AS 2020 4477
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione. BC-14/12: Emendamenti degli allegati II, VIII e IX della Convenzione di Basilea
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione BC-14/12: Emendamenti degli allegati II, VIII e IX della Convenzione di Basilea
Adottati durante della 14a Conferenza delle Parti il 10 maggio 2019 Entrati in vigore per la Svizzera il 24 marzo 2020
Traduzione
La Conferenza delle Parti, decide di emendare gli allegati II, VIII e IX della Convenzione di Basilea1 secondo la versione qui annessa.
1 RS 0.814.05
2020-2925 4477
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e sulla loro eliminazione
Allegato II
Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale
È inserita la seguente voce: Y482,3 Rifiuti di plastica, compresi i miscugli di tali rifiuti, ad eccezione di quelli seguenti: – I rifiuti di plastica definiti pericolosi in virtù del paragrafo 1 a) dell’arti- colo 14 – I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a es- sere riciclati5 in modo ecologicamente razionale e siano quasi esenti da con- taminazione e da altri tipi di rifiuti6: – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 7 da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti: – polietilene (PE) – polipropilene (PP) – polistirene (PS) – acrilonitrile butadiene stirene (ABS) – polietilene tereftalato (PET) – policarbonati (PC) – polieteri – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente8 da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti: – resine ureiche di formaldeide – resine fenoliche di formaldeide – resine melaminiche di formaldeide – resine epossidiche – resine alchidiche
2 Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.
3 Le Parti possono imporre requisiti più rigorosi in relazione con questa rubrica.
4 Cfr. la rubrica correlata A3210 dell’elenco A dell’all. VIII.
5 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione con- trattuale o ufficiale adeguata. 6 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». 7 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». 8 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e sulla loro eliminazione. Conv. di Basilea
– Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 9 da uno dei polimeri fluorurati seguenti10: – perfluoroetilene/propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcani: – tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoretilene/perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF) – Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro compo- nenti sia destinato a essere riciclato separatamente11 e in modo ecologi- camente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti12.
9 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
10 Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.
11 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limita- to a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una do- cumentazione contrattuale o ufficiale adeguata. 12 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e sulla loro eliminazione
Allegato VIII
Elenco A
All’elenco A3 viene aggiunta la seguente voce: A321013 Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell’allegato I in propor- zione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all’allegato II e B3011 dell’elenco B).
13 Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.
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Allegato IX
Elenco B
Alla voce B3010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: B301014 Rifiuti solidi in plastica
All’elenco B3 viene aggiunta la seguente voce: B301115 Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell’allegato II e A3210 dell’elenco A): – I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a es- sere riciclati16 in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati e da altri tipi di rifiuti17: – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 18 da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti: – polietilene (PE) – polipropilene (PP) – polistirene (PS) – acrilonitrile butadiene stirene (ABS) – polietilene tereftalato (PET) – policarbonati (PC) – polieteri – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente19 da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti: – resine ureiche di formaldeide – resine fenoliche di formaldeide – resine melaminiche di formaldeide – resine epossidiche – resine alchidiche
14 La rubrica B3010 é applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021. 15 Questa rubrica entra in vigore il 1° gen. 2021. La rubrica B3010 eé applicabile fino al
31 dic. 2020.
16 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione con- trattuale o ufficiale adeguata. 17 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». 18 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». 19 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi RU 2020 e sulla loro eliminazione
– Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente 20 da uno dei polimeri fluorati seguenti21: – perfluoroetilene/propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcani: – tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoroetilene/perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF) – Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o tereftalato di polietilene (PET), a condizione che ciascuno dei loro com- ponenti sia destinato a essere riciclato separatamente 22 e in modo ecolo- gicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti23.
20 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente».
21 Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.
22 Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limita- to a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una do- cumentazione contrattuale o ufficiale adeguata. 23 Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».