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AS 2020 2827

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (Riforma delle PC)

Modifica del 22 marzo 2019 (RU 2020 585; RS 831.30)

Invece di: 1bis Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è calcolato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l’articolo 9 capoverso 2 e diviso per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. Supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

Leggasi: 1bis Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il nume- ro di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

30 giugno 2020 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2020-1969 2827

LF sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2020 i superstiti e l’invalidità. Correzione

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