AS 2020 1753
Ordinanza per attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia)
Ordinanza per attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia)
del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Scopo e rapporto con altri provvedimenti
1 La presente ordinanza si prefigge di attenuare l’impatto economico della lotta
contro il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e prevenire danni irreparabili alle strutture al fine di contribuire al mantenimento dell’offerta di custodia. 2 I provvedimenti ai sensi della presente ordinanza integrano quelli dei Cantoni e dei Comuni nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla fami- glia. 3 Si applicano soltanto nella misura in cui non siano già applicabili altri provvedi- menti della Confederazione volti ad attenuare l’impatto economico della lotta contro il coronavirus nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia: strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; b. strutture di custodia collettiva diurna: istituzioni che custodiscono bambini in età prescolastica;
RS 862.1 1 RS 101
2020-1506 1753
Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia RU 2020
c. strutture di custodia parascolastiche: istituzioni che custodiscono bambini fino alla fine della scuola dell’obbligo al di fuori delle ore di insegnamento; d. strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne: in particolare asso- ciazioni di genitori diurni, associazioni professionali e organizzazioni private specializzate.
Art. 3 Provvedimento di sostegno
1 La presente ordinanza prevede quale provvedimento di sostegno il versamento di
indennità per perdita di guadagno per le istituzioni per la custodia di bambini com- plementare alla famiglia.
2 Le istituzioni gestite da enti pubblici non ricevono alcuna indennità.
Art. 4 Indennità per perdita di guadagno per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia 1 Su richiesta, i Cantoni accordano alle istituzioni per la custodia di bambini com- plementare alla famiglia indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuti finanziari per compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020. 2 Sono considerati contributi non più versati dai genitori i contributi che i genitori devono pagare alle istituzioni, previa deduzione dei sussidi cantonali e comunali spettanti loro, pur non avendo beneficiato delle prestazioni di custodia a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus. 3 Le istituzioni che chiedono indennità per perdita di guadagno devono rimborsare ai genitori i contributi che questi hanno pagato per le prestazioni di custodia di cui non hanno beneficiato nel periodo dal 17 marzo 2020 al 17 giugno 2020. 4 L’indennità per perdita di guadagno copre il 100 per cento dei contributi non più versati dai genitori per la custodia. Dall’indennità sono dedotte le prestazioni sostitu- tive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali ed eventuali ulteriori prestazioni della Confederazione volte ad attenuare l’impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus.
Art. 5 Procedura
1 Le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia devono
presentare le richieste presso gli uffici competenti definiti dai rispettivi Cantoni entro il 17 luglio 2020. 2 Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’istituzione per la custodia di bam- bini complementare alla famiglia.
3 I Cantoni decidono in merito alle richieste e versano gli aiuti finanziari.
4 La Confederazione finanzia le indennità per perdita di guadagno versate dai Can- toni nella misura del 33 per cento. La partecipazione della Confederazione è subor- dinata alla condizione che i sussidi ordinari cantonali e comunali continuino a essere versati.
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5 Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) emana direttive sui dettagli, quali la procedura di richiesta e le modalità di calcolo e di pagamento.
Art. 6 Vigilanza e controllo 1 L’UFAS vigila sull’esecuzione della presente ordinanza. Gli organi di esecuzione designati dai Cantoni e i loro mandatari devono fornire all’UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti. 2 Il Controllo federale delle finanze collabora con l’UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso gli organi di esecuzione competenti e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l’indennità per perdita di guadagno COVID-19 per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20202.
2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 20 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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