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Restituzione per corse con veicoli stradali dotati di filtro antipartico- lato o di un sistema equivalente e con determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV 1 Per le corse con i seguenti veicoli stradali, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 3a Restituzione per corse con veicoli su rotaia Per le corse con veicoli su rotaia, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta
1 RS 641.612
2019-0593 3069
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2019
sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT.
Art. 3b Restituzione per corse con battelli 1 Per le corse con battelli, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del sup- plemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse: a. sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT; o b. sono effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un’indennità dei costi non coperti ai sensi dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori. 2 Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione ai sensi del capoverso 1 anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.
Art. 3c Restituzione per corse di sostituzione, di rinforzo e a vuoto Il diritto alla restituzione ai sensi degli articoli 2–3b vale anche per le corse di sosti- tuzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.
Art. 10 1 La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2: a. lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno; b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco; c. trasporti all’interno del cantiere nell’area della cava; d. taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame). 2 La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 RS 745.1
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2019
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
18 settembre 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2019
Allegato 1 (art. 1)
Agevolazioni fiscali
Gruppo 1
Voce di tariffa3 Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supple- mento fiscale
per 1000 l a 15 °C fr.
Gruppo 1: Trasporti pubblici 2707.
1010 benzolo 154.– esente
2010 toluolo 154.– esente
3010 xilolo 154.– esente
4010 naftalene 154.– esente
5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici 154.– esente
9110 oli di creosoto 154.– esente
9910 altri prodotti della voce 2707 154.– esente
2709 oli greggi di petrolio o di minerali
0010 bituminosi 154.– esente
2710.
1211 benzina e sue frazioni 154.– esente
1212 white spirit 161.50 esente
1219 oli di questa voce 172.80 esente
1911 petrolio:
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 165.60 esente – – secondo l’articolo 2 439.50 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 165.60 esente
1912 olio diesel:
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
1919 oli in questa voce:
– impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
2010 quota di oli minerali in miscele di
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale
3 Vedi RS 632.10, Allegato
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2019
Voce di tariffa3 Designazione della merce Aliquota di favore Impiego
Imposta Supple- mento fiscale
– impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
2711. gas di petrolio e altri idrocarburi
gassosi: – liquefatti:
1110 – – gas naturale 36.90 esente
1210 – – propano 38.80 esente
1310 – – butani 38.80 esente
1410 – – etilene, propilene, butilene
e butadiene 38.80 esente
1910 – – altri 38.80 esente
per 1000 kg fr. – allo stato gassoso:
2110 – – gas naturale 66.70 esente
2910 – – altri 66.70 esente
per 1000 l a 15 °C fr.
2901. idrocarburi aciclici, gassosi
1011 91.80 esente
2110 91.80 esente
2210 91.80 esente
2310 91.80 esente
2411 91.80 esente
2911 91.80 esente
2905.
1110 metanolo 59.90 esente
3826.
0010 quota di oli minerali in miscele di
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale – impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2019