AS 2020 2185
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 5 aprile 1978 (RU 1978 420; RS 831.101)
Art. 30 cpv. 1
Invece di: 1 Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
Leggasi: 1 Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione sul reddito di un'at- tività lucrativa vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
16 giugno 2020 Cancelleria federale
2020-1733 2185
O sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Correzione RU 2020
2186