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AS 2019 3429

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 16 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2bis 2bis La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per: a. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali; b. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2019.

16 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 946.231.172.7

2019-3001 3429

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2019

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