AS 2020 1609
Codice penale e Codice penale militare
Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)
Modifica del 14 dicembre 2018
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 20182, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale3
Art. 261bis Discriminazione Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro e incitamento all’odio una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone, chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro- paganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragio- ni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità,
2018-1644 1609
Codice penale e Codice penale militare RU 2020 (Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale)
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.
2. Codice penale militare4
Art. 171c cpv. 1 Discriminazione 1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione con- e incitamento all’odio tro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, reli- gione o per il loro orientamento sessuale, chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone, chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro- paganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragio- ni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità, chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.
4 RS 321.0
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 9 febbraio 2020.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 20206.
3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 FF 2020 3965 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 marzo 2020.
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