AS 2019 911
Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica dell’8 marzo 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20091 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 49 lett. b e c Sono considerati medicinali: b. i medicamenti pronti per l’uso che ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 2ter LATer non sono soggetti all’obbligo di omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo; c. i medicamenti pronti per l’uso che hanno ottenuto un’omologazione tempo- ranea ai sensi dell’articolo 9a LATer o un’autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 9b LATer;
Art. 135a Comunicazione di dati all’Ufficio federale di statistica (art. 76b e 76d lett. d LIVA)
L’AFC può accordare all’Ufficio federale di statistica (UST) l’accesso ai rendiconti d’imposta mediante una procedura di richiamo ai fini dell’esecuzione di rilevazioni statistiche, sempreché il contribuente abbia autorizzato l’UST a procurarsi tali dati presso l’AFC.
1 RS 641.201
2018-3791 911
O sull’IVA RU 2019
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 gennaio 20112 sul numero d’identificazione
delle imprese
Art. 4 cpv. 4 4 Esso può trattare dati relativi a mutazioni nei registri di cui all’articolo 3 capover- so 1, se ciò è necessario per identificare in modo inequivocabile le unità IDI. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. I dati che non sono menzionati all’articolo 9 non sono iscritti nel registro IDI.
2. Ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese
e degli stabilimenti
Art. 3a cpv. 3
3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.
8 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 431.031 3 RS 431.903
912