AS 2020 131
Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche
Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 luglio 20161 sul registro LPPsi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:
b. i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale;
Art. 3 cpv. 1 lett. g e h, 2, frase introduttiva e lett. c 1 Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi: g. i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio nonché il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile; h. i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con Paese e data di rilascio, il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile nonché la data del riconoscimento da parte della Commissione delle profes- sioni psicologiche (PsiCo); 2 Per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene: c. i Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione (Cantoni di autorizzazione), con data di rilascio e, se del caso, la data della scadenza dell’autorizzazione;
1 RS 935.816.3
2019-1834 131
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Art. 4 cpv. 1 lett. b
1 L’UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:
b. per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2.
Art. 5, frase introduttiva e lett. b La PsiCo iscrive nel registro delle professioni psicologiche: b. per le persone annunciate secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e e 3 lettera c.
Art. 6 cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e lett. f e g 1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicolo- giche: b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante
90 giorni secondo l’articolo 23 LPPsi, la data dell’annuncio.
2 Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale: f. i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabi- lità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto; g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabi- lità professionale, con il motivo e la data della decisione.
Art. 11 cpv. 3 3I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta.
Art. 12 cpv. 2 2 Mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b unicamente su domanda scritta.
Art. 19 cpv. 1 lett. a, 2bis e 3bis 1 Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere: a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e
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2bis Per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’arti- colo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere. 3bis Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
Art. 21 Abrogato
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 3–8 e 10–17) Sezioni «Dati personali di base», «Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento» e «Dati sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione»
Dati nel registro Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi
Pubbl. UFSP Cantoni PsiCo Org. perf. PI UST
Dati personali di base Cognome e nome/i L A L A B, E E G Cognome/i precedente/i* L A L A B, E E G Data di nascita* L A L A B, E E G Anno di nascita L A L A B, E E G Sesso L A L A B, E E G Lingua di corrispondenza* L A L A B, E E G Cittadinanza/e L A L A B, E E G Numero d’identificazione della persona (GLN) L A L A L E G Numero d’identificazione delle imprese (IDI) L L L L L E A Data del decesso* A C C C G
Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento Diploma universitario svizzero in psicologia riconosciuto L A L L B, E E G con data e luogo di rilascio Diploma universitario estero in psicologia riconosciuto L L L A L E G con data e Paese di rilascio
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Dati nel registro Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi
Pubbl. UFSP Cantoni PsiCo Org. perf. PI UST
Titolo federale di perfezionamento con data e luogo di rilascio; L A L L B, E E G nome del ciclo di perfezionamento e sua organizzazione responsabile Titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data e Paese L L L A L E G di rilascio, nome del ciclo di perfezionamento e sua organizza- zione responsabile nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo
Dati sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione Stato dell’autorizzazione L L A L L E G Cantone/i di autorizzazione e data di rilascio e, se del caso, L L A L L E G della scadenza dell’autorizzazione Base per il rilascio dell’autorizzazione L L A L L E G Indirizzo dello studio, numero/i di telefono e indirizzo di posta L L A L L E G elettronica Competenze linguistiche L L A L L E G Restrizioni dell’autorizzazione L L A L L E G Oneri L L A L L E G Descrizione delle restrizioni e degli oneri* L L A L L E G Revoca dell’autorizzazione L L A L L E G Rifiuto dell’autorizzazione L L A L L E G
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