AS 2019 3673
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 nella versione della modifica del 25 aprile
20182 è modificata come segue:
Art. 29b cpv. 1bis e 2 1bis Gli animali devono essere marchiati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare.
2 Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, gli animali
vanno registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare.
II L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20153 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) nella versione della modifica del 30 novembre 20184 è modi- ficato secondo la versione qui annessa.
1 RS 916.404.1 2 RU 2018 2085 3 RS 916.404.2 4 RU 2018 4697
2019-1622 3673
O BDTA RU 2019
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2I numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4 dell’allegato dell’OEm-BDTA si applicano fino al 31 dicembre 2022.
23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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O BDTA RU 2019
Allegato (n. II)
Emolumenti
N. 1 e 2
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,
per esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip 0.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura a posteriori senza
microchip 0.25
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura a posteriori
con microchip 1.25
1.1.3 per animali della specie suina –.25
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna
di cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie
bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti 1.80
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie bovina,
ovina e caprina 2.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo la
tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
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O BDTA RU 2019
Franchi
2 Registrazione di equidi
2.1 Registrazione di un equide 28.50
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per
la prima volta prima del 1° gennaio 2011. 43.–
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