AS 2020 1843
AS 2020 1843
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)
Modifica dell’8 maggio 2020
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:
I Gli allegati 3a e 7 dell’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medi- camenti1 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
8 maggio 2020 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente a. i., Vincenza Trivigno
1 RS 812.212.22
2020-0455 1843
Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020
Allegato 3a2
Lista delle sostanze ausiliarie farmaceutiche di particolare interesse
2 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU né nella RS (art. 5 LPubb; RS 170.512). È disponibile online all’indirizzo: www.swissmedic.ch.
Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020
Allegato 73
Lista delle modifiche secondo gli articoli 2124 OM4
3 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU né nella RS (art. 5 LPubb; RS 170.512). È disponibile online all’indirizzo: www.swissmedic.ch. 4 RS 812.212.21
Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020