AS 2020 2617
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire la propagazione dell'anemia infettiva equina dalla Romania
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per prevenire la propagazione dell’anemia infettiva equina dalla Romania
del 15 giugno 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1 Scopo, oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza mira a impedire la propagazione dell’anemia infettiva equi- na dalla Romania.
2 Essa disciplina:
a. l’importazione di equidi e dei loro sperma, ovuli, embrioni e prodotti a base di sangue dalla Romania; b. la riesportazione di equidi di cui alla lettera a dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’Unione europea (UE) o la Norvegia entro 90 giorni dall’importazione. 3 Essa non si applica all’importazione di equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania e che transitano senza interruzioni attraverso la Romania sulle strade principali o autostrade.
Art. 2 Divieto di importazione 1 È vietata l’importazione di equidi addomesticati o selvatici dalle regioni della Romania stabilite nell’allegato.
2 È vietata l’importazione dalla Romania dei seguenti prodotti animali:
a. sperma di equidi;
RS 916.443.105
2020-1191 2617
Provvedimenti per prevenire la propagazione dell’anemia RU 2020 infettiva equina dalla Romania. O dell’USAV
b. ovuli ed embrioni di equidi; c. prodotti a base di sangue di equidi.
Art. 3 Deroghe 1 L’USAV può autorizzare l’importazione di equidi di cui all’articolo 2 capoverso 1 se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni degli articoli 2–4 della decisione 2010/346/UE3. 2 Esso può autorizzare l’importazione di prodotti animali di cui all’articolo 2 capo- verso 2, se l’importatore prova che sono rispettate le condizioni dell’articolo 5 della decisione 2010/346/UE. 3 Le domande per un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere inoltrate per scritto all’USAV almeno 10 giorni prima della data d’importazione prevista.
Art. 4 Provvedimenti dopo l’importazione
1 Dopo l’importazione, gli equidi importati in virtù di un’autorizzazione di cui
all’articolo 3 capoverso 1 devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione. 2 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere isolati nell’azienda di desti- nazione per almeno 30 giorni sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Gli anima- li devono essere tenuti a una distanza di almeno 200 metri dagli altri equidi o nel rispetto di requisiti specifici per la lotta contro gli insetti (in condizioni tali da garan- tire la protezione contro i vettori di infezione). 3 Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere sottoposti a un test di Cog- gins per rilevare l’eventuale presenza di anticorpi. Il test deve essere effettuato su un campione di sangue prelevato non prima del 28° giorno dall’inizio del periodo di isolamento. L’isolamento deve essere mantenuto fino a quando non sarà disponibile il risultato del test. In caso di esito positivo si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 206 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie, in caso di esito negativo è possibile sospendere l’isolamento. 4 Sono esentati dai provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 i cavalli di cui la compe- tente autorità rumena ha autorizzato l’esportazione conformemente all’articolo 3 della decisione 2010/346/UE5 per partecipare in Svizzera a manifestazioni interna- zionali di sport equestre.
3 Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (2010/346/UE), GU L 155 del 22.06.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26. 4 RS 916.401
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1.
Provvedimenti per prevenire la propagazione dell’anemia RU 2020 infettiva equina dalla Romania. O dell’USAV
Art. 5 Riesportazione entro 90 giorni
1 Durante un periodo di 90 giorni dall’importazione, la riesportazione di equidi
importati in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 in uno Stato membro dell’UE o in Norvegia è permessa solo se nei 10 giorni precedenti la rie- sportazione gli equidi sono stati sottoposti a un test di Coggins con risultato negati- vo. 2 La riesportazione deve essere notificata all’autorità veterinaria competente del Paese di destinazione, mediante il sistema dʼinformazione TRACES, almeno 36 ore prima dell’ora di arrivo. 3 L’animale deve essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente al modello riprodotto nell’allegato III della direttiva 2009/156/CEE6.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 13 settembre 20107 concernente i provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2020.
15 giugno 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
6 Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in pro- venienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla deci- sione di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33. 7 RU 2010 4045, 2013 2127
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Allegato (art. 2 cpv. 1)
Regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi
Le regioni della Romania da cui sono vietate le importazioni di equidi sono stabilite nell’allegato dell’atto normativo seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione 2010/346/UE Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1886, GU L 290 dell’11.11.2019, pag. 26.