AS 2019 5007
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi e le immunità dell'Associazione in Svizzera
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi e le immunità dell’Associazione in Svizzera
Concluso il 18 novembre 2019 Entrato in vigore il 18 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, dall’altro, desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità dell’Asso- ciazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Capacità giuridica Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica in Svizzera dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero fondata nel 2013 (di seguito «Associazione dell’ICoC»).
Art. 2 Libertà d’azione
1 Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione
dell’Associazione dell’ICoC. 2 Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
RS 0.192.122.935.4
2019-1227 5007
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con l’Associazione dell’ICoC RU 2019
Art. 3 Inviolabilità degli archivi Gli archivi dell’Associazione dell’ICoC e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.
Art. 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione Nel quadro delle sue attività, l’Associazione dell’ICoC beneficia dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, e dell’immunità di esecuzione, tranne: a) in singoli casi nei quali tale immunità è stata formalmente revocata dal diret- tore esecutivo dell’Associazione dell’ICoC o dalla persona da egli designata; b) in caso di un’azione di responsabilità civile intentata contro l’Associazione dell’ICoC per ogni danno provocato da veicoli che gli appartengono o che circolano per suo conto; c) in caso di vertenza che emana dal diritto del lavoro; d) in caso di pignoramento, disposto da una decisione giudiziaria, degli stipen- di, salari e altri emolumenti dovuti dall’Associazione dell’ICoC a uno dei suoi funzionari o a qualsiasi altra persona che intrattiene un rapporto di lavo- ro con essa; e) in caso di contenzioso di natura contrattuale tra l’Associazione dell’ICoC e fornitori o prestatori di servizio; f) in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedu- ra avviata a titolo principale dall’Associazione dell’ICoC; g) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale emanata in applicazione dell’articolo 23 del presente Accordo; h) in caso di contenzioso tra un’entità che ha richiesto lo statuto di membro dell’Associazione dell’ICoC e quest’ultima in merito al processo di ade- sione.
Art. 5 Rinuncia all’immunità di giurisdizione e di esecuzione
1 L’Associazione dell’ICoC rinuncerà alla propria immunità di giurisdizione e di
esecuzione se, in una procedura giudiziaria relativa ad accuse di gravi violazioni dei diritti umani, la produzione di documenti, di dati o di altre informazioni in suo possesso è necessaria per salvaguardare i diritti della vittima.
2 L’Associazione dell’ICoC rinuncerà alla propria immunità di giurisdizione e di
esecuzione anche in tutti i casi in cui ritiene che l’immunità intralci l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare i propri interessi. 3 L’Associazione dell’ICoC consegnerà, tramite il Dipartimento federale degli affari esteri o direttamente all’autorità richiedente, i documenti, i dati o le altre informa- zioni richiesti.
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Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni Le pubblicazioni e le comunicazioni dell’Associazione dell’ICoC non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 7 Regime fiscale 1 L’Associazione dell’ICoC, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Tuttavia, per gli immo- bili e i redditi che ne derivano l’esonero si applica unicamente a quelli di proprietà dell’Associazione dell’ICoC e che vengono utilizzati dai suoi servizi.
2 L’Associazione dell’ICoC è esonerata dalle imposte di cui al capoverso 1.
3 Conformemente alla legislazione svizzera, l’Associazione dell’ICoC è esonerata
dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati al proprio uso ufficiale e per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizio in Svizzera da contri- buenti, nonché per tutti gli acquisti di prestazioni soggette all’imposta sugli acquisti. 4 L’Associazione dell’ICoC non è esonerata dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) sui beni importati. 5 L’Associazione dell’ICoC è esonerata da tutte le tasse di Confederazione, Cantoni e Comuni purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di determinate prestazioni di servizi.
6 Conformemente alla legislazione svizzera, su richiesta dell’Associazione
dell’ICoC l’esonero dall’IVA si effettua alla fonte ed eccezionalmente mediante rimborso. Se occorre, gli altri esoneri menzionati saranno accordatati mediante rimborso su richiesta dell’Associazione dell’ICoC e applicando una procedura che dovrà essere convenuta tra quest’ultima e le autorità svizzere competenti.
Art. 8 Libera disposizione dei fondi L’Associazione dell’ICoC può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 9 Sicurezza sociale In quanto datore di lavoro, l’Associazione dell’ICoC è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazio- ne invalidità, di assicurazione contro la disoccupazione, di indennità per perdita di guadagno, di regime delle indennità familiari e di previdenza professionale obbliga- toria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché in materia di assicurazione malattie.
Art. 10 Personale straniero Il Consiglio federale esonera l’Associazione dell’ICoC dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
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Art. 11 Prevenzione degli abusi
1 L’Associazione dell’ICoC e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni
momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri. 2 Nel presente Accordo niente pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.
Art. 12 Controversie d’ordine privato L’Associazione dell’ICoC prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente le controversie di diritto privato che non possono essere sotto- poste a un tribunale ordinario in virtù delle immunità previste dal presente Accordo.
Art. 13 Non responsabilità della Svizzera Per la Svizzera l’attività sul suo territorio dell’Associazione dell’ICoC non comporta nessuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni i quest’ultima o del suo personale.
Art. 14 Sicurezza della Svizzera 1 È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare tutti i prov- vedimenti necessari per tutelare la sicurezza della Svizzera. 2 Qualora ritenesse necessario applicare il capoverso 1 del presente articolo, il Con- siglio federale svizzero deve mettersi in contatto con l’Associazione dell’ICoC, alla massima rapidità consentita dalle permettano per stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggerne gli interessi. 3 L’Associazione dell’ICoC collabora con le autorità svizzere per evitare qualsivo- glia pregiudizio alla sicurezza della Svizzera risultante dalla propria attività.
Art. 15 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’ese- cuzione del presente Accordo.
Art. 16 Composizione delle controversie 1 Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo che le Parti non sono state in grado di comporre mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. 2 Il Consiglio federale svizzero e l’Associazione dell’ICoC designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
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3 I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro che presiede- rà il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia su doman- da dell’una o dell’altra Parte.
4 Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5 La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella contro- versia.
Art. 17 Revisione dell’Accordo 1 Il presente Accordo può essere rivisto in qualsiasi momento su domanda dell’una o dell’altra Parte. 2 In tale eventualità, le due Parti si mettono d’accordo sulle modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 18 Denuncia dell’Accordo 1 Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile. 2 D’intesa tra le Parti, il preavviso può essere più breve, ma sempre per la fine di un anno civile.
Art. 19 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna, il 18 novembre 2019, in duplice copia, in lingua francese.
Per il Per Consiglio federale svizzero: l’Associazione dell’ICoC: Corinne Cicéron Bühler Jamie A. Williamson
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