AS 2019 331
Ordinanza del DFI sulle bevande
Ordinanza del DFI sulle bevande
Modifica del 3 gennaio 2019
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Art. 61 cpv. 5 5 Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano a tutti i vini, vini spumanti e vini frizzanti, al mosto d’uva e al vino liquoroso. I vini svizzeri devono inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 27a–27e e 48b dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino.
Inserire prima del titolo del capitolo 2 del titolo 6
Art. 62a Coordinamento dell’esecuzione Nelle aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini (art. 33 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 novembre 20073 sul vino) le autorità esecutive di cui alla legislazione sulle derrate alimentari attuano gli articoli 69–76 e 84–86 conforme- mente alla legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 69 cpv. 2, 3 e 5 Abrogati
Art. 73 Taglio e assemblaggio di vini esteri Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione
2018-3020 331
Bevande. O del DFI RU 2019
estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.
Art. 76 Denominazione specifica 1 La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69– 71 della presente ordinanza e degli articoli 27a–27e dell’ordinanza del 14 novembre
20074 sul vino.
2 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC,
ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione specifica.
3 I vini senza denominazione di origine e senza un’altra denominazione protetta
recano la denominazione specifica «vino» completata dall’indicazione del Paese di produzione come segue: a. Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 75 capoverso 1 let- tera c; o b. se il Paese di produzione del prodotto finale non coincide con quello di ori- gine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto, il Paese di produzione è indica- to in uno dei modi seguenti:
1. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasforma-
zione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi»,
2. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasforma-
zione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi». 4 La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione del colore del vino.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
3 gennaio 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
4 RS 916.140
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