AS 2019 5033
Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive
Traduzione
Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive
Conclusa a Saint-Denis il 3 luglio 2016 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 novembre 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2020
Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati parte della Convenzione culturale europea (STE n. 18)2, firmatari della presente Convenzione, considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri; interessati al diritto all’integrità fisica e alla legittima aspettativa delle persone di assistere a incontri calcistici e ad altre manifestazioni sportive senza timore di vio- lenza, disordini pubblici o altre attività criminali; interessati a rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive gradevoli e accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente può avere, in occasione di queste manifestazioni, un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e pubblica; consapevoli della necessità di promuovere l’inclusione di tutte le parti interessate al fine di garantire un ambiente sicuro in occasione di incontri calcistici e di altre mani- festazioni sportive; consapevoli della necessità di preservare lo Stato di diritto all’interno e in prossimità degli stadi di calcio e di altri stadi sportivi, nel tragitto da e verso gli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori; riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell’organiz- zazione e gestione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d’Europa, quali la coesione sociale, la tolleranza, il rispetto e la non discriminazione;
RS 0.415.31 1 RU 2019 5031 2 RS 0.440.1
2018-0283 5033
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consapevoli delle differenze tra gli Stati sul piano costituzionale, giudiziario, cultu- rale e storico, e della natura e della gravità dei problemi in materia di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati agli incontri calcistici e alle altre manifestazioni spor- tive; consapevoli della necessità di tenere pienamente conto delle legislazioni nazionali e internazionali che disciplinano temi quali la protezione dei dati, la reintegrazione degli autori di reati e i diritti umani; riconoscendo che molteplici enti pubblici e privati e altre parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno come obiettivo comune quello di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per le persone e coscienti che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una serie di misure interdipendenti che si sovrappongono fra loro; riconoscendo che la sovrapposizione di queste misure richiede che gli enti com- petenti sviluppino partenariati efficaci a livello internazionale, nazionale e locale al fine di elaborare e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nel quadro degli incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive; riconoscendo che gli eventi che si verificano al di fuori degli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi all’interno degli stadi e viceversa; riconoscendo che la consultazione con le principali parti interessate, in particolare i tifosi e le comunità locali, può aiutare gli enti competenti a ridurre i rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica e a creare un’atmosfera accogliente all’in- terno e al di fuori degli stadi; decisi a cooperare e a intraprendere azioni comuni per ridurre i rischi per la sicu- rezza fisica e la sicurezza pubblica in occasione di incontri calcistici e di altre mani- festazioni sportive allo scopo di offrire un’esperienza piacevole agli spettatori, ai partecipanti e alle comunità locali; sulla base della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE n. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 19853 (di seguito, «Convenzione n. 120»); tenendo conto che l’ampia esperienza acquisita e le buone prassi europee hanno
portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e basato sul partenariato in materia di sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, espresso in partico- lare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal Comitato permanente della Convenzione n. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015, hanno convenuto quanto segue:
3 RS 0.415.3
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Art. 1 Campo di applicazione 1 Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione nel qua- dro di incontri o tornei calcistici disputati nel loro territorio da società di calcio pro- fessionistiche e da squadre nazionali. 2 Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o ad altre manifestazioni sportive disputate nel loro territorio, compresi gli incon- tri calcistici a carattere dilettantistico, in particolare in circostanze che comportano rischi per la sicurezza fisica o la sicurezza pubblica.
Art. 2 Scopo Lo scopo della presente Convenzione è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A questo scopo, le Parti: a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicu- rezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi, fondato su uno spirito di par- tenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale; b. provvedono affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un’influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi; c. tengono conto delle buone prassi nell’elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
Art. 3 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. «misura di sicurezza fisica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di proteggere la salute e il benessere delle persone e dei gruppi che assistono o partecipano a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio, o che risie- dono o lavorano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione; b. «misura di sicurezza pubblica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di prevenire, ridurre il rischio e/o contrastare qual- siasi atto violento oppure altri disordini o attività criminali in occasione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio; c. «misura relativa ai servizi» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un’altra manifesta- zione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;
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d. «ente» designa ogni organo pubblico o privato dotato di responsabilità costi- tuzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo per quanto concerne l’elaborazione e l’attuazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o relativa ai servizi correlata a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio; e. «parte interessata» designa spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non dispongono di responsabilità legislative o regolamentari ma che possono contribuire in modo determinante a rendere gli incontri calcistici o le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pub- blica, e accoglienti, all’interno o al di fuori degli stadi; f. «approccio integrato» designa il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e rela- tive ai servizi correlate a incontri calcistici e ad altre manifestazioni sportive si sovrappongono costantemente, sono interdipendenti in termini di impatto, devono essere equilibrate e non possono essere concepite o attuate singolar- mente; g. «approccio pluri-istituzionale integrato» designa il riconoscimento che i compiti e le azioni di ogni ente che partecipa alla pianificazione e allo svol- gimento di attività correlate al calcio o ad altri sport devono essere coordi- nati, complementari, proporzionati e concepiti e attuati come parte di una strategia globale in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi; h. «buone prassi» designa le misure applicate in uno o più Paesi che si sono rilevate particolarmente efficaci per raggiungere gli scopi o gli obiettivi per- seguiti; i. «ente competente» designa l’organo (pubblico o privato) coinvolto nell’or- ganizzazione e/o nella gestione di un incontro calcistico o di un’altra mani- festazione sportiva che si disputa all’interno o al di fuori di uno stadio.
Art. 4 Strutture di coordinamento interno 1 Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento nazionali e locali allo scopo di concepire e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi a livello nazionale e locale. 2 Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento per identifi- care, analizzare e valutare i rischi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pub- blica e i servizi nonché per consentire la condivisione di informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi. 3 Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento coinvolgano tutti i prin- cipali enti pubblici e privati competenti per le questioni inerenti alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nell’ambito della manifestazione, sia all’interno sia all’esterno del luogo dove essa si svolge.
4 Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento tengano pienamente
conto dei principi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi
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enunciati nella presente Convenzione e affinché strategie nazionali e locali siano svi- luppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali.
5 Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo
nazionale precisi i compiti e le responsabilità rispettive degli enti competenti e che tali compiti siano complementari, compatibili con un approccio integrato nonché ampiamente compresi a livello strategico e operativo.
Art. 5 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi
1 Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo
nazionale imponga agli organizzatori di manifestazioni di garantire, d’intesa con gli altri enti partner, un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, per tutti i partecipanti e gli spettatori.
2 Le Parti provvedono affinché le autorità pubbliche competenti adottino regola-
menti o dispositivi volti a garantire l’efficacia delle procedure di omologazione degli stadi, dei dispositivi di certificazione e delle norme di sicurezza fisica in generale e ne assicurino l’applicazione, il monitoraggio e l’attuazione. 3 Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che la progettazione degli stadi, le relative infrastrutture e i dispositivi di gestione della folla siano conformi agli standard e alle buone prassi nazionali e internazionali. 4 Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad assicurare che gli stadi garantiscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti i gruppi della popolazione, inclusi bam- bini, anziani e persone disabili, e offrano in particolare impianti sanitari, punti di ristoro e una buona visuale per tutti gli spettatori. 5 Le Parti provvedono affinché i dispositivi di carattere operativo adottati negli stadi siano completi, prevedano un’efficace collaborazione con la polizia, i servizi di emergenza e gli enti partner, comprendano politiche e procedure chiare riguardanti questioni che potrebbero avere un impatto sulla gestione della folla e i relativi rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica, in particolare: – l’uso di pezzi pirotecnici; – comportamenti violenti o illeciti; e – comportamenti razzisti o discriminatori. 6 Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che tutto il personale del settore pubblico e privato, incaricato di rendere gli incontri calcistici e le altre mani- festazioni sportive sicuri sul piano della sicurezza fisica e pubblica e accoglienti, sia equipaggiato e istruito in maniera tale da poter svolgere le proprie funzioni in modo efficace e appropriato. 7 Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad evidenziare la necessità che i gioca- tori, gli allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti agiscano confor- memente ai principi fondamentali dello sport, quali la tolleranza, il rispetto e il fair
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play, e riconoscano che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo sul comportamento degli spettatori.
Art. 6 Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici 1 Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell’organizza- zione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive in luoghi pubblici, tra cui le autorità municipali, la polizia, le comunità e le imprese locali, i rappresentanti dei tifosi, le società di calcio e le associazioni nazionali a collaborare, in particolare al fine di: a. valutare i rischi e predisporre le misure preventive appropriate al fine di minimizzare i disordini e fornire rassicurazioni alla comunità e alle imprese locali, segnatamente quelle che si trovano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione o nei luoghi di proiezione pubblica; b. creare per i tifosi un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pub- blica, e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo la manifestazione o nei luoghi dove si presume che i tifosi si recheran- no di propria iniziativa, nonché nel tragitto da e verso la città e/o lo stadio. 2 Le Parti provvedono affinché la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del tragitto da e verso lo stadio.
Art. 7 Piani di soccorso e intervento in caso di emergenza Le Parti provvedono affinché siano sviluppati piani pluri-istituzionali di soccorso e intervento in caso di emergenza e che questi piani siano testati e perfezionati nel corso di regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare e ammi- nistrativo nazionale precisa a quale ente spetta avviare, dirigere e certificare le eser- citazioni.
Art. 8 Rapporti con i tifosi e le comunità locali 1 Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comu- nicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, compresi i rappre- sentanti dei tifosi e le comunità locali, basata sul principio del dialogo e mirante a instaurare uno spirito di partenariato e una collaborazione costruttiva nonché a indi- viduare soluzioni per potenziali problemi. 2 Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a progetti pluri-istituzionali di carattere sociale, educativo, di prevenzione della crimi- nalità o ad altri progetti orientati alla comunità, destinati a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, società e associazioni sportive e gli enti responsabili per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica.
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Art. 9 Strategie e operazioni di polizia 1 Le Parti provvedono affinché delle strategie di polizia siano sviluppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali e che siano compatibili con il più ampio approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
2 Le Parti provvedono affinché le strategie di polizia tengano conto delle buone
prassi, concernenti in particolare la raccolta di informazioni, la valutazione costante dei rischi, il dispiegamento di forze in funzione dei rischi, l’intervento proporzionato per prevenire un aumento dei rischi o dei disordini, il dialogo efficace con i tifosi e la popolazione in generale, la raccolta di prove di attività criminali nonché la tras- missione di queste prove alle competenti autorità di perseguimento penale. 3 La Parti provvedono affinché la polizia collabori in partenariato con gli organiz- zatori, i tifosi, le comunità locali e le altre parti interessate allo scopo di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per tutti gli interessati.
Art. 10 Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti 1 Le Parti adottano tutte le misure possibili per ridurre il rischio che persone o gruppi partecipino ad atti violenti o disordini o li organizzino. 2 Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, provvedono affin- ché siano adottate misure di esclusione efficaci, adeguate alla natura del rischio e al luogo in cui si manifesta, al fine di scoraggiare e prevenire atti di violenza e dis- ordini. 3 Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, cooperano per assi- curare che alle persone che commettono reati all’estero siano comminate sanzioni adeguate nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di citta- dinanza. 4 Se del caso e in conformità con il diritto nazionale e internazionale, le Parti valu- tano se autorizzare le competenti autorità giudiziarie o amministrative a comminare sanzioni alle persone che hanno causato atti violenti e/o disordini legati al calcio o che vi hanno contribuito, con la possibilità di imporre restrizioni di viaggio per manifestazioni calcistiche organizzate in un altro Paese.
Art. 11 Cooperazione internazionale 1 Le Parti cooperano strettamente in tutte le questioni contemplate dalla presente Convenzione e nelle questioni ad essa correlate, al fine di rafforzare per quanto pos- sibile la cooperazione nel quadro di manifestazioni internazionali, condividere espe- rienze e partecipare allo sviluppo di buone prassi. 2 Le Parti, fatte salve le vigenti disposizioni nazionali, in particolare la ripartizione delle competenze tra i diversi servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto nazionale d’informazione sul calcio (PNIC). Il PNIC:
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a. funge da unico punto di contatto diretto per lo scambio di informazioni (stra- tegiche, operative e tattiche) relative a incontri calcistici di dimensione inter- nazionale; b. scambia dati personali in conformità con le norme nazionali e internazionali applicabili; c. facilita, coordina e organizza l’attuazione della cooperazione internazionale di polizia relativa a incontri calcistici di dimensione internazionale; d. deve essere in grado di svolgere con efficacia e rapidità i compiti che gli sono assegnati. 3 Le Parti provvedono inoltre affinché il PNIC rappresenti una fonte nazionale di conoscenze riguardanti le operazioni di polizia correlate a incontri calcistici, le dina- miche dei tifosi e i rischi derivanti per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica. 4 Ogni Parte notifica per iscritto al Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, istituito dalla presente Convenzione, la desi- gnazione e i dati di contatto del proprio PNIC e qualsiasi loro successiva modifica. 5 Le Parti cooperano a livello internazionale condividendo le buone prassi e le infor- mazioni relative a progetti preventivi, educativi e informativi nonché all’istituzione di partenariati con tutti gli enti coinvolti nell’attuazione di iniziative nazionali e locali, orientate alle comunità locali e ai tifosi o da essi organizzate.
Clausole procedurali
Art. 12 Comunicazione di informazioni Ciascuna Parte trasmette al Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, tutte le informazioni pertinenti sulle misure legislative e di altro tipo inerenti al calcio o ad altri sport, da essa adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Con- venzione.
Art. 13 Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive 1 Ai fini della presente Convenzione è istituito il Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive (di seguito: «Comitato»).
2 Ciascuna Parte della presente Convenzione può essere rappresentata in seno al
Comitato da uno o più delegati dei principali enti governativi, preferibilmente dotati di responsabilità per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica nello sport, e dal PNIC. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto.
3 Ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa o Stato Parte della Convenzione
culturale europea che non sia parte della presente Convenzione nonché qualsiasi
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Stato non membro che sia parte della Convenzione n. 120 può essere rappresentato in seno al Comitato in veste di osservatore.
4 Il Comitato può invitare con decisione unanime qualsiasi Stato non membro del
Consiglio d’Europa, che non sia parte della presente Convenzione o della Conven- zione n. 120, e qualsiasi organizzazione interessata ad essere rappresentata a parteci- pare in veste di osservatore a una o più delle sue riunioni. 5 Il Comitato è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tiene la sua prima riunione entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Successivamente si riunisce almeno una volta all’anno. Si riunisce inoltre ogniqual- volta lo richieda la maggioranza delle Parti. 6 La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato. 7 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato redige il suo regolamento interno e lo adotta per consenso.
Art. 14 Compiti del Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive 1 Il Comitato è incaricato di monitorare l’attuazione della presente Convezione. In particolare può: a. rivedere periodicamente le disposizioni della presente Convenzione ed esa- minare qualsiasi modifica che potrebbe essere necessaria; b. tenere consultazioni e, se del caso, scambiare informazioni con le organizza- zioni interessate; c. formulare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione sulle misu- re da adottare ai fini della sua attuazione; d. raccomandare le misure appropriate per garantire l’informazione del pub- blico sulle attività svolte nel quadro della presente Convenzione; e. presentare al Comitato dei Ministri raccomandazioni circa l’opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione; f. formulare proposte atte a migliorare l’efficacia della presente Convenzione; g. facilitare la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati. 2 Il Comitato, previo il consenso delle Parti interessate, controlla il rispetto della presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire loro consulenza e supporto per l’attuazione della presente Conven- zione. 3 Il Comitato raccoglie anche le informazioni fornitegli dagli Stati Parte conforme- mente all’articolo 12 e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Conven-
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zione. In particolare, può informare ogni Stato Parte in merito alla designazione di un nuovo PNIC e diffonderne i dati di contatto. 4 Per l’adempimento dei propri compiti, il Comitato può, di propria iniziativa, orga- nizzare riunioni di gruppi di esperti.
Art. 15 Emendamenti 1 Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
2 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunica qualsiasi proposta di
emendamento agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Euro- pa che abbia aderito alla Convenzione n. 120 prima dell’apertura alla firma della presente Convenzione e a qualsiasi Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 18.
3 Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comuni-
cato al Comitato almeno due mesi prima della riunione in cui l’emendamento deve essere esaminato. Il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere concernente l’emendamento proposto. 4 Il Comitato dei Ministri esamina l’emendamento proposto nonché qualsiasi parere sottoposto dal Comitato e può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa4. 5 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti ai fini della sua accettazione conformemente alle rispettive procedure interne.
6 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo
entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato l’emendamento.
Clausole finali
Art. 16 Firma
1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa, degli Stati Parte della Convenzione culturale europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segna-
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tamente nelle partite di calcio (STE n. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 ago- sto 1985, prima della data di apertura alla firma della presente Convenzione. 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segre- tario Generale del Consiglio d’Europa. 3 Uno Stato Parte della Convenzione n. 120 non può depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Con- venzione o se non la denuncia contemporaneamente. 4 Nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approva- zione conformemente al paragrafo precedente, uno Stato contraente può dichiarare che continuerà ad applicare la Convenzione n. 120 fino all’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 1.
Art. 17 Entrata in vigore 1 La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione con- formemente alle disposizioni dell’articolo 16. 2 Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 18 Adesione di Stati non membri 1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo aver consultato le Parti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa5 e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a un seggio nel Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3 Una Parte che non è membro del Consiglio d’Europa contribuisce al finanziamento del Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni spor- tive secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.
5 RS 0.192.030
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Art. 19 Effetti della Convenzione 1 Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Conven- zione n. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, continuano ad applicarsi gli articoli 4 e 5 della Convenzione n. 120. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione n. 120 ma tale denuncia non ha ancora effetto al momento della rati- fica della presente Convenzione, si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 2.
Art. 20 Applicazione territoriale 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di rati- fica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà. 2 Con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Parte può, in seguito, estendere in qualsiasi momento l’applicazione della pre- sente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Con- venzione entrerà in vigore per tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti può essere riti- rata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indiriz- zata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 21 Denuncia
1 Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione con una
notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un
periodo di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segre- tario Generale.
Art. 22 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma conformemente all’articolo 16; b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione conformemente agli articoli 16 e 18;
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c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 17 e 18; d. ogni proposta di emendamento od ogni emendamento adottato conforme- mente all’articolo 15 e la data di entrata in vigore di questo emendamento; e. ogni dichiarazione formulata conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 20; f. ogni denuncia notificata conformemente all’articolo 21; g. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la pre- sente Convenzione.
In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Saint-Denis, il 3 luglio 2016, in inglese e francese, i due testi facenti ugual- mente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione culturale europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 29 novembre 2019
Stati parte Ratifica Entrata in vigore
Azerbaigian* 11 dicembre 2018 1° febbraio 2019 Spagna* 6 settembre 2019 1° novembre 2019 Francia* 6 febbraio 2017 1° novembre 2017 Moldova* 10 gennaio 2018 1° marzo 2018 Monaco* 2 marzo 2017 1° novembre 2017 Norvegia* 11 dicembre 2017 1° febbraio 2018 Polonia* 18 settembre 2017 1° novembre 2017 Portogallo 19 giugno 2018 1° agosto 2018 Russia 3 ottobre 2017 1° dicembre 2017 Repubblica Ceca 16 maggio 2019 1° luglio 2019 Svizzera 21 novembre 2019 1° gennaio 2020 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle riserve e dichiarazioni della Svizzera. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int o richiesti alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
Approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica RU 2019 e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica RU 2019 e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.