AS 2020 1885
Ordinanza della SEFRI sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale)
Ordinanza della SEFRI sullo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale)
del 3 giugno 2020
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale (OMPr), ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19). 2 L’esame federale di maturità professionale 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20162 sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP) e al programma quadro d’insegnamento della SEFRI del 18 dicembre 20123 per la maturità professionale (PQ MP).
3 Le deroghe intendono garantire che l’esame federale di maturità professionale
2020: a. possa essere svolto nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e b. permetta di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’OMPr, nell’OEFMP e nel PQ MP.
RS 412.103.12
3 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale
2020-1623 1885
O COVID-19 esame federale di maturità professionale RU 2020
Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 1 In deroga all’articolo 8 capoversi 1 e 5 OEFMP 4 i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a tre giorni prima del primo esame scritto senza fornire moti- vazioni e riceveranno, in questo caso, il rimborso del deposito cauzionale. I candida- ti che si ritirano senza motivi validi oltre il termine di tre giorni prima del primo esame scritto perdono il diritto al rimborso del deposito cauzionale.
2 In deroga all’articolo 17 capoverso 1 OEFMP e al numero 10 del PQ MP 5,
nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico non si svolgono esami orali. Sono fatti salvi gli esami orali di lingue straniere per i candidati che, secondo l’articolo 6 OEFMP, sono esonerati dall’esame scritto. 3 In deroga all’articolo 13 capoverso 7 e all’articolo 17 capoverso 4 OEFMP non si svolge la presentazione orale del progetto didattico disciplinare (PDI). In deroga all’articolo 19 capoverso 4 OEFMP, la nota del PDI è data esclusivamente dal prodotto del progetto.
Art. 3 Mancato superamento dell’esame 1 I candidati che nell’ambito dell’esame federale di maturità 2020 non hanno supera- to l’esame unico o il secondo esame parziale possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame, l’annullamento delle note conseguite.
2 In caso di annullamento, il sostenimento dell’esame unico o del secondo esame
parziale non conta come tentativo d’esame. 3 In caso di annullamento delle note del secondo esame parziale, quest’ultimo deve essere sostenuto nel corso della sessione 2021 dell’esame federale di maturità pro- fessionale.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 5 giugno 2020 alle ore 00.00 6.
2 Si applica fino al 31 ottobre 2020.
3 giugno 2020 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer
4 RS 412.103.11
5 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale
6 Pubblicazione urgente del 4 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).