AS 2020 1169
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
Modifica del 13 marzo 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20161 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Possono essere erogati aiuti finanziari per i costi generati dalla fornitura di presta- zioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
Art. 3 cpv. 1 lett. b, c e d
1 Le organizzazioni devono:
b. disporre di una rappresentanza appropriata di membri provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche; c. disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche; d. essere rappresentative all’interno delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
1bis Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste. 2 Indice un concorso per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per l’inoltro delle richieste è comunicata nel quadro del concorso.
1 RS 442.124
2020-0211 1169
Regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori RU 2020 culturali professionisti. O del DFI
5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno preceden- te previsto dal contratto di prestazioni.
Art. 7, frase introduttiva e lett. b I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a: b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanzia- rio concesso;
Art. 8 Scambio 1 Una volta all’anno l’UFC invita i singoli beneficiari di aiuti finanziari ad un incon- tro per un bilancio generale.
2 L’UFC può organizzare altri incontri.
Art. 9a Disposizioni transitorie della modifica del 13 marzo 2020 1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 marzo 2020 si applica il diritto previgente. 2 Le organizzazioni che negli anni 2017–2020 hanno beneficiato di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 della modifica del 13 marzo 2020 possono ricevere un contributo unico per l’anno 2021. L’UFC decide l’ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2020.
13 marzo 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset