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AS 2019 669

Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione

Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

del 1° febbraio 2019

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino, ordina:

Art. 1 Attestato di controllo della qualità per l’esportazione Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 2 Controllo della qualità 1 L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:

a. per il mosto d’uva e il succo d’uva:

1. densità,

2. estratto secco totale,

3. acidità totale,

4. acidità volatile,

5. acidità citrica,

6. anidride solforosa totale;

b. per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:

1. titolo alcolometrico volumico totale,

2. titolo alcolometrico volumico effettivo,

3. estratto secco totale,

4. acidità totale,

5. acidità volatile,

RS 916.145.211 1 RS 916.140

2018-3280 669

Controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati RU 2019 all’esportazione. O dell’UFAG

6. acidità citrica,

7. anidride solforosa totale.

2 A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate

analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.

Art. 3 Domande di attestato per il controllo della qualità

1 Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate

all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo. 2 Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda. 3 I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda. 4 Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.

Art. 4 Controllo e rapporto d’analisi

1 I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.

2 Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effet- tuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/2732 sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.

Art. 5 Numero di riferimento Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19983 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.

2 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017,

GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1. 3 RU 1999 609, 2002 1381

Controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati RU 2019 all’esportazione. O dell’UFAG

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

1° febbraio 2019 Ufficio federale dell’agricoltura: Andrea Leute

Controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati RU 2019 all’esportazione. O dell’UFAG

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