AS 2020 3791
Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi
Ordinanza sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi
Proroga dell’11 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 20201 sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2020.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.
11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 281.243
2020-2629 3791
Sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione RU 2020 e sul fallimento per il settore dei viaggi. O