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AS 2019 3455

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

Modifica del 23 ottobre 2019

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 9 febbraio 20111 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e gli uffici di esecuzione scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull’esecuzione.

Art. 3 cpv. 4 Abrogato

1 RS 281.112.1

2019-2755 3455

Comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento. RU 2019 O del DFGP

Art. 5 cpv. 2 e 3

2 Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.2.01 dell’ottobre 20192; b. delle prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione, versione 2.2.01 dell’ottobre 20193.

3 Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 5a Richieste provenienti dall’esterno del gruppo e-LEF 1 Le richieste presentate per via elettronica a un ufficio d’esecuzione da una persona

fisica o una persona giuridica di diritto pubblico o privato che non assume alcun ruolo in seno al gruppo e-LEF devono essere inviate tramite la piattaforma EasyGov della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)4 o tramite la piattaforma di un Cantone. 2 La piattaforma in questione trasmette le richieste all’ufficio d’esecuzione tramite e-

LEF.

Art. 9 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 23 ottobre 2019 1 Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligato- rio secondo l’articolo 5 capoverso 2 entro il 30 settembre 2020. 2 Fino al 31 dicembre 2022 continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste inviate conformemente allo standard e-LEF 2.1.01 da persone fisiche e giuridiche che hanno aderito al gruppo e-LEF prima del 30 settembre 2020. Lo standard e-LEF 2.1.01 è composto: a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.1.01 dell’agosto 20155; b. del Blue Book (Technical Specification e-LEF 2.1.01) del settembre 2017, inclusa l’appendice (XML Reference e-LEF 2.1.01 del settembre 2017)6.

Art. 9a e 9b Abrogati

2 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch 3 Le prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio elettronico di dati nel settore dell’esecuzione possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

4 www.easygov.swiss

5 Lo schema XML può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch 6 Il Blue Book e le sue appendici possono essere consultati gratuitamente sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia all’indirizzo www.e-lef.ch

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

23 ottobre 2019 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

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