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AS 2020 2403

Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sugli aromi è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. d e 9 2I seguenti aromi e materie prime possono essere usati se sono menzionati nell’allegato 3: d. Abrogata 9 Gli aromatizzanti di affumicatura possono essere utilizzati soltanto se sono rispet- tate le condizioni di fabbricazione ai sensi dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 del regola- mento (CE) n. 2065/20032.

Art. 11b Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. Non si applica un periodo transitorio per le sostanze di cui all’allegato 3 parte B stralciate nell’ambito della presente modifica.

1 RS 817.022.41 2 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novem- bre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utiliz- zati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

2019-3910 2403

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II

1 Lʼallegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 3 (art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)

Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse Parte A: osservazioni Sostituzione delle informazioni 7–10 La tabella contiene le seguenti informazioni: colonna 7 (categoria): l’uso delle sostanze aromatizzanti è ammesso conformemen- te alle buone prassi di fabbricazione a meno che questa colonna riporti restrizioni specifiche. Le sostanze aromatizzanti soggette a limitazioni dell’uso possono essere inserite solo nelle categorie di derrate alimentari elencate e alle condizioni d’uso specificate. Ai fini delle restrizioni di cui sopra si applicano le seguenti categorie di derrate alimentari di cui all’allegato 3 elenco A OAdd3:

Numero della Categoria di derrata alimentare categoria

1 Prodotti lattiero-caseari e analoghi

2 Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

3 Gelati

4.2 Ortofrutticoli trasformati

5 Prodotti di confetteria

5.3 Gomme da masticare (chewing-gum)

6 Cereali e prodotti a base di cereali

7 Prodotti di panetteria

8 Carni

9 Pesce e prodotti ittici

10 Uova e ovoprodotti

11 Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

12 Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base

di proteine

13 Derrate destinate a un’alimentazione particolare

14.1 Bevande analcoliche

14.2 Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o

a basso tenore alcolico

15 Salatini e snack pronti al consumo

3 RS 817.022.31

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Numero della Categoria di derrata alimentare categoria

16 Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

17 Integratori alimentari, tranne gli integratori destinati ai lattanti

e ai bambini nella prima infanzia

18 Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1–17, tranne

gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

colonna 8 quantità massima della categoria soggetta a limitazioni; colonna 9 la valutazione delle sostanze aromatizzanti contrassegnate da * non è ancora conclusa; per il momento l’uso di tali sostanze è ammesso; colonna 10 (responsabile della valutazione): menzione dell’organismo scientifico che ha condotto la valutazione.

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Parte B: tabella In tutta la tabella, le colonne sono modificate come segue: La colonna «Purezza della sostanza minimo 95 %, salvo altrimenti specificato» è rinominata «Purezza della sostanza cui si fa riferimento» La colonna «Limitazioni d’uso (quantità massima)» è sostituita dalle due colonne «Categoria» e «Quotità massima»

Eliminazione di quattro voci Numero FL Denominazione chimica Numero CAS Numero Numero CoE Purezza della sostanza minimo 95 %, salvo Limitazioni Stato dellaResponsabile della JECFA altrimenti specificato d’uso valutazione valutazione (quantità massima)

07.127 p-Mentha-1,4(8)-dien-3-on 491-09-8 757 11189 * EFSA

10.066 Furan-2(5H)-on * EFSA

11.008 2-Aminoacetophenon 551-93-9 2041 * EFSA

13.175 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one * EFSA

Sostituzione di voci o introduzione di voci nell’ordine crescente del numero FL Numero Denominazione chimica Numero CAS Nume- Numero Purezza della sostanza cui si fa riferimento Categoria Quantità Stato Responsabi- FL ro CoE massima della le della JECFA valuta- valutazione zione

09.931 acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo 1226 * EFSA

12.054 2-etiltiofenolo 4500-58-7 529 11666 JECFA

13.058 3-(5-metil-2-furil)butanale 31704-80-0 1500 10355 EFSA

15.004 5-metil-2-tiofencarbaldeide 13679-70-4 1050 2203 EFSA

15.057 4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5- 104691-40- Minimo 44 % isopropil-4,6-dimetile e EFSA

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Numero Denominazione chimica Numero CAS Nume- Numero Purezza della sostanza cui si fa riferimento Categoria Quantità Stato Responsabi- FL ro CoE massima della le della JECFA valuta- valutazione zione ditiazina 9 27 % 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: minimo 24 % 2,4,6‑ trimetildiidro-1,3,5-ditiazina; 6‑ metil-2,4-diisopropil-1,3,5- ditiazina; 4‑ metil-2,6-diisopropil- 1,3,5-ditiazina; 2,4,6‑ triisopropil- diidro-1,3,5-d 15.079 2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina 101517-87- Minimo 64 % 2-isobutil-4,6-dimetile EFSA

7 e 18 % 4-isobutil-2,6-dimetile.

Componenti secondari: minimo 13 % 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazina; 2,4- diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiazina; 2,6- dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiazina; succedaneo di 1,3,5‑ tiadiazina

15.109 2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiazina 638-17-5 1049 11649 EFSA

15.113 5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5- 74595-94-1 1048 EFSA

ditiazina

16.016 caffeina 58-08-2 11741 01. 70 EFSA

16.016 caffeina 58-08-2 11741 03. 70 EFSA

16.016 caffeina 58-08-2 11741 05. 100 EFSA

16.016 caffeina 58-08-2 11741 14.1 150 EFSA

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Numero Denominazione chimica Numero CAS Nume- Numero Purezza della sostanza cui si fa riferimento Categoria Quantità Stato Responsabi- FL ro CoE massima della le della JECFA valuta- valutazione zione

16.032 Teobromina 83-67-0 01. 70 EFSA

16.032 Teobromina 83-67-0 14.1 100 EFSA

16.090 3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4- 69444-90-2 1777 EFSA

dimetossifenil)-etil]-acrilamide

16.111 glicina, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1- 68489-14-5 1776 EFSA

metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere 16.119 N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6- 1003050- Miscela di stereoisimeri: - 60–80% 01. 1 mg/kg EFSA pentafluorobenzammide 32-5 trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), 16.119 N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6- 1003050- Miscela di stereoisimeri: - 60–80 % 12. 6 mg/kg EFSA pentafluorobenzammide 32-5 trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), 16.119 N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6- 1003050- Miscela di stereoisimeri: - 60–80 % 14.1 3 mg/kg EFSA pentafluorobenzammide 32-5 trans-, 50 % (1S,2S) e 50 % (1R,2R), 17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido 01. 50 EFSA policarbossilico-valil-glicina) e L- mg/kg alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil- glicina inferiore a 2,0 %, toluene non

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Numero Denominazione chimica Numero CAS Nume- Numero Purezza della sostanza cui si fa riferimento Categoria Quantità Stato Responsabi- FL ro CoE massima della le della JECFA valuta- valutazione zione rilevabile (limite di rilevabilità 10

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 02. 60 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 05. 60 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 06.3 160 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 07.2 60 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 08. 45 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 12. 160 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 14.1 15 EFSA

17.038 Gamma-glutamil-valil-glicina 38837-70-6 2123 15. 160 EFSA

21.001 Distillato pirolegnoso Etanolo (determinato mediante EFSA

gascromatografia/rivelatore a ionizza- zione di fiamma): più di 40 % p/p, Acetato di etile: meno di 25 % p/p, Formiato di etile: meno di 2 % p/p, Propionato di etile: meno di 4 % p/p, Butirrato di etile: meno di 1,5 % p/p,

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Numero Denominazione chimica Numero CAS Nume- Numero Purezza della sostanza cui si fa riferimento Categoria Quantità Stato Responsabi- FL ro CoE massima della le della JECFA valuta- valutazione zione Acetato di metile: meno di 3,5 % Miscela complessa di sostanze, ottenuta per distillazione di prodotti di reazione dellʼacido pirolegnoso e dellʼetanolo. Liquido con aroma e sapore simili al rum. Componenti: — etanolo (determinato mediante gascromatografia/rivelatore a ionizza- zione di fiamma): più di 40 % p/p Esclusivamente nelle seguenti bevan- de spiritose: tuzemák e tuzemský che rientrano nellʼambito di applicazione del regolamento (CE) n. 110/ 2008 quando sono immesse sul mercato nellʼimballaggio finale destinato unicamente ai consumatori finali,

1. Quando nella caratterizzazione

delle bevande spiritose tuzemák e tuzemský è fatto riferimento

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Allegato 5 (art. 4 cpv. 5 e 6)

Elenco delle materie prime il cui uso nella fabbricazione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è vietato o soggetto a restrizioni

1 Materie prime il cui uso nella fabbricazione di aromi e

ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è vietato Numero Materia prima Denominazione latina Denominazione comune

1.1 Acorus calamus L. varietà tetraploide Varietà tetraploide del calamo aromatico

2 Condizioni d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari

con proprietà aromatizzanti ottenuti da talune materie prime Numero Materia prima Condizioni d’uso Denominazione latina Denominazione comune

2.1 Quassia amara L. e Picra- Quassia Aromi e ingredienti alimen-

sma excelsa (Sw) tari con proprietà aromatiz- zanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande e prodotti di panetteria.

2.2 Laricifomes officinalis (Vil- Fungo del larice Aromi e ingredienti alimen-

lars: Fries) Kotl. e Pouzar, tari con proprietà aromatiz- o Fomes officinalis zanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

2.3 Hypericum perforatum L. Iperico Aromi e ingredienti alimen-

tari con proprietà aromatiz- zanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

2.4 Teucrium chamaedrys L. Camedrio Aromi e ingredienti alimen-

tari con proprietà aromatiz- zanti ricavati da tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

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Numero Materia prima Condizioni d’uso Denominazione latina Denominazione comune

2.5 Rheum officinale Baill. o Rheum Rabarbaro Aromi e ingredienti alimen-

palmatum L. tari con proprietà aromatiz- zanti ricavati dalle radici di tale materia prima possono essere usati solo nella fabbricazione di bevande alcoliche.

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Allegato 6 (art. 4 cpv. 7)

Elenco delle derrate alimentari nelle quali non sono ammessi aromi Numero Derrata alimentare Osservazioni

1 Alimenti per lattanti e di proseguimento sono ammessi solo lʼestratto

di vaniglia e la vanillina 2 Alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti sono ammessi solo lʼestratto di vaniglia e la vanillina

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