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AS 2020 1843

AS 2020 1843

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)

Modifica dell’8 maggio 2020

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:

I Gli allegati 3a e 7 dell’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medi- camenti1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente a. i., Vincenza Trivigno

1 RS 812.212.22

2020-0455 1843

Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020

Allegato 3a2

Lista delle sostanze ausiliarie farmaceutiche di particolare interesse

2 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU né nella RS (art. 5 LPubb; RS 170.512). È disponibile online all’indirizzo: www.swissmedic.ch.

Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020

Allegato 73

Lista delle modifiche secondo gli articoli 2124 OM4

3 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU né nella RS (art. 5 LPubb; RS 170.512). È disponibile online all’indirizzo: www.swissmedic.ch. 4 RS 812.212.21

Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2020

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