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AS 2019 333

Ordinanza del DFI sui cosmetici

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Modifica del 3 gennaio 2019

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 54 capoverso 1 ODerr, per la voce n. 358 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/20092 si applica quanto segue: «Furocumarine, tra cui Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene, salvo tenori nor- mali negli oli essenziali naturali impiegati. Nei cosmetici, esclusi profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia, nel prodotto finale le furocumarine devono essere pre- senti in quantità inferiori a 1 mg/kg e gli oli essenziali naturali devono essere dosati di conseguenza se in caso di uso normale e ragionevolmente prevedibile il cosme- tico: a. non è da risciacquare; e b. può essere esposto direttamente al sole. »

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

3 gennaio 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 817.023.31

2 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1410, GU L 202 del 3.8.2017, pag. 1.

2018-3021 333

Cosmetici. O del DFI RU 2019

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