AS 2020 3921
Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)
Modifica dell’11 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sulla liquidità è modificata come segue:
Capitolo 2 (art. 3 e 4) e art. 11 Abrogati
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 2: Esigenze quantitative: quota di liquidità a breve termine
Art. 13, rubrica Calcolo dell’indicatore LCR
Art. 15e cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
Titolo dopo l’art. 17e Sezione 2a: Esigenze quantitative: quota di finanziamento
Art. 17f Quota di finanziamento 1 La quota di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR) consente di garantire in modo costante il finanziamento stabile di una banca su un orizzonte temporale di un anno.
1 RS 952.06
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2 Il finanziamento è stabile se gli attivi e le posizioni fuori bilancio elencate nell’allegato 5 numeri 8, 9.1 e 9.2 sono finanziati in modo durevole e sostenibile.
Art. 17g Calcolo dell’indicatore NSFR La NSFR corrisponde al quoziente fra: a. l’ammontare di provvista stabile disponibile (Available Stable Funding, ASF) al numeratore; b. l’ammontare di provvista stabile obbligatoria (Required Stable Funding, RSF) al denominatore.
Art. 17h Adempimento del requisito NSFR 1 La banca soddisfa il requisito NSFR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 17g risulta almeno pari a 1. 2 Il requisito NSFR deve essere adempiuto a livello di gruppo finanziario e di singo- lo istituto per la totalità delle posizioni elencate negli articoli 17k e 17m in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri. 3 Per singoli istituti appartenenti a un gruppo finanziario la FINMA può ammettere che: a. il requisito NSFR sia adempiuto in forma aggregata da diversi singoli istituti domiciliati in Svizzera; o b. il finanziamento eccedentario di un singolo istituto domiciliato in Svizzera sia computato per un altro singolo istituto domiciliato in Svizzera. 4 I singoli istituti di cui al capoverso 3 domiciliati in Svizzera devono tuttavia pre- sentare ciascuno almeno una NSFR pari a 0,8. 5 Singoli istituti con importanti funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera devono in ogni caso adempiere ciascuno anche il requisito NSFR.
6 È applicabile per analogia l’articolo 14 capoversi 3–6.
Art. 17i Calcolo delle operazioni di finanziamento garantite 1 I titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di pronti contro termine attivi e collateral swap devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane pro- prietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli. 2 I titoli che la banca conferisce nel quadro di operazioni di pronti contro termine e collateral swap e che per questo risultano gravati devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.
3 I crediti e gli impegni possono essere compensati tra loro soltanto se:
a. si tratta di un’operazione di finanziamento garantita effettuata con la mede- sima controparte; e
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b. le condizioni di cui al paragrafo 33 (i) della normativa di Basilea sull’indice di leva finanziaria (Leverage Ratio)2 sono soddisfatte.
4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione per il calcolo:
a. nei casi in cui la durata residua dei titoli gravati è minore della durata delle operazioni di finanziamento garantite; b. di operazioni di finanziamento parzialmente garantite; c. di operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata.
Art. 17j Calcolo di impegni e crediti da operazioni su derivati 1 Gli impegni da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione negativi dei contratti in essere al prezzo di mercato. 2 I crediti da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione positivi dei contratti in essere al prezzo di mercato. 3 Se sussistono accordi di compensazione tra la banca e la rispettiva controparte che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 8 e 9 dell’allegato della normativa di Basilea sul Leverage Ratio3, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi sono determinanti i valori di sostituzione netti. 4 Nel calcolo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione devono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia. 5 Nel calcolo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione positivo, salvo se la banca ha ricevuto garanzie da margini di variazione sotto forma di attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15a e le altre condizioni di cui al paragrafo 25 della normativa di Basilea sul Leverage Ratio sono soddisfatte.
Art. 17k Calcolo dell’ASF
1 L’importo dell’ASF si calcola:
a. assegnando i valori contabili degli impegni e del capitale proprio alle catego- rie ASF secondo l’allegato 4 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore ASF; e b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le cate- gorie ASF.
2 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L’indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications 3 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L’indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications
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2 Il valore contabile degli strumenti di capitale proprio e degli impegni che sono fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP4 è determinato dal valore prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP.
Art. 17l Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni 1 Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile. 2 Se sussiste un’aspettativa di mercato da parte degli investitori o dei creditori se- condo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita le opzioni di riacquisto sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni prima della scadenza fissata contrattualmente, tali strumenti e impegni devono essere assegnati alla cate- goria ASF secondo l’allegato 4 corrispondente alla durata residua attesa ridotta. 3 Se sussistono opzioni di proroga, si presuppone che né la banca né gli investitori né i creditori li esercitino. Le opzioni di proroga delle banche possono essere prese in considerazione soltanto se la proroga non comporta effetti reputazionali negativi. 4 Per gli impegni a lungo termine con scadenze scaglionate si deve assegnare alla categoria ASF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giun- ge a scadenza entro un anno.
5 Se uno strumento di capitale proprio o un impegno può essere assegnato a più
categorie ASF, è determinante la categoria che presenta il fattore ASF più basso.
Art. 17m Calcolo del RSF
1 L’importo del RSF si calcola:
a. assegnando i valori contabili degli attivi e delle posizioni fuori bilancio alle categorie RSF secondo l’allegato 5 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore RSF; e b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le cate- gorie RSF. 2 Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in consi- derazione secondo il paragrafo 52 del metodo standard secondo Basilea II e del paragrafo 12 della normativa di Basilea sul Leverage Ratio5.
4 RS 952.03 5 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L’indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications
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3 Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati secon- do l’allegato 5 numero 5.1 devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiarie secondo la LOF6. 4 Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari gravati e della durata per i quali tali crediti sono gravati occorre partire dal valore contabile e dalla durata residua dei mutui in obbligazioni fondiarie da porre in garanzia. 5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione sui calcoli secondo i capoversi 3 e 4.
6 Su richiesta della BNS, la FINMA può ridurre temporaneamente i fattori RSF di
determinate operazioni se ciò permette di contrastare gravi difficoltà di attuazione della politica monetaria.
Art. 17n Determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio 1 Per stabilire la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è determi- nante la durata fissata contrattualmente. 2 Se per le controparti o i debitori sussistono opzioni di proroga della durata, si presuppone che tali opzioni siano esercitate. Se l’opzione di proroga decorre dalla data di esercizio di un’opzione, si presuppone che le controparti o i debitori eserciti- no l’opzione nell’ultima data possibile. 3 Se sussiste un’aspettativa di mercato delle controparti o dei debitori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita opzioni di proroga della durata, gli attivi e le posizioni fuori bilancio devono essere assegnati alla categoria RSF corrispondente alla durata residua attesa e prorogata. 4 Se sussistono opzioni di disdetta o riacquisto anticipati si presuppone che la banca, le controparti o i debitori non le esercitino. 5 Per i prestiti rimborsabili, i prestiti rateizzati e i prestiti a rate costanti si può asse- gnare alla categoria RSF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno. 6 Se degli attivi o delle posizioni fuori bilancio sono assegnati a più categorie RSF, è determinante la categoria che presenta il fattore RSF più alto.
Art. 17o Calcolo del giorno di riferimento 1 Il giorno di riferimento determinante per calcolare l’indicatore NSFR risulta dalle prescrizioni contabili determinanti per la banca. 2 Se le prescrizioni contabili della banca ammettono sia il principio della data di regolamento che il principio del giorno di chiusura, la banca potrà adottare il princi- pio della data di regolamento anche se la presentazione dei conti avviene secondo il principio del giorno di chiusura.
6 RS 211.423.4
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3 Il fattore ASF per gli impegni che derivano dal principio del giorno di chiusura risulta dall’allegato 4 numero 6.4, il fattore RSF per i crediti che ne derivano risulta dall’allegato 5 numero 1.4.
Art. 17p Determinazione di impegni e crediti interdipendenti 1 La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.
2 L’applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa
soltanto se: a. i vari crediti e impegni interdipendenti sono chiaramente identificabili; b. la durata e l’importo di base degli impegni e dei crediti interdipendenti sono identici; c. l’impegno risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo cre- dito; e d. la controparte di un credito e la controparte di un impegno differiscono.
Art. 17q Documentazione sul finanziamento
1 La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare
l’adempimento del requisito NSFR (documentazione sul finanziamento). Può preve- dere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR7.
2 Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sul
finanziamento, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili. 3 Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamen- to alla BNS trimestralmente, entro 60 giorni di calendario dall’ultimo giorno del trimestre. Le banche delle categorie 4 e 5 la inoltrano semestralmente. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può autorizzare l’inoltro della documentazio- ne a intervalli più lunghi.
4 Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamento
alla BNS mensilmente, entro 30 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese. 5 La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero conformemente all’articolo 14 capoverso 5.
Art. 17r Finanziamenti all’interno del gruppo Per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire fattori ASF e RSF che si scostano da quelli previsti negli allegati 4 e 5, segnatamen- te se:
7 RS 952.02
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a. la stessa controparte all’interno del gruppo non presenta un finanziamento stabile sufficiente; b. ciò consente di compensare gli effetti negativi di finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario attraverso il trattamento asimmetrico di transazioni con una durata massima di sei mesi; o c. si tratta di impegni eventuali all’interno del gruppo derivanti da garanzie conformemente all’allegato 5 numero 9.2.
Art. 17s Pubblicazione
1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla
loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR.
2 La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. Definisce segnatamente
quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito NSFR devono essere pubblicate.
Titolo dopo l’art. 17s Sezione 2b: Semplificazioni per banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5
Art.17t Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR8 che in virtù dell’arti- colo 47a OFoP9 sono esonerate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri sono anche esonerate dall’osservanza delle disposizioni sulla quota di finan- ziamento secondo gli articoli 17f–17s.
Titolo dopo l’art. 18 Sezione 4: Indicatori di osservazione
Art. 18a Oltre alle informazioni relative agli indicatori LCR e NSFR, la FINMA può racco- gliere informazioni su altri indicatori di osservazione a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto, tenendo conto delle dimensioni nonché del genere, dell’entità, della complessità e del contenuto di rischio delle attività di una banca, purché siano necessarie all’attuazione della presente ordinanza.
8 RS 952.02 9 RS 952.03
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Titolo dopo l’art. 18a Sezione 5: Compiti della società di audit
Art. 18b 1 Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica, la società di audit verifica se: a. le esigenze qualitative e quantitative di cui alla presente ordinanza e le di- sposizioni di esecuzione della FINMA sono soddisfatte; e b. le informazioni inerenti alla documentazione sulla liquidità, alla documenta- zione sul finanziamento e agli indicatori sono corrette.
2 Essa conferma il risultato della verifica.
Art. 31b Disposizione transitoria concernente la modifica dell’11 settembre 2020 Il Dipartimento federale delle finanze esaminerà gli articoli 17h capoverso 3, 17p capoverso 2 lettera b e i fattori RSF secondo l’allegato 5 numeri 2 e 3.4 nell’ottica della loro comparabilità e del loro grado di attuazione negli ordinamenti giuridici delle principali piazze finanziarie estere. Non appena avrà acquisito solide cono- scenze in merito, ma al più tardi a giugno 2022, presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.
II
1 Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4 e 5 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 16 cpv. 3)
Deflussi di fondi e tassi di deflusso
N. 3.1, 5.6 e 9, titolo Tasso di deflusso Categorie di deflusso (percentuale)
3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS 0
e garantite mediante attivi della categoria 2b o attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA») e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati
5.6 Maggiore fabbisogno dovuto a variazioni del valore 100 % del valore
di mercato di operazioni su derivati e altre transazioni più alto in termini assoluti del deflusso netto di garanzie nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi o 100 % sulla base di un modello interno
9 Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi,
quali garanzie e crediti documentari
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Allegato 3 (art. 16 cpv. 5)
Afflussi di fondi e tassi di afflusso
N. 6, 6.1–6.3
Categorie di afflusso Tasso di afflusso (percentuale)
6 Altri afflussi contrattuali di fondi
6.1 Afflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati 100
6.2 Afflussi contrattuali provenienti da titoli che scadono entro 100
30 giorni di calendario, che non sono considerati HQLA e che
non sono già stati presi in considerazione altrove
6.3 Afflussi di fondi irrevocabili conclusi contrattualmente che 100
non sono già presi in considerazione altrove entro i 30 giorni di calendario seguenti
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Allegato 4 (art. 17k)
Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile disponibile (ASF) Categorie ASF Fattore di ponderazione (percentuale)
1.1 Ammontare complessivo dei fondi propri di base di qualità prima- 100
ria e dei fondi propri di base supplementari nonché dei fondi propri complementari conformemente ai fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP10, prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP e senza applicare la parte di strumenti di capitale dei fondi propri complementari con una durata residua in- feriore a un anno
1.2 Strumenti di capitale proprio non rientranti nella categoria ASF 1.1 100
che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17l, hanno una durata residua effettiva pari o superiore a un anno
1.3 Impegni, compresi i depositi a termine, nonché la raccolta 100
di fondi garantiti e non garantiti con una durata residua effettiva pa- ri o superiore a un anno
1.4 Impegni fiscali differiti (Deferred Tax Liabilities), se la prima 100
data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza è almeno tra un anno
1.5 Strumenti provenienti da interessi di minoranza (Minority Inte- 100
rests) con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno
2 Depositi a vista e a termine stabili di clienti privati nonché 95
di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno
3 Depositi a vista e a termine meno stabili di clienti privati nonché 90
di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno
4 Depositi di banche appartenenti a un gruppo finanziario coopera- 85
tivo presso il loro istituto centrale che risultano dal comune adem- pimento dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali
5.1 Depositi di Governi centrali, enti territoriali subordinati e altri 50
enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo, banche nazionali di sviluppo nonché istituti non finanziari come pure la raccolta di fondi garantiti e non garantiti presso queste istituzioni con una durata residua inferiore a un anno
10 RS 952.03
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Categorie ASF Fattore di ponderazione (percentuale)
5.2 Depositi operativi 50
5.3 Tutti i restanti depositi nonché la raccolta di fondi garantiti e non 50
garantiti non rientranti nelle precedenti categorie ASF, con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno, inclusi i depositi di banche centrali e istituti bancari nonché la raccolta di fondi presso questi ultimi
5.4 Impegni fiscali differiti (Deferred Tax Liabilities), se la pri- 50
ma data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza in futuro è compresa in un periodo fra sei mesi e meno di un anno
5.5 Strumenti da interessi di minoranza (Minority Interests) 50
con una durata residua effettiva compresa fra sei mesi e meno di un anno
6.1 Tutti gli impegni e strumenti di capitale proprio con una durata 0
residua effettiva inferiore a sei mesi non rientranti nelle preceden- ti categorie ASF, compresi i depositi di banche centrali e istituti finanziari nonché la raccolta di fondi garantiti e non garantiti pres- so questi ultimi
6.2 Impegni senza durata fissa, compresi gli impegni fiscali differiti 0
(Deferred Tax Liabilities), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza in futuro è inferiore a sei mesi e gli strumenti provenienti da interessi di minoranza (Minority Interests) hanno una durata residua effet- tiva inferiore a sei mesi
6.3 Impegni da operazioni su derivati secondo l’articolo 17j capo- 0
versi 1 e 4 dedotti i crediti da operazioni su derivati secondo l’articolo 17j capoversi 2 e 5, se gli impegni da operazioni su derivati superano i crediti da operazioni su derivati
6.4 Impegni da un acquisto di strumenti finanziari, divise e materie 0
prime contabilizzato secondo il principio del giorno di chiusura (Trade Date Payables): a. che sono adempiuti entro il termine standard o il termine usua- le per la relativa transazione; o b. se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l’adempimento avrà ancora luogo.
6.5 Negli impegni da operazioni su derivati, le garanzie ricevute 0
da margini iniziali e di variazione che non possono essere compensate con crediti da operazioni su derivati
6.6 Impegni che secondo l’articolo 17p dipendono da crediti 0
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Allegato 5 (art. 17m)
Fattore di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF) Categorie RSF Fattore di ponderazione (percentuale)
1.1 Monete e banconote immediatamente disponibili 0
1.2 Riserve presso la banca centrale, comprese: 0
a. la riserva minima, se il regolamento della banca centrale in que- stione non richiede di mantenerla per un lungo periodo; b. la riserva in eccesso; e c. gli averi in giroconto presso la banca centrale risultanti da operazioni di pronti contro termine.
1.3 Tutti i restanti crediti nei confronti di banche centrali con 0
una durata residua inferiore a sei mesi, in particolare i crediti da titoli di credito emessi dalle banche centrali
1.4 Crediti da una vendita (Trade Date Receivables) di strumenti
finanziari, divise e materie prime contabilizzata secondo il principio del giorno di chiusura: a. che sono adempiuti entro il termine standard o il termi- ne usuale per la relativa transazione; o b. se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l’adempimento avrà ancora luogo.
1.5 Crediti che secondo l’articolo 17p dipendono da impegni 0
1.6 Attivi non gravati della categoria 1 secondo l’articolo 15a 0
non rientranti nelle categorie RSF 1.1–1.3
1.7 Attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15a gravati 0
per un periodo inferiore a sei mesi
1.8 Attivi gravati della categoria 1 secondo l’articolo 15a correlati 0
a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale)
1.9 Linee di credito e di liquidità revocabili senza condizioni 0
per tutti i clienti
2 Fatti salvi i depositi della categoria RSF 3.4, depositi non gravati 10
e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istitu- ti finanziari nonché prestiti concessi a questi ultimi con una dura- ta residua inferiore a sei mesi, se:
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Categorie RSF Fattore di ponderazione (percentuale)
a. i depositi e i prestiti sono garantiti da attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15a o della categoria 2a secondo l’articolo 15b; e b. la banca può ricostituire liberamente in pegno le garanzie ricevute per l’intera durata del deposito o del prestito (Rehypothecation).
3.1 Attivi non gravati della categoria 2a secondo l’articolo 15b 15
capoversi 1–4
3.2 Attivi della categoria 2a secondo l’articolo 15b capoversi 1–4 15
gravati per un periodo inferiore a sei mesi
3.3 Attivi gravati della categoria 2a secondo l’articolo 15b correlati 15
a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale)
3.4 Fatti salvi i depositi delle categorie RSF 4.4 e 6.6, tutti i restanti 15
depositi non gravati e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi non rientranti nel- la categoria RSF 2
4.1 Attivi non gravati e attivi gravati per un periodo inferiore a sei 50
mesi della categoria 2b secondo l’articolo 15b capoversi 5 e 6
4.2 Attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di 50
un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF pari o inferiore al 50 %
4.3 Tutti i depositi presso istituti finanziari, i prestiti concessi 50
a questi ultimi nonché i crediti nei confronti di banche centrali con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno 4.4 Depositi operativi presso altri istituti finanziari sui quali si applica 50 un fattore ASF del 50 % secondo la categoria ASF 5.2
4.5 Tutti i restanti attivi con una durata residua inferiore a un anno 50
che non sono gravati o sono gravati per un periodo inferiore a un anno
5.1 Crediti ipotecari non gravati su immobili con una durata residua 65
pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito
5.2 Tutti i restanti depositi e prestiti non gravati: 65
a. con una durata residua pari o superiore a un anno;
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Categorie RSF Fattore di ponderazione (percentuale)
b. con una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito; c. non rientranti nelle categorie RSF 2, 3.4, 4.3 o 4.4; e d. che non rappresentano depositi presso istituti finanziari né prestiti concessi a questi ultimi.
5.3 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se 65
non fossero gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 5.1 e 5.2
6.1 Margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, 85
mediante titoli o altri attivi e contributi pagati in contanti o median- te altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale, salvo se ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti o mediante altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato; in tal ca- so si applica il fattore RSF più elevato
6.2 Altri depositi e prestiti non gravati né in sofferenza con 85
una ponderazione del rischio superiore al 35 % secondo il meto- do standard di Basilea II per i rischi di credito e con una durata residua pari o superiore a un anno, senza i depositi presso istituti finanziari e i prestiti concessi a questi ultimi
6.3 Titoli non gravati né annullati con una durata residua di almeno 85
un anno che non sono ammessi come HQLA, comprese le azioni negoziate in borsa non rientranti nella categoria RSF 5.1
6.4 Materie prime fisiche negoziate, compresi i metalli preziosi 85
6.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fosse- 85
ro gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 6.1–6.4
6.6 Prestiti di banche appartenenti a un gruppo finanziario cooperativo 85
concessi al loro istituto centrale e risultanti dal comune adempimen- to dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali
7.1 Tutti gli attivi gravati per un periodo pari o superiore a un anno 100
7.2 Crediti da operazioni su derivati secondo l’articolo 17j capover- 100
si 2 e 5, dedotti gli impegni da operazioni su derivati secondo l’articolo 17j capoversi 1 e 4, se i crediti da operazioni su derivati superano gli impegni da operazioni su derivati
7.3 Il 20 % dell’importo lordo degli impegni da operazioni su derivati 100
secondo l’articolo 17j capoverso 1 prima di dedurre i margini di variazione versati
7.4 Tutti i restanti attivi non rientranti nelle categorie precedenti, 100
segnatamente: a. i depositi in sofferenza;
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Categorie RSF Fattore di ponderazione (percentuale)
b. i depositi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua pari o superiore a un anno; c. le azioni non negoziate in borsa; d. gli investimenti materiali; e. le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili; f. i crediti trattenuti; g. gli asset assicurativi (Insurance Assets); h. le partecipazioni in filiali; i. i titoli annullati.
7.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fossero 100
gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 7.1–7.4
8. Linee di credito e di liquidità revocabili con riserva e irrevocabili, 5 % della per tutti i clienti parte non utilizzata
9.1 Impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni 5 % del
commerciali valore
9.2 Impegni eventuali da garanzie e crediti documentari non correlati nominale
a finanziamenti di operazioni commerciali in sospeso
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Ordinanza sulla liquidità RU 2020
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Ordinanza sulla liquidità RU 2020
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