AS 2020 1653
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)
Modifica del 1° maggio 2020
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 20111 sulla contabilità delle imprese con- cessionarie è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto inden- nità, contributi o mutui ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 o 31 capoverso 2 LTV o dell’articolo 51b della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).
Art. 2 lett. b n. 1 Nella presente ordinanza si intende per: b. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce in particolare:
1. le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l’impresa riceve
indennità dalla Confederazione,
Art. 3 cpv. 1, 2 e 4
1 Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una
relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbli- gazioni3. 2 Nell’allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte
Art. 4 cpv. 3 e 4 3 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il traffico regionale viag- giatori e per il settore dell’infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi all’anno, devono fare eseguire una revisione ordinaria. 4 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l’articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da con- venzioni sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr 4 è superiore a un milione di franchi. L’UFT disciplina i dettagli di questa verifica.
Art. 6 Verifica dell’impiego dei sussidi 1 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui da Confederazione e Cantoni devono presentare all’UFT e ai rispettivi Cantoni, entro trenta giorni dall’assemblea generale, il conto annuale approvato da quest’ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell’impiego conforme dei sussidi: a. la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi; b. i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria; c. gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle presta- zioni; d. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall’allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
1. le indennità ricevute nell’anno di esercizio, suddivise per committenti,
in virtù dell’articolo 28 LTV o dell’articolo 51b Lferr5,
2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli
articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l’impiego dei sussidi,
3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per
finanziatori,
4. la natura, la formazione, l’impiego e lo scioglimento di accantonamenti
e riserve; e. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;
4 RS 742.101 5 RS 742.101
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f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori benefi- ciari di indennità. 2 Il verbale dell’assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica. 3 I committenti possono esigere ulteriori documenti nell’ambito della loro attività di verifica.
Art. 9 cpv. 2 2 Non sono iscrivibili all’attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell’impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.
Art. 10 cpv. 1 1 Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all’attivo ai costi d’acquisto. Gli im- pianti di produzione propria vanno iscritti all’attivo ai costi di produzione.
Art. 11 cpv. 1 e 2bis 1 Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell’allegato. La durata di ammortamento inizia con l’avvio dell’esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale. 2bis Gli impianti dell’infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.
Art. 14 cpv. 2 2 All’interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.
Art. 18 cpv. 2 lett. a 2 Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri: a. indennità ai sensi dell’articolo 51b Lferr6;
Art. 19 cpv. 2, primo periodo 2 Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell’impiego degli utili, ai sensi dell’articolo 36 capoversi 2 e 4
6 RS 742.101
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LTV o dell’articolo 67 Lferr7, devono essere documentate almeno per ogni settore. ...
Art. 23 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° maggio 2020 Le seguenti disposizioni nella versione della modifica del 1° maggio 2020 si appli- cano per la prima volta all’anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente: a. l’articolo 4 capoversi 3 e 4 sulla revisione; b. l’articolo 6 capoverso 1 lettera a sulla dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.
1° maggio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
7 RS 742.101
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Allegato (art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 1)
Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale viaggiatori
Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.
1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti
Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura
Margine tassi in per cento Durata in anni
min. max. max. min.
1.0 Edifici e terreni
1.0.1 Spese per terreni 0,0 0,0 – –
1.0.2 Indennizzi iscritti all’attivo in
relazione a terreni 1,5 2,0 67 50
1.0.3 (Altri) edifici e terreni (*) x
1.0.4 Edifici necessari all’esercizio x 1,25 5,0 80 20
1.0.5 Edifici non necessari all’esercizio x 1,25 5,0 80 20
1.1 Manufatti
1.1.1 Ponti (*) x 1,25 3,0 80 33
1.1.2 Gallerie (*) x 1,0 2,0 100 50
1.1.3 Altri manufatti (*) x 1,25 3,0 80 33
1.2 Sede ferroviaria / via di corsa
1.2.1 Binari (*) x 3,0 4,0 33 25
1.2.2 Scambi (*) x 4,0 20,0 25 5
1.2.3 Altri impianti della sede ferrovia- x
ria (*) 1,25 4,0 80 25
1.2.4 Sostegni intermedi, fondazioni,
funi, rulliere di sostegno e di rite- nuta nonché sospensioni di funi- colari e funivie 2,0 20,0 50 5
1.3 Impianti per l’alimentazione
con corrente di trazione e argani
1.3.1 Linee di contatto (*) x 3,0 4,0 33 25
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Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura
Margine tassi in per cento Durata in anni
min. max. max. min.
1.3.2 Sottocentrali, raddrizzatori e
trasformatori 2,0 4,0 50 25
1.3.3 Altri impianti per l’alimentazione x
con corrente di trazione (*) 3,0 10,0 33 10
1.3.4 Argani e freni per le funicolari e
le funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2) 3,0 8,0 33 13
1.4 Impianti di sicurezza
1.4.1 Apparati centrali e impianti per x
il controllo della marcia dei treni (*) 4,0 5,0 25 20
1.4.2 Altri impianti di sicurezza (*) x
1.4.3 Dispositivi tecnici di comando
delle funicolari e delle funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.4) 4,0 20,0 25 5
1.5 Impianti a bassa tensione e
di telecomunicazione
1.5.1 Consumatori a bassa tensione (*) x
1.5.2 Altri impianti a bassa tensione e x
di telecomunicazione (*) 4,0 20,0 25 5
1.6 Impianti destinati al pubblico
1.6.1 Marciapiedi e accessi x
1.6.2 Altri impianti destinati al x
pubblico (*) 1,5 5,0 67 20
1.6.3 Impianti di approdo per i battelli
(*) 5,0 10,0 20 10
1.7 Veicoli e battelli
1.7.1 Veicoli su rotaie x
dell’infrastruttura (*)
1.7.2 Altri veicoli dell’infrastruttura (*) x
1.7.3 Veicoli stradali da lavoro e di
servizio 10,0 20,0 10 5
1.7.4 Rimorchi per il trasporto di
persone e cose 7,0 10,0 14 10
1.7.5 Battelli 2,5 5,0 40 20
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Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura
Margine tassi in per cento Durata in anni
min. max. max. min.
1.8 Impianti d’esercizio e varia
1.8.1 Altri impianti d’esercizio e x
varia (*) 3,0 25,0 33 4
1.8.2 Cisterne, impianti di lavaggio 5,0 10,0 20 10
1.8.3 Installazioni meccaniche ed
elettriche in edifici e all’aperto 3,0 20,0 33 5
1.8.4 Dispositivi per la vendita, par-
chimetri, dispositivi per il con- trollo d’accesso e per il conteggio delle frequenze 10,0 20,0 10 5
1.8.5 Beni mobili, hardware e software,
inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli 3,0 25,0 33 4
2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti
Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale viaggiatori
Margine tassi in Durata in anni per cento
min. max. max. min. in % in %
2.1 Veicoli su rotaie e
cabine di funivie (*)
2.1.1 Veicoli motore su
rotaie elettrici 2,5 5,0 40 20
2.1.2 Veicoli motore su
rotaie e treni a carburante 4,0 7,0 25 14
2.1.3 Vagoni di ferrovie e
funicolari 2,5 5,0 40 20
2.1.4 Cabine di funivie 4,0 10,0 25 10
Sottoimpianti degli impianti 2.1.1–2.1.4: Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza 5,0 10,0 20 10
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Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale viaggiatori
Margine tassi in Durata in anni per cento
min. max. max. min. in % in %
Installazioni per la clientela 5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela/ apparecchi di climatizza- zione adeguati 8,0 20,0 13 5 Componenti (in particolare di carrelli e cerniere) 10,0 20,0 10 5 Motori per la trazione a carburante 4,0 12,0 25 8
2.2 Bus (*)
2.2.1 Autobus, esclusi i
minibus 7,0 10,0 14 10
2.2.2 Minibus 12,0 15,0 8 7
2.2.3 Filobus 5,0 10,0 20 10
Sottoimpianti degli impianti 2.2.1–2.2.3: Installazioni per la clientela 5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela 8,0 20,0 13 5
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