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AS 2020 4667

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato2 dell’ordinanza del 4 dicembre 20153 che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020 alle ore 18.004.

11 novembre 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.121.8 4 Pubblicazione urgente del 12 novembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti del Burundi. O RU 2020

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