AS 2020 3641
Legge federale sull'imposta federale diretta
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
del 14 dicembre 1990 (RU 1991 1184; RS 642.11)
Art. 114 cpv. 1 e 2
Invece di: 1 I contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniu- gi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. 2 Egli può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un inte- resse pubblico o privato non vi si opponga.
Leggasi: 1 Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. 2 Il contribuente può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.
20 agosto 2020 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2020-2624 3641
LF sull’imposta federale diretta. Correzione RU 2020
3642