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AS 2020 3705

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica dell’11 settembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità se adempiono le seguenti condizioni: a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 op- pure 40 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:

1. perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di:

– una chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla scuola dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l’arti- colo 27 capoverso 1 LAI, o – di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o

2. perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una

quarantena; 2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.

2020-2538 3705

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020

3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c se devono interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura di imprese o del divieto di svolgere manife- stazioni ordinati secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a o b oppure 40 LEp.

Art. 3 Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliere 1 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all’istituto o alla quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli. 2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 2, il diritto nasce con l’inizio della quarantena ordinata alla persona esercitante l’attività lucrati- va o a suo figlio. Sono versate al massimo dieci indennità giornaliere per caso di quarantena. 3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità o con l’inizio del divieto di svolgere manifestazioni. 4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o capo- verso 3, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno. 2bis Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capo- verso 3 che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo. 2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito soggetto all’AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

4 Abrogato

Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA4, il diritto alle indennità si estingue il 31 dicembre 2021.

Art. 8a Riesame periodico Le condizioni per il diritto all’indennità sono riesaminate a intervalli regolari.

3 RS 834.1 4 RS 830.1

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020

Art. 10b Disposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 2020 1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA5, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 31 dicembre 2021. 2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che, all’entrata in vigore della modifica dell’11 settembre 2020, avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 4

4 La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II La presente ordinanza entra in vigore il 17 settembre 20206.

11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 830.1 6 Pubblicazione urgente dell’11 settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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