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AS 2019 3869

Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche

Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche

del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25abis capoverso 6 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), ordina:

Art. 1 Tassi di copertura del capitale proprio

Per i seguenti attivi i tassi di copertura del capitale proprio ammontano a:

Attivi Tassi di copertura del capitale proprio

1 Attivo circolante necessario all’azienda

1.1 Liquidità 0%

1.2 Attivi quotati in borsa detenuti a breve termine:

1.2.1 obbligazioni svizzere ed estere in franchi svizzeri 35 %

1.2.2 obbligazioni estere in valuta estera 45 %

1.2.3 azioni svizzere ed estere quotate in borsa 65 %

1.3 Crediti da forniture e prestazioni 40 %

1.4 Altri crediti a breve termine 40 %

1.5 Scorte e prestazioni di servizi non fatturate 40 %

1.6 Ratei e risconti attivi 40 %

2 Attivo fisso necessario all’azienda

2.1 Immobilizzazioni finanziarie:

2.1.1 obbligazioni svizzere ed estere in franchi svizzeri 35 %

2.1.2 obbligazioni estere in valuta estera 45 %

RS 642.142.2 1 RS 642.14

2019-2179 3869

Deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche. O RU 2019

Attivi Tassi di copertura del capitale proprio

2.1.3 azioni svizzere ed estere quotate in borsa 65 %

2.1.4 azioni e quote sociali non quotate in borsa 75 %

2.1.5 Prestiti a persone vicine che:

2.1.5.1 non portano a un risparmio fiscale ingiustificato di cui

all’articolo 25abis capoverso 3 lettera e LAID 15 %

2.1.5.2 portano a un risparmio fiscale ingiustificato di cui

all’articolo 25abis capoverso 3 lettera e LAID 100 %

2.1.6 Prestiti a terzi 40 %

2.2 Partecipazioni di cui all’articolo 28 capoverso 1 LAID 100 %

2.3 Immobilizzazioni materiali:

2.3.1 immobilizzazioni materiali mobili 75 %

2.3.2 immobilizzazioni immateriali immobili:

2.3.2.1 immobili industriali, immobili d’abitazione e terreni

edificabili 55 %

2.3.2.2 Altri immobili 45 %

2.4 Immobilizzazioni immateriali:

2.4.1 immobilizzazioni immateriali acquisite 55 %

2.4.2 immobilizzazioni immateriali prodotte internamente:

2.4.2.1 imposte secondo l’articolo 24b LAID 100 %
2.4.2.2 non imposte secondo l’articolo 24b LAID 55 %

2.5 Capitale sociale o capitale della fondazione non versato 100 %

3 Attivi non necessari all’azienda 100 %

4 Riserve occulte dichiarate secondo l’articolo 24c LAID,

compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta

4.1 se fanno parte del capitale proprio imponibile 100 %

4.2 se non fanno parte del capitale proprio imponibile 0%

Art. 2 Calcolo del capitale proprio di garanzia 1 Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla differenza positiva fra il capitale proprio complessivo fiscalmente determinante e il capitale proprio di base. 2 Il capitale proprio di base si calcola moltiplicando i valori medi degli attivi deter- minanti per l’imposta sull’utile per i tassi di copertura del capitale proprio di cui all’articolo 1 e sommando i risultati.

Deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche. O RU 2019

3 I valori medi determinanti per l’imposta sull’utile si calcolano sulla base dei valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio e alla fine del periodo fiscale. 4 Se un contribuente dispone di imprese, stabilimenti d’impresa o fondi all’estero o in un altro Cantone, il capitale proprio di garanzia si riduce proporzionalmente alla quota dei valori medi di questi attivi determinanti per l’imposta sull’utile rispetto ai valori medi degli attivi complessivi determinanti per l’imposta sull’utile. I valori medi degli attivi determinanti per l’imposta sull’utile sono ponderati in base alla differenza tra un tasso del 100 per cento e il relativo tasso di copertura del capitale proprio di cui all’articolo 1.

Art. 3 Aliquota dell’interesse figurativo (art. 25abis cpv. 4 primo periodo LAID) 1 L’aliquota dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni nell’ultimo giorno di negoziazione dell’anno civile che precede l’inizio del periodo fiscale. In caso di rendimento negativo, l’aliquota ammonta allo 0 per cento.

2 L’aliquota dell’interesse figurativo è pubblicata annualmente dall’Amministra-

zione federale delle contribuzioni.

Art. 4 Crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine (art. 25abis cpv. 4 secondo periodo LAID)

La quota del capitale proprio di garanzia che consiste in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine corrisponde alla quota del valore medio di questi crediti determinante per l’imposta sull’utile rispetto al valore medio degli attivi determinante per l’imposta sull’utile dopo l’applicazione dell’articolo 2 capoverso 4. I valori medi degli attivi determinanti per l’imposta sull’utile sono ponderati in base alla differenza tra un tasso del 100 per cento e il relativo tasso di copertura del capitale proprio di cui all’articolo 1.

Art. 5 Calcolo dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia 1 Le spese a titolo di interessi determinanti si calcolano moltiplicando il capitale proprio di garanzia per l’aliquota dell’interesse figurativo. 2 Le spese a titolo di interessi sul capitale proprio di garanzia che consiste in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine si calcolano moltiplicando questa quota del capitale proprio di garanzia per un’aliquota conforme al mercato.

Deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche. O RU 2019

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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